Cassazione Penale, Sentenza n. 09806/2026 del 13/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché il ricorrente non ha dimostrato che il controllo sull'adempimento defensionale fosse impedito a un comune cittadino da un quadro normativo complesso; in sostanza la presunta impossibilità di verificare l'adempimento difensivo non è stata sufficientemente provata o motivata, quindi il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. Inoltre, in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000 e ritenendo che il ricorso non sia stato presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è stata disposta in via equitativa la somma di 3000 euro da versare alla cassa delle ammende. Sentenza resa il 09/12/2025.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Usata per motivare l'imposizione, anche in assenza di colpa grave del ricorrente, di un versamento equitativo alla cassa delle ammende (qui quantificato in 3000 euro)
Massime di principio
- Se non si dimostra che un quadro normativo complesso impediva il controllo sull'adempimento difensivo, il ricorso rischia l'inammissibilità.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare la condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi delle norme di procedura penale richiamate.
- Anche quando non sussiste colpa grave del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità, il giudice può disporre un versamento equitativo alla cassa delle ammende (orientamento costituzionale).
- Per evitare l'inammissibilità, il ricorrente deve documentare e motivare chiaramente eventuali impedimenti normativi o pratici che abbiano reso impossibile l'adempimento o il controllo dello stesso.
- Prima di proporre ricorso conviene verificare i requisiti formali e sostanziali di ammissibilità e allegare prove o motivazioni specifiche sull'ostruzione del controllo da parte del cittadino comune.
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