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Sentenza

Sentenza n. 4183/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 1270/2024.

Giustizia amministrativa202601521

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 1270/2024, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 1270/2024. Tale sentenza, notificata all'Amministrazione il 29 gennaio 2025 e non impugnata, aveva condannato il Ministero a riconoscere alla docente il beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le modalità previste per il personale di ruolo, per il servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici dal 2018/2019 al 2020/2021. Persistendo l'inadempimento, la ricorrente ha chiesto l'accertamento della mancata esecuzione del giudicato, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza ex art. 114 c.p.a., in ragione della mancata impugnazione della sentenza del giudice del lavoro, attestata dalla certificazione di cancelleria, e dell'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, mediante il pagamento delle spettanze riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato dotato di adeguate competenze tecniche. Ha precisato che il munus del commissario è obbligatorio, che il relativo compenso sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. 115/2002 e che gli atti del commissario dovranno essere depositati esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato se versato e attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza; il TAR ne ha ritenuto integrati i presupposti per l'esecuzione della sentenza del giudice del lavoro divenuta definitiva.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l'adempimento da parte dell'amministrazione è stato ritenuto inutilmente compiuto prima della proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 1 l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto alla ricorrente dal titolo giudiziale da eseguire.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71.

  • art. 55 d.P.R. 115/2002

    Richiamato per la determinazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

  • art. 56 d.P.R. 115/2002

    Richiamato per le ulteriori spese sostenute nell'adempimento dell'incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    Prevede il termine, a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il dies a quo decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario divenuta definitiva, quando l'amministrazione destinataria non abbia adempiuto e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l'adempimento.
  • In presenza dei presupposti dell'ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire puntualmente e integralmente il titolo giudiziale entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
  • L'incarico di ausiliario del giudice conferito al commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso del commissario ad acta deve essere liquidato con successivo decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. 115/2002; il termine per presentare la relativa parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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