Cassazione Penale, Ordinanza n. 01991/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il soggetto ricorrente ha proposto ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis c.p.p. contro la sentenza della Prima sezione della Corte di cassazione del 18 ottobre 2023, che aveva rigettato il ricorso presentato avverso la sentenza n. 2586/2022 della Corte d'Appello di Catania. Con l'unico motivo deduceva vizio di motivazione e falsa percezione di un fatto, sostenendo in sostanza che la precedente decisione di legittimità fosse fondata su un errore di fatto. La Corte ha ritenuto che la doglianza non riguardasse un errore di percezione, ma mirasse a ottenere una rivalutazione del merito e del ragionamento decisorio, quindi estranea all'ambito del rimedio straordinario.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., rilevando che l'istituto serve solo a correggere errori di percezione della pronuncia di legittimità e non può essere utilizzato per contestare il travisamento del fatto o della prova né per ottenere una nuova valutazione della decisione. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto è esperibile solo per rimuovere vizi di percezione della sentenza di cassazione, non per contestare il ragionamento decisorio o chiedere una rivalutazione del fatto o della prova.
art. 616 c.p.p.
È stata disposta, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile soltanto quando la decisione di legittimità presenti un errore di percezione immediatamente rilevabile, e non quando il ricorrente solleciti una diversa valutazione del fatto o della prova.
- Il travisamento del fatto o della prova non integra, di per sé, l'errore materiale o di fatto deducibile con il rimedio straordinario contro le sentenze della Cassazione.
- Quando il ricorso straordinario è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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