Cassazione Civile, Ordinanza n. 04880/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (patrocinata e difensore)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di opposizione relativo al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio di modifica delle condizioni di divorzio. Il Tribunale, pur accogliendo l'opposizione alla revoca dell'ammissione al beneficio, aveva liquidato all'avvocato difensore un compenso unitario di 600 euro, senza distinzione per fasi e in misura inferiore ai minimi derivanti dai parametri applicabili, e aveva inoltre disposto la compensazione delle spese del giudizio di opposizione. Con il ricorso per cassazione si deduceva, da un lato, la violazione dell'art. 4 del d.m. 55/2014, come novellato, per la liquidazione inferiore ai minimi e priva di motivazione; dall'altro, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione delle spese nel procedimento di opposizione alla revoca del beneficio. La Corte ha però rilevato in via preliminare il difetto di legittimazione della parte patrocinata a impugnare il decreto di liquidazione, spettando la legittimazione solo al difensore; ha poi ritenuto fondato il motivo del difensore sulla liquidazione dei compensi, ma infondati i motivi relativi alle spese di lite del procedimento di opposizione, perché in tali procedimenti gli artt. 91 e 92 c.p.c. non si applicano.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla parte patrocinata; ha accolto il primo motivo del ricorso proposto dal difensore, rigettando il secondo e il terzo motivo. Ha cassato l'ordinanza impugnata limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito, ha rideterminato il compenso del difensore in euro 808,75 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%. Ha compensato le spese del giudizio di legittimità tra tutte le parti e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte patrocinata.
Norme richiamate
art. 4 d.m. 55/2014
commi 5 e 1 seconda parte; testo novellato dal d.m. 37/2018
Nel testo modificato i parametri hanno carattere inderogabile nei limiti massimi e minimi: il giudice non può liquidare il compenso al di sotto del minimo risultante dalla riduzione massima consentita e deve rispettare la struttura per fasi.
art. 13, comma 6, L. 247/2012
La norma demanda ad apposito decreto ministeriale l'aggiornamento periodico dei parametri professionali, applicabili anche in sede di liquidazione giudiziale dei compensi e nelle prestazioni rese nell'interesse di terzi o d'ufficio.
art. 130 d.P.R. 115/2002
Alla liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato si applica l'ulteriore riduzione prevista dalla disciplina speciale.
art. 82 d.P.R. 115/2002
È la disciplina di riferimento per la liquidazione del compenso del difensore nei procedimenti relativi all'ammissione o revoca del patrocinio a spese dello Stato.
art. 91 c.p.c.
Ritenuto inapplicabile, in questi procedimenti, alla regolazione delle spese di lite in senso tecnico.
art. 92 c.p.c.
Ritenuto inapplicabile, in questi procedimenti, anche ai fini della compensazione delle spese.
art. 384 c.p.c.
La Corte ha corretto la motivazione dell'ordinanza impugnata ai sensi del potere di correzione della motivazione, confermando il dispositivo sul punto delle spese.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della parte patrocinata.
Massime di principio
- Nel patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione ad impugnare il provvedimento di liquidazione del compenso spetta esclusivamente al difensore, perché titolare autonomo del diritto patrimoniale al compenso; la parte assistita non è legittimata a dolersi dell'entità della liquidazione.
- Quando si liquida il compenso dell'avvocato secondo il d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 37/2018, il giudice deve rispettare i limiti tabellari minimi e massimi risultanti dai parametri applicabili e non può scendere sotto il minimo consentito, dovendo inoltre procedere alla liquidazione secondo le fasi previste.
- Nel patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione del compenso del difensore deve essere effettuata in base ai parametri professionali applicabili e alla disciplina speciale dell'art. 130 d.P.R. 115/2002, senza liquidazioni unitarie meramente equitative che superino il limite minimo consentito.
- Nei procedimenti che riguardano solo l'ammissione, il diniego o la revoca del patrocinio a spese dello Stato, le spese processuali non sono soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c., dovendosi applicare la regola speciale di liquidazione del compenso dell'avvocato prevista dall'art. 82 d.P.R. 115/2002.
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