Cassazione Civile, Ordinanza n. 23987/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento IVA notificati per gli anni d’imposta 2007 e 2008, con cui l’Amministrazione finanziaria contestava al contribuente di aver partecipato, quale effettivo gestore di una società considerata schermo o fantasma, a operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode carosello relativa alla cessione di bevande tra più società. Secondo l’Ufficio, il contribuente era l’amministratore di fatto della società coinvolta e l’ideatore/gestore della frode, sicché doveva rispondere delle imposte evase, oltre che di interessi e sanzioni. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2697 e 2639 c.c. e dell’art. 21, comma 7, DPR 633/1972, per assenza di prova circa la sua qualità di amministratore di fatto e circa l’imputazione a lui dell’IVA richiesta; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 21, comma 7, DPR 633/1972 e dell’art. 8 L. 74/2000, per aver il giudice di merito affermato senza prova che il contribuente avesse emesso fatture soggettivamente inesistenti ed ideato e gestito la frode; 3) violazione dell’art. 7 L. 212/2000, per difetto di motivazione degli avvisi, richiamanti per relationem PVC e verifiche non allegati o non conosciuti; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 n. 4 c.p.c., in ordine alla responsabilità e al coinvolgimento del contribuente. La Corte ha ritenuto infondati, e in parte inammissibili, i primi due motivi perché la sentenza d’appello aveva valorizzato elementi probatori specifici, desunti dalle indagini della Guardia di finanza e dalla ricostruzione della società come società-fantasma, e aveva correttamente ricondotto la pretesa fiscale non alla mera etichetta di amministratore di fatto, ma alla sostanziale posizione di soggetto che agiva uti dominus, ideando e gestendo la frode. Ha poi ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che la motivazione per relationem era sufficiente, specie per un soggetto che gestisce di fatto la società e quindi è tenuto a conoscere l’andamento dell’attività sociale. Ha infine escluso la motivazione apparente, rilevando che la sentenza di merito conteneva un percorso argomentativo chiaro e controllabile, anche mediante il richiamo alla decisione di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la correttezza della decisione di merito che aveva ritenuto il contribuente responsabile delle violazioni fiscali in quanto soggetto che gestiva uti dominus una società considerata schermo all’interno di una frode carosello. La Corte ha ribadito che, in tali ipotesi, non è decisiva la qualificazione formale del soggetto come amministratore di fatto o di diritto, ma la sostanziale direzione autonoma delle risorse e delle operazioni societarie. Ha inoltre ritenuto legittimo il ricorso alla motivazione per relationem degli avvisi di accertamento e ha escluso il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato come norma sul riparto dell’onere della prova; la Corte ha ritenuto che la pretesa dell’Amministrazione fosse sorretta da elementi probatori e che il contribuente non avesse fornito prova contraria idonea.
art. 2639 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare l’attribuzione della qualità di amministratore di fatto; la Corte ha però chiarito che, nel contesto tributario esaminato, rileva soprattutto la posizione sostanziale di chi agisce uti dominus.
art. 21, comma 7, DPR n. 633/1972
Invocato in relazione alle fatture e alla pretesa IVA; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze del ricorrente circa la mancanza di prova della soggettiva inesistenza delle operazioni.
art. 8 L. 10 marzo 2000 n. 74
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo; la Corte non ne ha fondato una specifica regula iuris autonoma, ritenendo comunque infondato il motivo.
art. 7 L. 212/2000
La motivazione per relationem dell’avviso è stata ritenuta sufficiente, soprattutto nei confronti di chi gestisce di fatto la società ed è tenuto a conoscerne l’attività.
art. 42 DPR n. 600/1973
Richiamato insieme allo Statuto del contribuente per affermare che l’obbligo motivazionale dell’atto impositivo può essere assolto mediante rinvio al PVC.
art. 7 del d.l. n. 269 del 2003
La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui le sanzioni colpiscono la società dotata di personalità giuridica, salvo il caso di società cartiera o schermo, in cui tornano a gravare sulla persona fisica che ha agito come dominus.
art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/73
Richiamato in tema di interposizione fittizia e traslazione del reddito d’impresa dalla società interposta al soggetto interponente che ne sia effettivo possessore.
art. 6, par. 4, Sesta direttiva
Richiamato, in corrispondenza dell’art. 3, terzo comma, d.P.R. 633/1972, per affermare che chi partecipa in nome proprio ma per conto terzi a una prestazione di servizi è considerato aver ricevuto e fornito personalmente i servizi.
art. 3, terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972
Norma interna corrispondente al meccanismo comunitario del mandato senza rappresentanza; la Corte la utilizza per spiegare l’imputazione IVA nei rapporti tra gestore e società.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Richiamato per il vizio di nullità da motivazione apparente; la Corte ha escluso che tale vizio ricorresse nella sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 360, quarto comma, c.p.c.
Richiamato per i limiti alla ricorribilità in cassazione contro sentenza d’appello conforme a quella di primo grado, quando non siano diverse le ragioni di fatto poste a base delle decisioni.
art. 2332 c.c.
Richiamato per affermare che l’uso strumentale della società non ne mette in discussione l’esistenza, escludendo la simulazione assoluta dell’atto costitutivo di società di capitali iscritta nel registro delle imprese.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato come parametro costituzionale del requisito del minimo motivazionale della sentenza.
Massime di principio
- In tema di ripresa a tassazione di imposte e IVA, non è decisivo qualificare il soggetto come amministratore formale o di fatto, quando risulti che egli abbia agito uti dominus, gestendo e dirigendo in autonomia le risorse e le operazioni della società schermo; ciò che conta è la sostanza del potere gestorio e dell’ideazione della frode.
- Se l’Amministrazione prova, anche per presunzioni, che la società è una mera società-fantasma o cartiera e che il contribuente ne è il dominus effettivo, l’onere della prova contraria si sposta sul contribuente, che deve dimostrare l’assenza di interposizione o la mancata percezione del reddito.
- Nelle frodi carosello con operazioni soggettivamente inesistenti, il soggetto che gestisce in nome proprio ma per conto della società può essere trattato, ai fini IVA, come partecipe dell’operazione e non può invocare l’apparenza formale della struttura societaria per sottrarsi alla pretesa fiscale.
- La motivazione per relationem dell’avviso di accertamento è sufficiente quando il destinatario, per la sua effettiva ingerenza nella gestione sociale, sia posto in condizione di conoscere l’attività d’impresa e il contenuto del PVC richiamato.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non ricorre se la decisione, anche mediante rinvio alla sentenza di primo grado, dia conto degli elementi probatori essenziali e delle ragioni della conferma.
- Quando la sentenza di appello conferma integralmente quella di primo grado e le censure di legittimità mirano a un nuovo esame del merito, il ricorso è inammissibile nei limiti in cui sollecita una rivalutazione del fatto già compiuta dai giudici di merito.
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