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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32526/2025 del 13/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia nasce da asserite appropriazioni di denaro avvenute tra il 2009 e il 2010 nell’ambito di operazioni di investimento e disinvestimento eseguite presso una filiale bancaria. La cliente e la sua dante causa sostenevano che il direttore di filiale si fosse illecitamente trattenuto somme prelevate allo sportello mediante il cambio di 14 assegni, con danno quantificato in euro 135.500,00, oltre a una richiesta di danno morale da reato. In primo grado il direttore fu condannato per l’intero danno, mentre la banca fu ritenuta responsabile ex art. 2049 c.c. solo entro un importo inferiore. In appello la cliente censurò tale differenziazione, sostenendo che, essendo il danno derivato da un’unica condotta illecita del preposto, anche la banca dovesse rispondere integralmente in solido; contestò inoltre la decorrenza degli interessi dalla domanda giudiziale e non dai singoli fatti illeciti. In cassazione ha dedotto, con sette motivi, violazione degli artt. 2049, 1292 e 2055 c.c., dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 115 c.p.c. e degli artt. 1219 e 1224 c.c., oltre a vizi di motivazione e contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il sesto motivo di ricorso. Ha ritenuto erronea la sentenza d’appello nella parte in cui aveva limitato la responsabilità della banca a una somma inferiore rispetto a quella posta a carico del dipendente, poiché la responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c. ha la stessa estensione di quella del preposto quando sussista il nesso di occasionalità necessaria. Ha inoltre censurato la mancata spiegazione della decorrenza degli interessi solo dalla domanda giudiziale, rilevando che, una volta accertati i singoli prelievi illeciti, la motivazione era apodittica. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2049 c.c.

    Il preponente risponde del danno causato dal preposto quando vi sia nesso di occasionalità necessaria tra l’illecito e le mansioni affidate; la sua obbligazione risarcitoria ha la stessa estensione di quella del preposto.

  • art. 2055 c.c.

    Richiamato per affermare la solidarietà passiva tra corresponsabili del medesimo fatto dannoso.

  • art. 1292 c.c.

    La solidarietà sussiste quando più soggetti sono tenuti alla medesima prestazione risarcitoria.

  • art. 2043 c.c.

    Norma evocata quale titolo della responsabilità diretta del dipendente autore dell’illecito.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per denunciare omessa pronuncia o mancato esame del motivo di appello.

  • art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.

    Richiamato per vizio di motivazione apparente o mancante.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione della sentenza.

  • art. 115 c.p.c.

    Evocato per asserita violazione del principio di disponibilità delle prove.

  • art. 1219 c.c.

    Richiamato nel motivo sugli interessi moratori e sulla costituzione in mora.

  • art. 1224 c.c.

    La Corte richiama la norma per censurare la mancata decorrenza degli interessi dai singoli fatti illeciti una volta accertati i prelievi.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per incardinare i motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato nella domanda riconvenzionale del convenuto per lite temeraria.

Massime di principio

  • La responsabilità del committente ex art. 2049 c.c. non può essere ridotta in misura inferiore rispetto a quella accertata in capo al preposto quando il danno derivi dal medesimo fatto illecito e sussista il nesso di occasionalità necessaria: l’obbligazione risarcitoria del preponente ha la stessa estensione di quella del dipendente autore dell’illecito.
  • Quando il giudice di merito accerti in fatto singoli prelievi o appropriazioni illecite, non può poi limitare la responsabilità del preponente con motivazione generica o con un richiamo alla mancanza di prova specifica se tale prova risulta invece dal materiale istruttorio valorizzato in sentenza.
  • In tema di interessi sul danno da fatto illecito, una volta accertato il momento dei singoli illeciti o dei singoli prelievi, la decorrenza degli interessi non può essere fissata apoditticamente dalla domanda giudiziale, ma deve essere coerentemente correlata ai fatti dannosi accertati.
  • Il nesso di occasionalità necessaria ex art. 2049 c.c. ricorre anche quando il dipendente abusi della posizione ricoperta o violi istruzioni e modalità di servizio, purché la condotta si inserisca nello svolgimento delle mansioni affidate e ne rappresenti uno sviluppo non imprevedibile.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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