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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16437/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente proponeva tre censure: 1) violazione delle norme sulla trasmissione degli atti al riesame (indicando in particolare la mancata trasmissione dell'informativa conclusiva del 29/06/2023) e pregiudizio del diritto di difesa; 2) insufficienza dei gravi indizi rispetto al capo 5) dell'imputazione (sostanzialmente sostenendo che l'auto "staffetta" non era stata fotografata in prossimità delle autovetture rubate, quindi manca il collegamento probatorio); 3) mancata attualità delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p. (siamo a distanza di un anno e otto mesi senza nuove condotte illecite) e proponendo una misura meno afflittiva (divieto di dimora nella provincia di Salerno) ritenuta adeguata.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la censura in parte tardiva/novativa e, quanto al merito, ha osservato che l'informativa omessa era quella finale e riepilogativa e il ricorrente non ha indicato alcun specifico pregiudizio derivante dalla mancata trasmissione. Sul secondo motivo la Corte ha confermato la sussistenza di gravi indizi anche per il capo 5): la valutazione logica ha valorizzato l'uso ripetuto della stessa auto staffetta e il tracciamento dei transiti e delle celle telefoniche compatibili con il percorso, ritenendo congrua la ricostruzione. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto che la pluralità dei furti commessi in dodici giorni con modalità organizzate e i precedenti specifici integrano un concreto pericolo di reiterazione; inoltre il divieto di dimora nella provincia di Salerno è stato giudicato inadeguato rispetto alla capacità dimostrata di spostarsi e replicare il reato. Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Impegno a trasmettere al Tribunale del riesame gli atti presentati al GIP; tuttavia la mancata trasmissione di un'informativa meramente riepilogativa non invalida automaticamente la misura se non è dimostrato uno specifico pregiudizio.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Rinvio da parte della difesa a questioni processuali comunemente connesse alla validità degli atti d'indagine; nel caso la censura non è stata ritenuta idonea a produrre l'annullamento perché generica e non specificata.

  • art. 293 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla trasmissione degli atti e al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto la questione tardiva/novativa non adeguatamente dedotta nel ricorso al riesame.

  • art. 291 cod. proc. pen.

    Norma sulla documentazione che deve essere trasmessa al Tribunale in sede di riesame; la giurisprudenza e la Corte fanno però una distinzione tra atti rilevanti e atti manifestamente irrilevanti, valutando l'effettivo pregiudizio per la difesa.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Disciplina dei gravi indizi di colpevolezza: per la misura cautelare è richiesta una qualificata probabilità di colpevolezza, non la certezza o la prova logica del giudizio di merito; elementi come modalità ripetute, uso della stessa auto e riscontri telefonici possono fondare i gravi indizi.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Criteri per l'applicazione della custodia cautelare e delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, ecc.); il tempo trascorso dalla commissione dei fatti non esclude automaticamente l'attualità del pericolo di reiterazione quando persistono elementi oggettivi (organizzazione, pluralità di fatti, precedenti specifici).

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in tema di limiti di impugnazione e ambito di riesame; la Corte segnala i limiti entro cui possono essere riproposte censure e quando una questione si considera novativa.

Massime di principio

  • La mancata trasmissione al riesame di una informativa di polizia giudiziaria non determina automaticamente l'annullamento della misura cautelare: occorre che la difesa indichi il concreto e specifico pregiudizio derivante dall'omissione.
  • Per l'applicazione di una misura cautelare la soglia dei "gravi indizi" è una qualificata probabilità di colpevolezza; prove indirette sistematiche (modus operandi ripetuto, utilizzo della stessa 'staffetta', riscontri telefonici/cellulari) possono essere valutate come sufficienti.
  • Il mero decorso del tempo senza nuovi reati non esclude l'attualità del pericolo di reiterazione: conta la gravità e la struttura organizzativa dei fatti pregressi e i precedenti specifici dell'indagato.
  • La scelta di una misura meno afflittiva (es. divieto di dimora provinciale) deve essere valutata rispetto alla concreta capacità dell'indagato di spostarsi e replicare reati; se l'indagato ha mostrato spostamenti frequenti e capacità organizzative, la misura può essere ritenuta inadeguata.
  • In sede di impugnazione è fondamentale sollevare tempestivamente le questioni processuali: censure nuove o non dedotte nei termini possono essere dichiarate inammissibili o novative.
  • La motivazione del giudice cautelare deve essere logicamente congrua: contestare la decisione richiede di evidenziare profili di illogicità o specifici elementi sottratti al controllo, non mere asserzioni generiche.

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