Cassazione Penale, Sentenza n. 16437/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva tre censure: 1) violazione delle norme sulla trasmissione degli atti al riesame (indicando in particolare la mancata trasmissione dell'informativa conclusiva del 29/06/2023) e pregiudizio del diritto di difesa; 2) insufficienza dei gravi indizi rispetto al capo 5) dell'imputazione (sostanzialmente sostenendo che l'auto "staffetta" non era stata fotografata in prossimità delle autovetture rubate, quindi manca il collegamento probatorio); 3) mancata attualità delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p. (siamo a distanza di un anno e otto mesi senza nuove condotte illecite) e proponendo una misura meno afflittiva (divieto di dimora nella provincia di Salerno) ritenuta adeguata.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la censura in parte tardiva/novativa e, quanto al merito, ha osservato che l'informativa omessa era quella finale e riepilogativa e il ricorrente non ha indicato alcun specifico pregiudizio derivante dalla mancata trasmissione. Sul secondo motivo la Corte ha confermato la sussistenza di gravi indizi anche per il capo 5): la valutazione logica ha valorizzato l'uso ripetuto della stessa auto staffetta e il tracciamento dei transiti e delle celle telefoniche compatibili con il percorso, ritenendo congrua la ricostruzione. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto che la pluralità dei furti commessi in dodici giorni con modalità organizzate e i precedenti specifici integrano un concreto pericolo di reiterazione; inoltre il divieto di dimora nella provincia di Salerno è stato giudicato inadeguato rispetto alla capacità dimostrata di spostarsi e replicare il reato. Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Impegno a trasmettere al Tribunale del riesame gli atti presentati al GIP; tuttavia la mancata trasmissione di un'informativa meramente riepilogativa non invalida automaticamente la misura se non è dimostrato uno specifico pregiudizio.
art. 178 cod. proc. pen.
Rinvio da parte della difesa a questioni processuali comunemente connesse alla validità degli atti d'indagine; nel caso la censura non è stata ritenuta idonea a produrre l'annullamento perché generica e non specificata.
art. 293 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla trasmissione degli atti e al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto la questione tardiva/novativa non adeguatamente dedotta nel ricorso al riesame.
art. 291 cod. proc. pen.
Norma sulla documentazione che deve essere trasmessa al Tribunale in sede di riesame; la giurisprudenza e la Corte fanno però una distinzione tra atti rilevanti e atti manifestamente irrilevanti, valutando l'effettivo pregiudizio per la difesa.
art. 273 cod. proc. pen.
Disciplina dei gravi indizi di colpevolezza: per la misura cautelare è richiesta una qualificata probabilità di colpevolezza, non la certezza o la prova logica del giudizio di merito; elementi come modalità ripetute, uso della stessa auto e riscontri telefonici possono fondare i gravi indizi.
art. 274 cod. proc. pen.
Criteri per l'applicazione della custodia cautelare e delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, ecc.); il tempo trascorso dalla commissione dei fatti non esclude automaticamente l'attualità del pericolo di reiterazione quando persistono elementi oggettivi (organizzazione, pluralità di fatti, precedenti specifici).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in tema di limiti di impugnazione e ambito di riesame; la Corte segnala i limiti entro cui possono essere riproposte censure e quando una questione si considera novativa.
Massime di principio
- La mancata trasmissione al riesame di una informativa di polizia giudiziaria non determina automaticamente l'annullamento della misura cautelare: occorre che la difesa indichi il concreto e specifico pregiudizio derivante dall'omissione.
- Per l'applicazione di una misura cautelare la soglia dei "gravi indizi" è una qualificata probabilità di colpevolezza; prove indirette sistematiche (modus operandi ripetuto, utilizzo della stessa 'staffetta', riscontri telefonici/cellulari) possono essere valutate come sufficienti.
- Il mero decorso del tempo senza nuovi reati non esclude l'attualità del pericolo di reiterazione: conta la gravità e la struttura organizzativa dei fatti pregressi e i precedenti specifici dell'indagato.
- La scelta di una misura meno afflittiva (es. divieto di dimora provinciale) deve essere valutata rispetto alla concreta capacità dell'indagato di spostarsi e replicare reati; se l'indagato ha mostrato spostamenti frequenti e capacità organizzative, la misura può essere ritenuta inadeguata.
- In sede di impugnazione è fondamentale sollevare tempestivamente le questioni processuali: censure nuove o non dedotte nei termini possono essere dichiarate inammissibili o novative.
- La motivazione del giudice cautelare deve essere logicamente congrua: contestare la decisione richiede di evidenziare profili di illogicità o specifici elementi sottratti al controllo, non mere asserzioni generiche.
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