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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 189/2024 del 03/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domenico Ruga ha chiesto la revocazione del decreto di confisca disposto nel procedimento di prevenzione originariamente a carico di Andrea e Giuseppe Cosimo Ruga. Ha dedotto due errori di fatto nella decisione di legittimità: 1) che la proposizione di una nuova richiesta di sequestro il 5/02/2014 avrebbe dato avvio a un autonomo procedimento soggetto alla disciplina del d.lgs. n.159/2011 (art.27) comportando la perdita di efficacia della confisca per decorso del termine di 1 anno e 6 mesi; 2) la compromissione del diritto di difesa dell'originario proposto Andrea Ruga, deceduto il 13/01/2011, che non avrebbe potuto partecipare al nuovo accertamento sostanziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato la decisione della Corte di appello ritenendo inapplicabile alla vicenda la norma sull'automatica perdita di efficacia della confisca in caso di appello (art.27 d.lgs. 159/2011), in ragione della norma transitoria (art.117, comma 1, d.lgs. 159/2011) che esclude l'applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del decreto, fosse già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. Ha inoltre ribadito che la revocazione è uno strumento tassativo e limitato ai casi previsti dalla legge (prove nuove decisive; sentenze penali sopravvenute che escludono i presupposti; decisione motivata su atti falsi) e non può essere utilizzata per sollevare vizi processuali che dovevano essere impugnati con i rimedi ordinari. Ha confermato altresì che il procedimento può proseguire nei confronti degli eredi dopo la morte del proposto e che la perdita di efficacia del sequestro in primo grado non impedisce alla Corte d'appello di confermare la confisca. Il ricorrente è stato condannato alle spese e a versare 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia) - art. 27, comma 6

    in caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso

    La norma stabilisce un termine perentorio per la pronuncia della corte d'appello che, se superato, può comportare la perdita di efficacia della confisca; tuttavia la Corte ha ritenuto che tale norma non si applicasse al procedimento in esame a causa della norma transitoria (art.117) che tutela i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore del decreto

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 117, comma 1

    le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti

    Norma transitoria che ha avuto efficacia decisiva: se la proposta di prevenzione era stata già formulata prima dell'entrata in vigore, si applicano le norme antecedenti e non le nuove disposizioni del codice antimafia (quindi l'art.27 citato non poteva essere invocato dal ricorrente)

  • art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Richiamato dal ricorrente come base normativa per la revocazione della confisca; la Corte evidenzia che la revocazione è un rimedio tassativo e non idoneo a surrogare i mezzi ordinari di impugnazione per vizi processuali

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Citato come possibile procedura alternativa (ordinaria) per far valere determinate censure, ma ritenuta impraticabile dal ricorrente per ragioni fattuali; la Corte sottolinea che la revocazione non sostituisce gli strumenti ordinari

  • legge 31 maggio 1965, n. 575 - art. 2-bis, comma 6-bis

    Prevede la prosecuzione, in determinati casi, del procedimento di prevenzione nei confronti degli eredi in caso di decesso del proposto; la Corte ha ritenuto fisiologica la prosecuzione del giudizio nei confronti degli eredi

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'imposizione delle spese e dell'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente dichiarato inammissibile

Massime di principio

  • La revocazione della confisca è un rimedio eccezionale e tassativo: può essere usata solo per i casi espressamente previsti dalla legge (prove nuove decisive, sentenze penali sopravvenute che escludono i presupposti, decisioni fondate su atti falsi) e non per rilanciare vizi procedurali che dovevano essere impugnati con mezzi ordinari.
  • La distinzione tra 'richiesta di sequestro' (provvedimento cautelare) e 'proposta di applicazione della misura di prevenzione' è fondamentale: la prima è strumentale e non equivale automaticamente all'apertura di un nuovo procedimento di prevenzione, per cui non sempre si applicano le nuove disposizioni legislative introdotte successivamente.
  • Le norme transitorie (art. 117 d.lgs. 159/2011) possono impedire l'applicazione delle regole più 'acceleratorie' introdotte dal codice antimafia se la proposta di misura era stata formulata prima dell'entrata in vigore del decreto; occorre verificare la data di proposizione per capire quale disciplina sia applicabile.
  • La morte del proposto non impedisce necessariamente la continuazione del procedimento di prevenzione: il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi secondo le disposizioni che regolavano la materia al tempo rilevante.
  • La perdita di efficacia del sequestro in primo grado non esclude che la Corte d'appello possa confermare la confisca: l'efficacia dei provvedimenti cautelari e quella del provvedimento ablatorio finale vanno valutate secondo la disciplina applicabile al procedimento concreto.

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