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Sentenza

Sentenza n. 228/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la parziale riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione terza) n. 2190 del 2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202400145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sez. III, n. 2190 del 2023 e, in primo grado, provvedimento comunale di decadenza dall'autorizzazione di impianti pubblicitari

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa autorizzata)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva inizialmente chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull'istanza di voltura presentata dalla dante causa e, con motivi aggiunti, l'annullamento della determinazione dirigenziale con cui il Comune aveva dichiarato la decadenza dall'autorizzazione di alcuni impianti pubblicitari. In appello ha censurato la sentenza del TAR, che aveva accolto la domanda sul silenzio ma respinto quella caducatoria. Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990, nonché delle corrispondenti disposizioni regionali, per avere il Comune comunicato l'avvio del procedimento con riferimento a dieci impianti diversi da quelli poi effettivamente colpiti dalla decadenza. Il secondo motivo contestava la sussistenza dei presupposti della decadenza, deducendo l'adesione alla definizione agevolata dei tributi e, per altre annualità, la mancata notificazione degli atti tributari, la loro non esecutività e la mancata iscrizione a ruolo. La società sosteneva inoltre che il Comune non avesse considerato la definizione agevolata e che il provvedimento fosse carente di motivazione quanto alle ragioni della decadenza e alla situazione tributaria.

La decisione

Il CGARS ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR nella parte in cui aveva respinto la domanda di annullamento, accogliendo il ricorso di primo grado e annullando il provvedimento comunale di decadenza, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione. Il Collegio ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo: il Comune aveva avviato il procedimento per impianti diversi da quelli poi interessati dalla decadenza, impedendo alla società di esercitare pienamente le proprie facoltà partecipative. La questione della definizione agevolata dei tributi era potenzialmente decisiva ai fini della persistenza del debito tributario, indicato quale causa di decadenza, e avrebbe richiesto l'apporto istruttorio della società. L'art. 21-octies l. n. 241/1990 non poteva neutralizzare il vizio partecipativo, poiché la sua applicazione deve essere rigorosa e non può tradursi nella sostanziale disapplicazione dell'obbligo di comunicazione quando la partecipazione avrebbe potuto fornire elementi istruttori rilevanti. È stata quindi riconosciuta l'illegittimità del provvedimento finale, senza necessità di esaminare il secondo motivo. Il Comune è stato condannato alle spese del doppio grado, liquidate in euro 4.000 oltre accessori; le spese sono state dichiarate irripetibili nei confronti della società non costituita.

Norme richiamate

  • artt. 7 e 8 l. n. 241/1990

    La comunicazione di avvio deve consentire al destinatario di partecipare effettivamente al procedimento e di fornire elementi rilevanti per la decisione; la sua omissione è illegittima quando l'amministrazione adotta il provvedimento per oggetti diversi da quelli indicati nell'avvio.

  • art. 21-octies l. n. 241/1990

    il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato

    La disposizione, pur esprimendo un principio sostanzialistico, deve essere interpretata restrittivamente e non può sanare l'omissione della comunicazione di avvio quando la partecipazione avrebbe potuto incidere sull'accertamento di fatti o elementi istruttori rilevanti.

  • artt. 9 e 36 l.r. n. 7 del 2019

    La disciplina regionale consente il differimento della comunicazione in presenza di particolari esigenze di celerità o per provvedimenti cautelari e richiama l'applicazione dell'art. 21-octies l. n. 241/1990.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Il TAR aveva accolto la domanda relativa all'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull'istanza di voltura; tale parte della decisione non risulta oggetto di riforma nel giudizio di appello.

Massime di principio

  • L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento non è adempiuto quando l'amministrazione informa il privato dell'intenzione di adottare un provvedimento con riferimento a determinati beni o posizioni e poi decide su beni o posizioni diversi, non contemplati nella comunicazione.
  • L'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 deve essere applicato restrittivamente: non può neutralizzare il vizio derivante dall'omessa comunicazione di avvio quando la partecipazione del privato avrebbe potuto apportare elementi istruttori rilevanti per la decisione.
  • La partecipazione procedimentale non tutela soltanto l'interesse difensivo del privato, ma contribuisce anche alla corretta realizzazione degli interessi pubblici, assicurando all'amministrazione l'acquisizione di elementi utili alla completa ricostruzione della fattispecie.
  • Quando la persistenza del presupposto di una decadenza amministrativa dipende dall'esistenza di un debito tributario e il privato rappresenta di avere aderito a una definizione agevolata, l'amministrazione deve consentirgli di partecipare al procedimento e verificare tale circostanza prima di adottare il provvedimento decadenziale.

Come è indicizzato

MateriePartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimentoAppello
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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