Provvedimento AGCM C12433 n. 30064 del 15/03/2022
HITACHI RAIL STS/RAMO DI AZIENDA DI ALSTOM
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’operazione consiste nell’acquisizione da parte di Hitachi Rail Italia, società del gruppo Hitachi, del ramo d’azienda Business V300 controllato da Alstom e relativo alla piattaforma di treni EMU ad altissima velocità Zefiro V300. L’operazione, attuativa di un rimedio imposto dalla Commissione europea nel caso M.9779 Alstom/Bombardier Transportation, produce sovrapposizioni nei mercati del materiale rotabile ad alta e altissima velocità e della manutenzione, nonché un rapporto verticale con i sistemi ferroviari di interlocking. Pur risultando quote elevate nell’interlocking italiano, l’AGCM ha ritenuto che l’operazione non costituisse o rafforzasse una posizione dominante idonea a ridurre sostanzialmente e durevolmente la concorrenza e ha deliberato di non avviare l’istruttoria.
Hitachi Rail Italia acquisisce da Alstom il ramo d’azienda Business V300 relativo ai treni Zefiro V300; l’AGCM non avvia l’istruttoria.
Acquisizione del ramo d’azienda Business V300 da parte di Hitachi Rail Italia
Il provvedimento riguarda l’acquisizione da parte di Hitachi Rail Italia, società interamente controllata da Hitachi Rail e, indirettamente, da Hitachi Ltd, del ramo d’azienda Business V300 attualmente controllato da Alstom. Il ramo comprende l’organizzazione, i contratti, le risorse, alcuni diritti di proprietà intellettuale e il know-how necessari per la progettazione, lo sviluppo, la produzione, la commercializzazione, la messa in servizio e la manutenzione dei treni EMU ad altissima velocità basati sulla piattaforma Zefiro V300. L’AGCM ha deliberato di non avviare l’istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.
Parti e contesto dell’operazione
Hitachi Rail Italia opera nella progettazione, costruzione, vendita, messa in esercizio e manutenzione di materiale rotabile, sistemi di trasporto ferroviario e metropolitano e sistemi di segnalamento ferroviario. Il gruppo Hitachi aveva realizzato nel 2021 un fatturato mondiale di 70,6 miliardi di euro, di cui [8-9] miliardi nell’Unione europea e circa [2-3] miliardi in Italia.
Il ramo Business V300 è stato acquisito da Alstom nell’ambito della concentrazione comunitaria M.9779 Alstom/Bombardier Transportation, autorizzata dalla Commissione europea il 31 luglio 2020 con rimedi. La cessione a Hitachi costituisce l’attuazione del rimedio che imponeva ad Alstom di trasferire un’organizzazione autonoma di persone, mezzi, contratti e risorse, idonea a consentire a Hitachi di operare indipendentemente nella produzione, commercializzazione e ulteriore sviluppo della piattaforma Zefiro V300.
Qualificazione giuridica e competenza
L’acquisizione del ramo d’azienda comporta l’acquisizione del controllo di una parte d’impresa e costituisce pertanto una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990.
L’operazione rientra nell’ambito della legge italiana, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004. Risulta soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva previsto dall’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990, poiché il fatturato nazionale complessivo realizzato dall’insieme delle imprese interessate supera 511 milioni di euro e il fatturato nazionale individuale di almeno due imprese supera 31 milioni di euro.
L’operazione non ha dimensione comunitaria anche perché ciascuna delle parti realizza oltre due terzi del proprio fatturato complessivo dell’Unione europea in un unico Stato membro, l’Italia.
Restrizioni accessorie
Il Framework Agreement contiene clausole di non concorrenza, licenze di diritti di proprietà intellettuale e know-how e accordi relativi alla fornitura di componenti e servizi.
L’Autorità ha ritenuto tali restrizioni accessorie solo entro limiti determinati:
- il divieto per Alstom di competere nei confronti dei clienti attuali del Business V300 è accessorio per una durata limitata, non superiore a tre anni;
- gli obblighi di cooperazione esclusiva del gruppo Alstom a favore di Hitachi sono accessori entro i limiti temporali e materiali indicati nel provvedimento;
- gli obblighi di supporto per future gare e attività relative a treni EMU ad altissima velocità sono accessori, tra l’altro, per un periodo non superiore a tre anni e senza consentire l’utilizzo autonomo dei beni, delle passività o dei rapporti giuridici collegati al Business V300;
- le licenze di proprietà intellettuale e know-how sono accessorie purché non introducano limitazioni territoriali alla fabbricazione corrispondenti alla localizzazione delle attività cedute;
- gli obblighi di acquisto e fornitura sono accessori solo per un periodo transitorio non superiore a cinque anni e purché non prevedano quantitativi illimitati, esclusiva o status privilegiato di fornitore o acquirente.
L’AGCM si è riservata di esaminare le clausole qualora venissero attuate oltre la durata o la portata materiale riconosciuta come accessoria.
Mercato del materiale rotabile ad alta e altissima velocità
L’Autorità ha considerato la progettazione e commercializzazione dei treni ad alta velocità, compresa tra 250 e 299 km/h, e ad altissima velocità, pari o superiore a 300 km/h, come attività distinta rispetto alle altre tipologie di treni. Il mercato potrebbe inoltre essere segmentato tra alta e altissima velocità, in ragione delle differenti specifiche tecniche e della limitata sostituibilità dal lato della domanda e dell’offerta.
La definizione esatta del mercato del prodotto è stata lasciata aperta, poiché anche adottando la definizione più restrittiva, relativa ai soli treni ad altissima velocità, la valutazione concorrenziale non sarebbe mutata.
La dimensione geografica è stata ritenuta quantomeno europea, comprendendo Spazio economico europeo, Svizzera e Regno Unito, e potenzialmente mondiale, con esclusione di Cina, Corea del Sud e Giappone. Anche la definizione geografica è stata lasciata aperta; l’analisi è stata svolta sul segmento europeo dell’altissima velocità, nel quale l’acquirente opera attraverso la piattaforma Zefiro V300.
Nel periodo 2017-2021 la quota post-operazione di Hitachi nel mercato europeo della produzione e commercializzazione di materiale ferroviario ad altissima velocità è stimata tra il 25% e il 30%; nel periodo 2012-2021 è stimata tra il 20% e il 25%. L’incremento attribuibile al ramo acquisito è compreso tra l’1% e il 10%. L’Autorità ha sottolineato che, a seguito dell’operazione, Hitachi diventa indipendente da Alstom nella commercializzazione e nello sviluppo della piattaforma Zefiro V300 e può partecipare autonomamente alle future gare, anche in concorrenza con Alstom e Siemens.
Per tali ragioni non sono stati ravvisati effetti idonei a incidere negativamente sulla concorrenza.
Servizi di manutenzione del materiale rotabile
I servizi di manutenzione comprendono le attività necessarie a mantenere il materiale rotabile in condizioni operative, incluse riparazioni, sostituzioni di componenti e parti di ricambio e interventi di miglioramento della qualità o del ciclo di vita, quali refurbishment. Gli operatori ferroviari possono rivolgersi al produttore originario, svolgere la manutenzione in autoproduzione oppure affidarla a operatori terzi.
Il mercato potrebbe essere segmentato in manutenzione leggera, pesante e migliorativa, ma l’Autorità ha lasciato aperta la definizione del prodotto. Anche la dimensione geografica, tendenzialmente nazionale o al più europea, è stata lasciata aperta.
In Italia, nel 2021, la quota post-operazione di Hitachi è stimata tra il 25% e il 30%, con un incremento tra l’1% e il 5% attribuibile al Business V300, che svolge manutenzione esclusivamente sulla piattaforma Zefiro V300. La valutazione non include i servizi svolti in autoproduzione dagli operatori ferroviari. L’Autorità ha ritenuto non significativo l’impatto concorrenziale, anche in considerazione della presenza di concorrenti qualificati quali Faiveley, Knorr-Bremse, SKF, ABB e Lucchini.
Mercato dei sistemi di interlocking e rapporto verticale
I sistemi di gestione degli scambi, o interlocking, costituiscono una componente distinta dei sistemi di segnalamento ferroviario, separata dai sistemi ATP wayside, ATP on board e OCS. Essi gestiscono il distanziamento e l’instradamento dei treni e devono interfacciarsi con le altre componenti del segnalamento.
L’adozione di standard europei, tra cui ETCS nell’ambito dell’ERTMS ed EULYNX per la standardizzazione delle interfacce, favorisce l’interoperabilità tra sistemi e il superamento dei sistemi nazionali legacy. Tuttavia, poiché in Italia i sistemi di interlocking sono ancora in larga misura autonomi e non standardizzati a livello europeo, l’Autorità ha individuato un mercato geografico nazionale.
Nel mercato italiano dell’interlocking Hitachi detiene una quota stimata tra il 60% e il 65% nel periodo 2016-2021 e tra il 55% e il 60% nel periodo 2012-2021, dunque superiore alla soglia di attenzione del 25%. Nonostante tale posizione, l’operazione non è stata ritenuta idonea a generare criticità verticali, in particolare sotto il profilo dell’interoperabilità tra sistemi di interlocking Hitachi e sistemi ATP installati su treni ad alta e altissima velocità di operatori terzi.
L’Autorità ha attribuito rilievo all’interesse dei gestori ferroviari, nel caso considerato RFI S.p.A., ad acquistare sistemi interoperabili con i sistemi ATP di bordo e di terra conformi allo standard europeo ETCS. Inoltre, l’adozione di sistemi ATP conformi a ETCS sui treni italiani ad alta e altissima velocità è stata ritenuta completata; anche i futuri treni e relativi sistemi ATP dovranno rispettare tale standard. Questi elementi riducono il rischio che Hitachi possa ostacolare i concorrenti mediante incompatibilità tecnica o condotte di chiusura del mercato.
Valutazione complessiva ed esito
L’AGCM ha concluso che non sussistono sostanziali sovrapposizioni orizzontali tali da alterare significativamente la struttura concorrenziale dei mercati interessati. Le quote risultanti nei mercati del materiale rotabile e della manutenzione, la presenza di concorrenti qualificati e il carattere limitato dell’incremento derivante dal ramo acquisito non evidenziano criticità decisive. Neppure la posizione elevata di Hitachi nell’interlocking italiano è stata ritenuta idonea a produrre effetti verticali anticoncorrenziali.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, l’operazione non determina la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. L’Autorità ha quindi deliberato, senza imporre misure correttive, di non avviare l’istruttoria prevista dall’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.
Punti principali
Parti e oggetto dell’operazione
Hitachi Rail Italia, interamente controllata da Hitachi Rail e indirettamente da Hitachi Ltd, acquisisce da Alstom il ramo d’azienda Business V300, comprendente personale, mezzi, contratti, risorse, diritti di proprietà intellettuale e know-how necessari per progettare, produrre, commercializzare, mettere in servizio e manutenere i treni EMU ad altissima velocità basati sulla piattaforma Zefiro V300.
Collegamento con il rimedio europeo
La cessione attua uno dei rimedi cui era subordinata l’autorizzazione della concentrazione M.9779 Alstom/Bombardier Transportation, autorizzata dalla Commissione europea il 31 luglio 2020. Il ramo è stato concepito per consentire a Hitachi di operare autonomamente nella produzione, commercializzazione e sviluppo della piattaforma Zefiro V300.
Qualificazione e competenza dell’AGCM
L’operazione costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. È soggetta alla comunicazione preventiva ex articolo 16, comma 1, poiché il fatturato nazionale complessivo delle imprese interessate supera 511 milioni di euro e quello individuale di almeno due imprese supera 31 milioni di euro. Non ricorre la dimensione comunitaria ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, poiché ciascuna parte realizza oltre due terzi del fatturato UE in Italia.
Mercati e quote
L’operazione interessa il materiale rotabile ad alta e altissima velocità, i servizi di manutenzione del materiale rotabile e, in rapporto verticale, i sistemi di gestione degli scambi ferroviari (interlocking). Nel segmento europeo dei treni ad altissima velocità la quota post-operazione di Hitachi è stimata tra il 25% e il 30%, con incremento tra l’1% e il 10%. Nei servizi di manutenzione in Italia la quota post-operazione è stimata tra il 25% e il 30%, con incremento tra l’1% e il 5%. Nell’interlocking italiano Hitachi detiene una quota tra il 60% e il 65% nel periodo 2016-2021.
Esito concorrenziale
L’AGCM ha escluso effetti negativi significativi. Hitachi diviene un operatore indipendente da Alstom nella piattaforma Zefiro V300 e potrà partecipare autonomamente alle gare, anche in concorrenza con Alstom e Siemens. Nei mercati della manutenzione sono presenti altri concorrenti qualificati. Quanto all’interlocking, l’interoperabilità e l’adozione dello standard europeo ETCS riducono il rischio di strategie di esclusione o incompatibilità.
Clausole accessorie
I patti di non concorrenza, le licenze di proprietà intellettuale e gli accordi di fornitura sono considerati accessori solo entro limiti temporali, materiali e territoriali determinati. L’Autorità si riserva di valutarli se applicati oltre tali limiti.
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