Cassazione Civile, Ordinanza n. 09546/2023 del 07/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Una società e un'azienda agricola erano in lite sulla determinazione dell'esatto confine tra due fondi contigui siti nel territorio di Portoferraio. L'azienda agricola aveva chiesto in giudizio l'accertamento della linea di confine; la società convenuta aveva resistito sostenendo che il confine coincidesse con lo stato dei luoghi (picchetti in ferro, filo metallico e filare di olivi) e aveva proposto domanda riconvenzionale di usucapione della striscia di terreno compresa tra il confine preteso dall'attrice e quello da essa indicato. In primo grado il tribunale aveva accolto sia la domanda di regolamento di confine sia la riconvenzionale di usucapione. In appello, invece, la corte territoriale aveva accolto il gravame principale dell'azienda agricola e rigettato l'appello incidentale della società, ritenendo non provato un possesso utile ad usucapire: l'area risultava da sempre libera e accessibile, usata promiscuamente, e mancava la prova della continuità ultraventennale del possesso esclusivo. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: omesso esame di fatto decisivo e motivazione apparente in relazione alla prova testimoniale dell'usucapione; violazione degli artt. 1158 e 1144 c.c. per non avere valorizzato il possesso pacifico e protratto della striscia inglobata nella strada di accesso all'albergo; violazione dell'art. 950 c.c. per non avere fissato il confine in base allo stato dei luoghi e ai segni materiali esistenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero in realtà a una rivalutazione del merito dell'istruttoria, non consentita in sede di legittimità, e che la corte di appello avesse motivato in modo congruo e giuridicamente corretto l'esclusione dell'usucapione, evidenziando sia l'uso promiscuo dell'area sia il difetto di prova di un possesso esclusivo, continuo e ultraventennale. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la determinazione del confine, non essendo possibile ricostruirlo con certezza dalle opere esistenti sul posto, era stata legittimamente affidata alle mappe catastali e alla c.t.u.; la relativa valutazione è stata considerata di merito e quindi insindacabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
consente il controllo sul vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ma non la rivalutazione del materiale probatorio e delle risultanze testimoniali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è invocabile per violazione o falsa applicazione di legge, ma non per contestare valutazioni di merito sulla prova del possesso o sulla determinazione del confine.
art. 1158 c.c.
l'usucapione immobiliare richiede un possesso utile, esclusivo, continuo e ultraventennale, manifestato come signoria di fatto corrispondente alla proprietà.
art. 1144 c.c.
gli atti di tolleranza non valgono a fondare il possesso utile ad usucapire.
art. 950 c.c.
nel regolamento di confini, quando i segni materiali sul posto non consentono di individuare il confine reale, è legittimo fare ricorso alle risultanze catastali e alla consulenza tecnica d'ufficio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio con memoria della controricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e non presenti specifici vizi di legge o di motivazione nei limiti oggi ammessi.
- Ai fini dell'usucapione di un immobile o di una sua porzione, la parte onerata deve provare un possesso esclusivo, continuo, ininterrotto e inequivocamente uti dominus per l'intero periodo richiesto; l'uso promiscuo del bene o gli atti di mera tolleranza escludono il possesso ad usucapionem.
- In materia di usucapione, gli atti materiali di manutenzione o cura del fondo, da soli, non sono necessariamente sintomatici di un possesso esclusivo idoneo a far maturare l'acquisto a titolo originario.
- Nel regolamento di confini, qualora lo stato dei luoghi non consenta una sicura individuazione della linea divisoria, il giudice può fare ricorso alle mappe catastali e alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio per determinare il confine effettivo.
- La determinazione dell'esatto confine tra fondi contigui, quando dipenda da apprezzamenti tecnici e ricostruzioni del fatto, costituisce valutazione di merito censurabile in cassazione solo per specifici vizi logici o giuridici e non per mera contrapposizione di una diversa lettura delle prove.
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