Ordinanza n. 1636/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione che ha rigettato l’istanza di conversione del titolo di soggiorno. Il diniego è stato motivato dall’inidoneità della documentazione relativa all’alloggio: la sistemazione dichiarata non risultava supportata da un contratto di locazione o comodato d’uso; l’attestato di idoneità alloggiativa riguardava un immobile catastalmente individuato e non recava la dicitura indicata nel preavviso di rigetto; l’immobile risultava appartenere a una persona diversa dal datore di lavoro; la comunicazione di ospitalità ex art. 7 d.lgs. 286/1998 non era stata ritenuta valida perché non proveniente dall’effettivo proprietario dell’immobile. Per decidere la domanda cautelare, il Collegio ha ritenuto necessario verificare quale documentazione il ricorrente avesse trasmesso all’amministrazione in risposta al preavviso di rigetto o comunque prima della notificazione del diniego, acquisendo la comunicazione PEC completa dei relativi allegati e nel formato originale.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda di annullamento né ha definito la domanda cautelare nel merito. Ha disposto un incombente istruttorio a carico del ricorrente, ordinandogli di depositare entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza copia in formato .eml della ricevuta di consegna della PEC inviata all’amministrazione entro il termine assegnato, completa degli allegati e relativa alla documentazione prodotta in risposta al preavviso di rigetto o comunque prima dell’adozione del provvedimento impugnato. La prosecuzione del giudizio cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 14 ottobre 2026. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
Norme richiamate
art. 7 d.lgs. 286/1998
comunicazione di ospitalità ai sensi dell’art. 7 del d.lgs n. 286/98
La comunicazione di ospitalità è richiamata nel provvedimento amministrativo quale documentazione rilevante per dimostrare la sistemazione alloggiativa del cittadino straniero; l’amministrazione ne ha contestato la provenienza perché non rilasciata dall’effettivo proprietario dell’immobile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è richiamata quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando la decisione cautelare dipende dalla verifica della documentazione trasmessa dal ricorrente all’amministrazione prima dell’adozione del provvedimento impugnato, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio e rinviare la trattazione cautelare, ordinando il deposito della comunicazione PEC in formato originale con la relativa ricevuta di consegna e gli allegati.
- In una controversia sul diniego di conversione di un permesso di soggiorno, la documentazione relativa alla disponibilità e all’idoneità dell’alloggio può essere oggetto di specifica verifica istruttoria quando il provvedimento amministrativo fonda il rigetto sull’assenza di un contratto di locazione o comodato, sull’inidoneità dell’attestazione alloggiativa o sulla provenienza della comunicazione di ospitalità.
- Il giudice amministrativo può disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata quando lo richiedano la tutela dei diritti o della dignità della persona, ai sensi della disciplina sulla protezione dei dati personali.
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