Sentenza n. 1215/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 486/2024, emessa dal Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.02.2024, notificata il 26.02.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al riconoscimento di 1.500 euro sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 486/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 26 febbraio 2024. La sentenza civile aveva riconosciuto alla docente il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, nella misura di 500 euro per ciascun anno, per complessivi 1.500 euro. Il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo. La ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il TAR ha verificato l'idoneità della documentazione, l'efficacia di giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni statali prima dell'avvio dell'azione esecutiva.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato civile. Ha ordinato all'Amministrazione di provvedere, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, al pagamento di 1.500 euro, oltre agli interessi dovuti dalla data di pubblicazione della sentenza del giudice del lavoro fino al saldo, detraendo eventuali somme già corrisposte. Il Collegio ha precisato che i conteggi prodotti dalla creditrice, in particolare quanto al capitale residuo e agli interessi, non vincolano definitivamente l'Amministrazione: la quantificazione deve essere verificata sulla base del titolo, della legge e degli artt. 1283 e seguenti del codice civile. Devono inoltre essere corrisposti gli ulteriori accessori di legge e le spese direttamente riconducibili al titolo giudiziale, ove legittimamente dovuti. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il dirigente generale del Ministero, il quale dovrà operare su istanza della creditrice entro i successivi 120 giorni, determinando l'importo effettivamente dovuto e adottando gli atti contabili necessari. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, in considerazione della reiterazione di inadempimenti analoghi relativi alla Carta docente e dei possibili oneri erariali conseguenti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza al giudicato e di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Riconosce l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede che le amministrazioni statali dispongano di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere ai provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e 1283 c.c.
Costituiscono i parametri legali per verificare la debenza, la misura e la decorrenza degli interessi, la cui quantificazione deve essere accertata in sede di ottemperanza sulla base del titolo e della legge.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori che si dichiarino antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Rilevano per la disciplina delle spese processuali nel giudizio amministrativo e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
È richiamato ai fini della debenza del contributo unificato nel giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario è ammissibile quando l'amministrazione non abbia dato esecuzione al titolo e siano decorsi i termini dilatori previsti per il pagamento da parte delle amministrazioni statali.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione debitrice di eseguire il giudicato entro un termine congruo e può nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza del creditore, in caso di ulteriore inerzia.
- L'ottemperanza non ha natura costitutiva del diritto riconosciuto dal titolo, ma è funzionale alla sua concreta soddisfazione; pertanto l'importo indicato dal creditore non vincola definitivamente l'amministrazione, che deve verificare capitale residuo, interessi e accessori secondo il contenuto del giudicato e i parametri stabiliti dalla legge.
- La condanna al pagamento contenuta nel giudicato comprende anche gli accessori e le spese successive che trovino titolo nella pronuncia e siano legittimamente dovuti, purché siano determinati in conformità al titolo e alle disposizioni applicabili.
- Quando l'inottemperanza dell'amministrazione a giudicati di contenuto omogeneo presenti caratteri di serialità e possa determinare ulteriori oneri per l'erario, il giudice amministrativo può trasmettere la pronuncia alla Procura della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
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