Cassazione Civile, Ordinanza n. 29834/2024 del 19/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente proprietaria di un'area confinante con fascia demaniale marittima, del provvedimento con cui l'ufficio catastale aveva rigettato il reclamo volto alla formazione di una nuova particella catastale derivante dal frazionamento della porzione esistente e al ripristino/aggiornamento della linea di demarcazione in cartografia. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello l'amministrazione aveva visto respinto il gravame, con conferma della giurisdizione tributaria sul presupposto che non si discutesse di vizi procedimentali ma di atti catastali incidenti su una proprietà già accertata in altro giudizio. In cassazione l'Agenzia delle Entrate ha dedotto, con il primo motivo, il difetto di giurisdizione del giudice tributario ex art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la questione riguardasse non un semplice frazionamento catastale, ma il ripristino in cartografia della linea di demarcazione demaniale ai sensi dell'art. 32 cod. nav., in un giudizio che avrebbe dovuto coinvolgere anche l'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 32 dello Statuto della Regione Sicilia e del d.P.R. n. 684 del 1977, assumendo la necessaria partecipazione di tale Assessorato e invocando altresì l'art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992 sul litisconsorzio necessario. La contribuente si è difesa con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto che la controversia rientrasse nella giurisdizione tributaria, perché aveva ad oggetto l'aggiornamento delle risultanze catastali e la variazione della rappresentazione censuaria conseguente alla diversa individuazione della linea di confine già accertata dal giudice ordinario, mentre restava estraneo al giudizio l'accertamento della proprietà o del confine in sé. Ha inoltre escluso la necessità di integrare il contraddittorio con l'Assessorato regionale, poiché il giudizio impugnava soltanto il provvedimento di rigetto emanato dall'amministrazione finanziaria e non coinvolgeva un rapporto inscindibile con la Regione; l'atto catastale, infatti, non costituisce né modifica né estingue diritti dominicali, ma ha sola rilevanza censuaria. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dell'Agenzia delle Entrate alle spese di legittimità in favore della controricorrente. La Corte ha anche precisato che l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica alle amministrazioni dello Stato che operano tramite prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice tributario
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
secondo motivo di ricorso
norma processuale invocata per dedurre la violazione di legge
art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992
attribuisce al giudice tributario le controversie sugli atti di aggiornamento catastale quando ne sia contestata la variazione
art. 32 cod. nav.
richiamato dalla ricorrente come disciplina del ripristino della linea di demarcazione demaniale, ma ritenuto non decisivo ai fini della giurisdizione nel caso concreto
art. 950 c.c.
richiamato solo come norma sui confini, ma ritenuto non pertinente perché la lite non verteva sull'accertamento del confine in sé
art. 32 dello Statuto della Regione Sicilia
invocato per sostenere il necessario coinvolgimento della Regione, ma ritenuto inconferente
d.P.R. n. 684 del 1977
invocato dalla ricorrente a sostegno della tesi del necessario intervento regionale, ma non ritenuto applicabile
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
"Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo"
non applicabile perché la controversia riguardava solo il profilo catastale e non un rapporto inscindibile tra più soggetti destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario
art. 369, primo comma, lett. d, c.p.c.
richiamato per rilevare che non erano stati prodotti i provvedimenti del giudice ordinario richiamati dalla decisione impugnata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
l'ulteriore contributo unificato non si applica alle amministrazioni dello Stato esentate tramite prenotazione a debito
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992
base normativa del riparto di giurisdizione sulle controversie catastali di natura tributaria
Massime di principio
- Le controversie aventi ad oggetto la variazione o l'aggiornamento delle risultanze catastali appartengono alla giurisdizione tributaria quando l'atto impugnato incida direttamente sulla rappresentazione censuaria del bene e, quindi, sulla base imponibile, anche se la modifica derivi da un previo accertamento del confine compiuto dal giudice ordinario.
- È distinto il giudizio sull'esistenza ed estensione del diritto di proprietà o sul confine tra privati e demanio, riservato al giudice ordinario, dal giudizio sull'impugnazione dell'atto catastale che recepisce o non recepisce quell'accertamento, riservato al giudice tributario.
- Quando viene contestato il solo profilo catastale-censuario, e non il diritto dominicale in sé, non sussiste litisconsorzio necessario con l'ente pubblico proprietario del bene demaniale o con altri soggetti non destinatari dell'atto impugnato.
- L'atto catastale ha natura meramente rappresentativa ai fini fiscali e non è idoneo a costituire, modificare o estinguere diritti reali sul bene.
- Ai fini del ricorso per cassazione, la contestazione del difetto di giurisdizione deve confrontarsi con l'effettivo oggetto della domanda; la mera evocazione di norme sul confine o sulla demanialità non è sufficiente se la lite riguarda, in concreto, la conformità delle operazioni catastali a confini già accertati in altra sede.
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