Sentenza n. 1430/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento del Ministero dell’Interno recante il diniego della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell''art. 9, comma 1, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91, emesso in data 23 settembre 2020 e notificato in data 20 novembre 2020, e di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente (-OMISSIS-)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, residente in Italia da 22 anni, madre di quattro figli, lavoratrice e priva di precedenti penali, ha impugnato il diniego di cittadinanza fondato sui plurimi pregiudizi penali attribuiti al coniuge convivente. Ha dedotto violazione degli artt. 6, 8 e 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992, dell'art. 5, par. 3, CEDU, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza assoluta di motivazione, omessa ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti. In particolare, ha sostenuto che l'Amministrazione non avesse valutato adeguatamente la sua condotta personale, il suo inserimento nella comunità nazionale e nel mondo del lavoro, né la reale consistenza dei precedenti del coniuge, genericamente indicati nel provvedimento e in realtà riconducibili a un'unica condanna, di modesta entità, per un fatto strettamente personale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, disponendo il riesame dell'istanza secondo i criteri indicati in motivazione. Pur riconoscendo l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione nella valutazione delle domande di cittadinanza, il Collegio ha precisato che tale potere è sindacabile quando sia esercitato sulla base di elementi inidonei o mediante una valutazione illogica. Nel caso concreto, l'Amministrazione aveva valorizzato esclusivamente i precedenti penali del coniuge, peraltro non compiutamente individuati, senza spiegare in che modo il loro disvalore potesse trasmettersi dalla sfera personale del condannato alla ricorrente e prevalere sugli elementi univoci del suo corretto inserimento nella comunità nazionale. Non è quindi ammissibile un diniego automatico fondato sul fatto altrui: occorre una valutazione concreta, logica e individualizzata della capacità del fatto del familiare di incidere sulla affidabilità della richiedente. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione richiede una valutazione discrezionale dell'inserimento e dell'affidabilità del richiedente; il diniego non può fondarsi automaticamente su fatti riferibili a un familiare senza una concreta valutazione della loro rilevanza rispetto al richiedente.
art. 6 l. 91/1992
Richiamato dalla ricorrente quale parametro di legittimità del diniego; il testo non espone una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
art. 8 l. 91/1992
Richiamato dalla ricorrente quale parametro di legittimità del diniego; il testo non espone una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
art. 5, par. 3, CEDU
Richiamato dalla ricorrente, ma senza una specifica applicazione o interpretazione nella motivazione decisoria.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione della causa; il testo non ne espone una specifica interpretazione.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per il deposito di memorie e documenti; il testo non ne espone una specifica interpretazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale base per la tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, l'ampia discrezionalità amministrativa non esclude un sindacato giurisdizionale pieno ed effettivo sulla logicità, adeguatezza e attendibilità degli elementi posti a fondamento del diniego.
- La presenza di precedenti penali a carico del coniuge o di altro familiare non determina automaticamente l'insussistenza dei presupposti per la concessione della cittadinanza al richiedente.
- Un fatto penalmente rilevante riferibile a un familiare può assumere rilievo nel procedimento di cittadinanza solo se l'Amministrazione dimostra, con motivazione concreta e individualizzata, la sua capacità di trasmettere il disvalore oltre la sfera personale del condannato e di incidere sull'affidabilità del richiedente.
- Quando il richiedente presenta plurimi e univoci elementi di integrazione e corretto inserimento nella comunità nazionale, il diniego fondato esclusivamente su fatti del familiare è illegittimo se non spiega perché tali fatti siano idonei a sovvertire quel giudizio positivo.
- Il provvedimento di diniego deve individuare con sufficiente precisione i fatti e i precedenti valorizzati e dar conto della loro concreta rilevanza rispetto alla persona che ha presentato la domanda.
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