Cassazione Civile, Ordinanza n. 19702/2026 del 13/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento elevato nei confronti di un conducente sorpreso alla guida di un veicolo senza aver conseguito la patente, con contestuale applicazione al proprietario della sanzione in solido. La proprietaria ha proposto opposizione sostenendo di avere affidato il mezzo a una persona munita di patente e che la successiva circolazione del veicolo fosse avvenuta contro la sua volontà, con conseguente applicazione non della responsabilità solidale del proprietario ma della diversa fattispecie prevista per chi affidi o consenta la guida a persona priva di patente. Il giudice di pace aveva accolto l’opposizione; il tribunale, in appello, ha invece ritenuto corretta la sanzione solidale e ha affermato che l’opponente non aveva provato la circostanza liberatoria della circolazione contro la propria volontà. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sul giudicato e sulle preclusioni processuali, lamentando che il tribunale avesse ritenuto preclusa la questione della corretta norma applicabile; 2) violazione di norme costituzionali, del codice civile e del codice della strada, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la diversa qualificazione giuridica del fatto; 3) violazione delle norme in tema di responsabilità solidale del proprietario e di valutazione della prova, censurando l’affermazione di mancata prova della consegna del mezzo alla figlia e sostenendo che la prova liberatoria era stata comunque fornita o che, in ogni caso, l’onere probatorio era stato mal posto. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi, chiarendo che non era in discussione una mera quaestio iuris, ma l’individuazione della condotta concretamente allegata e provata; ha affermato inoltre che, per vincere la presunzione di responsabilità del proprietario, non basta la deduzione di aver affidato il veicolo a persona munita di patente, occorrendo la prova rigorosa che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà e previa adozione di tutte le misure esigibili per impedirla. Ha quindi rigettato il ricorso e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato; nessuna statuizione sulle spese per la mancata difesa dell’intimata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della proprietaria del veicolo. Ha ritenuto correttamente confermata la sanzione solidale ex art. 196 cod. strada, perché la ricorrente non ha dimostrato che la circolazione del veicolo fosse avvenuta contro la sua volontà. Ha escluso che la questione potesse essere riesaminata in appello come mera applicazione di norma di diritto, trattandosi invece di valutazione della condotta concretamente dedotta e provata. La Corte ha inoltre precisato che la prova liberatoria richiesta al proprietario non si esaurisce nella mera mancanza di consenso, ma richiede la dimostrazione di aver adottato tutte le misure concretamente esigibili per impedire la circolazione. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata per la mancata difesa dell’intimata; è stato disposto l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 116, commi 14, 15 e 17, cod. strada
Il comma 15 sanziona la guida senza patente; il comma 14 disciplina la condotta di chi affida o consente la guida del veicolo a persona priva di patente. La distinzione è rilevante ai fini dell’inquadramento del fatto concreto.
art. 196 cod. strada
Prevede la responsabilità solidale del proprietario del veicolo per le violazioni commesse dal conducente, con presunzione superabile solo mediante prova che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà.
art. 2909 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione al giudicato e alle preclusioni processuali.
art. 100 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione all’interesse e alle preclusioni processuali.
art. 276 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla decisione e al regime delle questioni trattate.
art. 329 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione all’acquiescenza e alle preclusioni all’impugnazione.
art. 343 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alle domande ed eccezioni in appello.
art. 346 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte.
art. 360 c.p.c.
Norma processuale sulla base dei motivi di ricorso per cassazione, invocata per denunciare violazioni di legge, omessa pronuncia e vizio motivazionale.
art. 101 Cost.
Richiamato in ricorso a sostegno del dovere del giudice di rilevare d’ufficio la corretta norma applicabile.
art. 12 preleggi
Richiamato in ricorso per l’interpretazione e individuazione della norma applicabile.
art. 113 c.p.c.
Richiamato in ricorso in tema di decisione secondo diritto e applicazione della legge.
art. 115 c.p.c.
Richiamato in ricorso in relazione alla valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
Richiamato in ricorso in relazione al libero convincimento e alla valutazione della prova.
art. 6 L. 24 novembre 1981, n. 689
Richiamato in ricorso in tema di responsabilità amministrativa e prova liberatoria.
artt. 175 e 127 c.p.c.
Richiamati per giustificare la mancata rinnovazione della notificazione nulla in ragione del principio di ragionevole durata del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La responsabilità solidale del proprietario del veicolo per le violazioni commesse dal conducente è presunta e si supera solo con prova rigorosa della circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario.
- Non è sufficiente dimostrare che il veicolo sia stato affidato a persona munita di patente o che la circolazione sia avvenuta senza consenso: occorre provare di avere adottato tutte le misure concretamente esigibili, secondo l’ordinaria diligenza, per impedirne l’uso illecito.
- Quando la questione riguarda non solo la norma astrattamente applicabile ma l’individuazione della condotta concretamente posta in essere, essa non è una mera questione di diritto e può restare preclusa se non riproposta in appello dalla parte vittoriosa in primo grado.
- In sede di legittimità, la censura sulla valutazione della prova è infondata se mira in sostanza a sostituire una diversa lettura del materiale istruttorio a quella compiuta dal giudice di merito, in assenza di effettivo vizio di legge o di motivazione nei limiti consentiti.
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