Cassazione Civile, Ordinanza n. 03485/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra una fondazione lirico-sinfonica e una lavoratrice addetta alle mansioni di tersicorea nel periodo 2001-2014. La lavoratrice ha chiesto l’accertamento della nullità dei termini apposti ai contratti, la conversione del rapporto in tempo indeterminato e il risarcimento del danno patrimoniale. Il Tribunale ha rigettato tutte le domande ritenendo maturata la decadenza ex art. 32 l. 183/2010; la Corte d’appello ha invece ritenuto tempestiva l’impugnazione per gli ultimi contratti, ha dichiarato la nullità delle clausole di termine per difetto di reali ragioni tecniche/organizzative/produttive/sostitutive, ha disposto la conversione del rapporto dal 26 novembre 2013 e ha liquidato un’indennità di quattro mensilità. In cassazione la fondazione ha dedotto: 1) violazione dell’art. 1 d.lgs. 368/2001, sostenendo che i contratti erano legittimi perché sporadici, brevi, riferiti a specifici spettacoli e sorretti da esigenze artistiche temporanee proprie dell’attività teatrale; 2) violazione degli artt. 112, 345 e 434 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello avesse valutato l’intera pregressa successione contrattuale nonostante l’impugnazione fosse limitata agli ultimi due rapporti. La lavoratrice, con ricorso incidentale, ha censurato: 1) la quantificazione dell’indennità ex art. 32 l. 183/2010 e art. 8 l. 604/1966, perché sarebbe stata considerata solo la brevissima porzione di rapporto non coperta da decadenza e non l’intero percorso di precarietà; 2) la compensazione delle spese, ritenuta non sorretta da gravi ed eccezionali ragioni. La Corte di cassazione ha qualificato il ricorso della fondazione come principale e quello della lavoratrice come incidentale, per poi rigettarli entrambi: ha ritenuto infondato il primo motivo principale, perché nei contratti a termine delle fondazioni lirico-sinfoniche occorre comunque una concreta prova di ragioni temporanee specifiche e non basta il mero richiamo allo spettacolo o alla mansione; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo principale per difetti di autosufficienza e difetto di pertinenza al decisum; ha respinto il ricorso incidentale sulla liquidazione dell’indennità, affermando che la determinazione tra minimo e massimo è riservata al giudice di merito e che non è necessaria una motivazione analitica su tutti i parametri dell’art. 8 l. 604/1966; ha infine dichiarato inammissibile la censura sulle spese, ritenendo la motivazione della Corte territoriale non apparente e la compensazione sorretta dalla complessità delle questioni giuridiche trattate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della fondazione sia il ricorso incidentale della lavoratrice. Ha confermato, nei limiti del devoluto, la decisione di merito che aveva dichiarato la nullità dei termini dei contratti impugnati, la conversione del rapporto a tempo indeterminato dal 26 novembre 2013 e la condanna al pagamento dell’indennità onnicomprensiva. Ha inoltre disposto l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità per soccombenza reciproca e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti, se dovuto.
Norme richiamate
art. 6 L. 604/1966
Nel caso di impugnazione stragiudiziale seguita dalla richiesta di conciliazione, il termine di 60 giorni per proporre l’azione giudiziale decorre dalla scadenza dei 20 giorni concessi al datore di lavoro per depositare la memoria prevista dall’art. 410, comma 7, c.p.c., quando il tentativo non sia sfociato nell’accordo necessario a proseguire la procedura.
art. 32 L. 183/2010
La nullità del termine comporta l’applicazione dell’indennità onnicomprensiva, da quantificare dal giudice di merito entro i limiti di legge; la Corte ribadisce che la valutazione della misura è sostanzialmente discrezionale e sindacabile solo per vizi motivazionali estremi.
art. 8 L. 604/1966
Costituisce parametro di quantificazione dell’indennità ex art. 32 L. 183/2010, ma non impone una motivazione analitica su ciascun elemento, essendo sufficiente che il giudice valorizzi in modo non illogico alcuni parametri ritenuti prevalenti.
art. 1 d.lgs. 368/2001
Per i contratti a termine stipulati dalle fondazioni lirico-sinfoniche continua a richiedersi la presenza di ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, che devono essere concrete, temporanee e specificamente provate; non basta il richiamo alla natura artistica dell’attività o al singolo spettacolo.
art. 3 d.l. 64/2010
Ha mantenuto un regime speciale per le fondazioni lirico-sinfoniche, escludendo l’applicazione di alcune disposizioni del d.lgs. 368/2001 e preservando la disciplina derogatoria propria del settore.
art. 3, commi 4 e 5, L. 426/1977
Continua ad applicarsi alle fondazioni lirico-sinfoniche anche dopo la trasformazione in soggetti di diritto privato e anche per i rapporti instaurati successivamente.
art. 112 c.p.c.
La Corte ricorda il limite del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, richiamandolo per escludere che possa ampliarsi il thema decidendum oltre i capi effettivamente impugnati.
art. 345 c.p.c.
La censura relativa a nuovi temi in appello è stata dichiarata inammissibile per difetto di specifica allegazione e localizzazione degli atti su cui il motivo si fondava.
art. 434 c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 345 c.p.c. per il limite ai motivi e alle domande nuove nel giudizio di appello.
art. 366 n. 6 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, con chiara individuazione del loro contenuto e della loro collocazione processuale; il mero rinvio per relationem non basta.
art. 369 n. 4 c.p.c.
Gli atti e i documenti richiamati nel ricorso devono essere prodotti o localizzati in modo preciso, altrimenti la censura è inammissibile.
art. 380 bis 1 c.p.c.
Richiamato come base della memoria depositata dalla controricorrente/ricorrente incidentale nel procedimento camerale.
art. 384, comma 4, c.p.c.
La Corte ha affermato di poter correggere e integrare la motivazione della sentenza impugnata, pur confermandone il dispositivo.
art. 91 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulle spese; la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità si arresta alla verifica del rispetto della disciplina di legge.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è controllabile in cassazione solo nei limiti della conformità alla legge e della presenza di una motivazione non apparente.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto da entrambe le ricorrenti.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti decisioni delle Sezioni Unite.
art. 410, comma 7, c.p.c.
Nel procedimento di conciliazione il datore di lavoro dispone di 20 giorni per depositare memoria; tale termine incide sulla decorrenza del successivo termine per l’azione giudiziale.
Massime di principio
- Nei contratti a termine delle fondazioni lirico-sinfoniche non è sufficiente la mera indicazione dello spettacolo o della natura artistica dell’attività: il datore di lavoro deve provare ragioni oggettive effettivamente temporanee, specifiche e non sostituibili con personale stabile.
- Quando si contesta la nullità del termine apposto a un contratto, la legittimità della clausola va valutata secondo la disciplina vigente al momento della stipulazione del contratto, non secondo la legge sopravvenuta al momento della decisione.
- Nelle controversie sui contratti a termine successivi, se l’impugnazione tempestiva riguarda solo gli ultimi rapporti, la pregressa sequenza contrattuale può comunque rilevare come dato fattuale per valutare l’eventuale abuso nella reiterazione.
- Nel giudizio di legittimità la censura per violazione degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non trascrive o localizza con precisione gli atti e documenti su cui il motivo si fonda.
- La quantificazione dell’indennità onnicomprensiva per nullità del termine è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non richiede una motivazione analitica su ogni parametro legale, purché la scelta sia ragionevole e non apparente.
- La compensazione delle spese può essere sindacata in cassazione solo per violazione della disciplina legale o per motivazione radicalmente apparente, non per contestare l’opportunità della valutazione discrezionale del giudice di merito.
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