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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19733/2026 del 14/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di una particella agricola, ricavata dal frazionamento di un fondo più ampio. La parte attrice sosteneva che il frazionamento fosse stato posto in essere per eludere la prelazione agraria e che l’atto di vendita fosse intervenuto in violazione sia della prelazione spettante, quale affittuario coltivatore diretto del fondo, sia di quella spettante, quale proprietario confinante. In primo grado veniva rigettata la domanda, ritenendosi non provata la simulazione del corrispettivo. In appello venivano dedotti, tra l’altro, la mancata considerazione di presunzioni e indizi, l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata di riscatto al prezzo indicato nell’atto e sulla domanda di accertamento del frazionamento fraudolento. La Corte d’appello rigettava però l’impugnazione, ritenendo preliminarmente insussistenti la prova e i requisiti soggettivi e oggettivi per la prelazione/riscatto. In cassazione il ricorrente articolava cinque motivi: 1) violazione dell’art. 7 l. n. 817/1971 e omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la corte avesse erroneamente considerato stabile il rapporto di affitto di un terzo sul fondo confinante; 2) nullità per violazione degli artt. 112, 324, 329 c.p.c. e 2909 c.c., per asserita formazione di giudicato interno sui requisiti per il riscatto e per ultrapetizione; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente ex art. 132 c.p.c., per non avere valutato compiutamente le prove; 4) omessa pronuncia sulla domanda subordinata di riscatto al prezzo di euro 160.000,00 indicato nell’atto; 5) violazione degli artt. 8 l. n. 590/1965 e 7 l. n. 817/1971, nonché omesso esame decisivo, per il mancato esame di una CTU volta ad accertare l’unitarietà economico-aziendale del fondo e il carattere fraudolento del frazionamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, osservando che il giudice di merito non aveva affatto formato alcun giudicato interno sui requisiti soggettivi e oggettivi del riscatto, ma si era limitato a considerare valida e tempestiva la dichiarazione stragiudiziale di riscatto; ha inoltre escluso il vizio motivazionale, poiché la censura mirava in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio, estranea al sindacato di legittimità, e la motivazione della sentenza d’appello era comunque esistente e costituzionalmente sufficiente. Ha dichiarato inammissibili il quarto e il quinto motivo: il quarto perché la domanda subordinata di riscatto al prezzo di euro 160.000,00 era logicamente travolta dall’esclusione, da parte della corte territoriale, dei requisiti per l’esercizio del riscatto; il quinto perché la dedotta mancata CTU e il richiamo al carattere unitario del fondo non erano idonei a scalfire l’accertamento di insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la prelazione/riscatto. Quanto al primo motivo, la Corte ne ha escluso l’attualità di interesse, perché una volta confermata l’insussistenza dei requisiti per il riscatto, la censura sulla prelazione del confinante non era più utile alla decisione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 14 agosto 1971, n. 817

    richiamato come norma sulla prelazione/riscatto agrario del proprietario confinante e del coltivatore diretto; la Corte ne fa applicazione nel senso che il motivo è comunque privo di interesse una volta esclusi i requisiti soggettivi e oggettivi per il riscatto.

  • art. 8 L. 26 maggio 1965, n. 590

    richiamato quale disciplina della prelazione e del riscatto agrario; la Corte sottolinea che l’accertamento della mancanza dei requisiti richiesti rende irrilevanti le ulteriori doglianze.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia e ultrapetizione; la Corte esclude la violazione perché il giudice di merito non aveva deciso su questioni non devolute, e perché la domanda subordinata risultava implicitamente rigettata dalla pronuncia principale.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per dedotta motivazione apparente/insufficiente; la Corte precisa che il controllo di legittimità riguarda solo l’esistenza e la coerenza minima della motivazione, non la sufficienza rispetto a tutte le prove.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul giudicato interno; la Corte esclude che si fosse formato un giudicato sui requisiti del riscatto.

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato nel medesimo motivo sul giudicato interno e sulla mancata impugnazione di un accertamento pretesamente coperto da giudicato.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per il giudicato sostanziale; la Corte ne esclude l’applicazione perché il tema dei requisiti del riscatto non era stato deciso in modo vincolante.

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    richiamato per le censure di violazione di legge relative alla prelazione agraria e alla disciplina processuale.

  • art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.

    richiamato per le censure di nullità della sentenza e omessa pronuncia.

  • art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.

    richiamato per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ribadisce che il vizio deve riguardare un fatto storico decisivo e non una mera diversa lettura delle prove.

  • art. 378 c.p.c.

    citato solo per la memoria depositata in prossimità dell’udienza di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • Cass., Sez. Un., n. 8053/2014

    richiamata per affermare che il vizio motivazionale oggi è limitato al c.d. minimo costituzionale e non consente una revisione del merito.

  • Cass., Sez. Un., n. 8054/2014

    richiamata in termini analoghi sulla sindacabilità della motivazione solo nei casi di mancanza assoluta, apparenza, contraddittorietà irriducibile o incomprensibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di omessa pronuncia non sussiste quando la questione non esaminata risulta logicamente assorbita dal rigetto di una questione preliminare che ne presuppone l’infondatezza o l’irrilevanza.
  • Il vizio di motivazione denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo; non è sufficiente lamentare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o sollecitare una nuova valutazione del merito.
  • Dopo la riforma del 2012, il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale: sono rilevanti solo l’assenza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile o la motivazione incomprensibile.
  • L’accertamento negativo dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’esercizio della prelazione o del riscatto agrario rende prive di interesse o comunque inammissibili le ulteriori censure che presuppongono la spettanza di tale diritto.
  • Il giudicato interno non si forma su un punto che il giudice di merito non abbia effettivamente deciso in modo vincolante, ma solo richiamato incidentalmente come premessa per valutare un diverso profilo della controversia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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