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Ordinanza

Ordinanza n. 960/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del diniego di visto in ingresso per motivi di studio comunicato in data 26.11.2025, protocollo-OMISSIS-; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;

Giustizia amministrativa202515571

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto d’ingresso per motivi di studio universitario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego di visto d’ingresso per frequentare un corso universitario di medicina e chirurgia in Italia, chiedendone la sospensione cautelare. Il diniego era motivato dall’insufficienza delle disponibilità finanziarie della ricorrente e della madre. In sede cautelare la ricorrente ha evidenziato di essere titolare di un deposito bancario di 11.000 euro, superiore alla soglia di riferimento per la tipologia di visto, alimentato da un bonifico della madre con causale esplicitamente riferita agli studi della figlia e proveniente dalla cessione di un immobile. Ha inoltre dedotto la disponibilità di una borsa di studio idonea a coprire integralmente soggiorno, vitto, alloggio e trasporti in Italia, nonché il pregiudizio derivante dal diniego, considerata la frequenza del corso universitario.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare non disponendo direttamente il rilascio del visto, ma ordinando al Ministero il riesame dell’istanza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. Il riesame dovrà considerare, da un lato, la disponibilità della ricorrente di 11.000 euro, somma superiore alla soglia prevista per la tipologia di visto e la cui provenienza risultava documentata, e, dall’altro, la borsa di studio a totale copertura delle esigenze di soggiorno. Il giudice ha inoltre rilevato che il visto ha durata annuale e che la valutazione delle condizioni per eventuali rinnovi successivi spetta alla Questura. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La trattazione di merito è stata fissata per il 29 aprile 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Richiamato quale base normativa, insieme alle altre disposizioni indicate nell’ordinanza, per l’applicazione dei requisiti economici relativi al visto d’ingresso.

  • art. 5, comma 6, d.P.R. 394/1999

    Richiamato, in combinato disposto con l’art. 44-bis del medesimo regolamento e con l’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998, ai fini dell’applicazione della soglia economica rilevante per il visto.

  • art. 44-bis d.P.R. 394/1999

    Richiamato quale disposizione regolamentare concorrente nella disciplina dei requisiti economici per il visto d’ingresso.

  • direttiva 1.3.2000 del Ministero dell’Interno, tabella A

    La soglia economica prevista per la tipologia di visto risultava, secondo la valutazione cautelare, inferiore alla disponibilità documentata di 11.000 euro.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare contro il diniego di un visto d’ingresso per motivi di studio, l’Amministrazione deve riesaminare la sufficienza dei mezzi economici considerando anche somme depositate dal richiedente, purché la loro disponibilità e provenienza risultino documentate e la provvista sia coerente con la finalità degli studi.
  • La valutazione della sufficienza dei mezzi di sostentamento per un visto di studio deve tenere conto, oltre alle disponibilità bancarie del richiedente, di una borsa di studio che assicuri integralmente vitto, alloggio, trasporti e soggiorno in Italia.
  • Quando il diniego di visto è fondato sull’insufficienza delle risorse economiche, la sopravvenuta o non adeguatamente considerata documentazione attestante disponibilità superiori alla soglia di riferimento impone un riesame effettivo e motivato dell’istanza.
  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può ordinare il riesame dell’istanza entro un termine determinato, senza sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione sul definitivo rilascio del visto.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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