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Sentenza

Sentenza n. 1071/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600653

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale e atti della procedura selettiva per l'assunzione di due addetti al settore Procurement, nella parte in cui la candidata è stata qualificata come rinunciataria per la mancata partecipazione alla prova orale

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (società partecipata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, ammessa alla procedura selettiva e già partecipante alle prime due prove, ha contestato la mancata partecipazione alla prova orale e la conseguente qualificazione come rinunciataria, deducendo che l'avviso di convocazione era stato pubblicato sul sito istituzionale con modalità non chiare, non ordinate, non univoche e non facilmente reperibili. Ha lamentato la violazione della lex specialis, dei principi di trasparenza, buon andamento, proporzionalità, imparzialità, par condicio, massima partecipazione, buona fede e tutela dell'affidamento, nonché eccesso di potere, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Ha inoltre censurato per illegittimità derivata la graduatoria finale e, in via subordinata, l'avviso di selezione, il regolamento per il reclutamento, il disciplinare e gli atti generali della procedura, ove interpretati nel senso di attribuire effetti decadenziali alla mera pubblicazione online della convocazione anche in assenza di effettiva conoscibilità. Abbanoa S.p.A. ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione e ha dichiarato che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. La controversia riguarda infatti la validità degli atti di una procedura selettiva finalizzata all'assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato presso una società a totale partecipazione pubblica. Ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016, resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale delle società partecipate. Il giudice ha precisato che tale conclusione vale anche per le controversie concernenti l'ammissione dei candidati, lo svolgimento delle prove e la formazione della graduatoria, e non è modificata dalla deduzione di violazioni dei principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e par condicio. Tali principi operano sul piano sostanziale e non trasformano le procedure di reclutamento delle società a controllo pubblico in pubblici concorsi, né incidono sul riparto di giurisdizione. Il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario nei termini e secondo le modalità dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 4, d.lgs. 175/2016

    resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale

    Le controversie sulla validità degli atti e delle procedure di reclutamento del personale delle società a partecipazione pubblica spettano al giudice ordinario, anche quando la società è a controllo pubblico o in house e la procedura deve rispettare principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001

    La disciplina dei pubblici concorsi non è applicabile alle procedure privatistiche di selezione del personale delle società a controllo pubblico, che non sono assimilabili ai concorsi pubblici.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario nei termini e secondo le modalità previste dalla norma.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla validità degli atti di ammissione, allo svolgimento delle prove e alla formazione della graduatoria nelle procedure di reclutamento del personale delle società a controllo pubblico o in house appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016.
  • L'obbligo per le società a controllo pubblico di rispettare i principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e buon andamento nelle assunzioni opera sul piano sostanziale e non comporta l'assimilazione delle relative procedure ai pubblici concorsi, né radica la giurisdizione del giudice amministrativo.
  • La qualificazione delle censure come violazioni di principi pubblicistici o della lex specialis non modifica il riparto di giurisdizione quando esse riguardano comunque la validità degli atti della procedura privatistica di reclutamento del personale di una società partecipata.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la controversia può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini e secondo le modalità dell'art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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