Sentenza del 07/12/2016 n. 25087 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva presentato una dichiarazione integrativa per aderire al condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002, relativo a IVA e IRPEF per omesse ritenute alla fonte, ma aveva versato soltanto la prima rata. La CTR aveva ritenuto perfezionato il condono, applicando analogicamente le regole previste per altre forme di condono, secondo cui il pagamento della prima rata sarebbe stato sufficiente a definire il rapporto, lasciando all'Amministrazione il recupero delle somme residue. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale interpretazione, sostenendo che l'omesso pagamento delle rate successive impedisse il perfezionamento del condono.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario della società. Ha stabilito che il condono ex art. 9-bis della legge n. 289/2002, avente natura clemenziale, si perfeziona soltanto con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute. In caso di pagamento parziale o omesso pagamento delle rate, il contribuente perde i benefici del condono e l'Amministrazione può recuperare l'imposta originaria non versata e applicare le sanzioni sull'intero importo dell'imposta omessa, senza riduzione proporzionale per le somme eventualmente versate. Non è ammessa l'applicazione analogica delle disposizioni relative ad altri condoni. Quanto all'IVA, la Corte ha inoltre rilevato l'incompatibilità della rinuncia alle sanzioni con il diritto dell'Unione europea. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.500 euro oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 289/2002, art. 9-bis
Le sanzioni previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che [...] provvedono ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali [...]
La norma disciplina un condono clemenziale per omessi o tardivi versamenti. Il beneficio opera soltanto se il contribuente paga integralmente e nei termini le somme indicate nella dichiarazione integrativa, comprese le rate previste.
Legge n. 289/2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16
Queste disposizioni riguardano forme diverse di condono, di natura premiale, nelle quali il pagamento della prima rata può produrre specifici effetti definitori. Le relative regole non possono essere applicate analogicamente al condono ex art. 9-bis.
Art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi)
Il divieto di applicazione analogica delle norme eccezionali impedisce di estendere all'art. 9-bis le discipline previste per altre forme di condono.
D.Lgs. n. 471/1997, art. 13
Il contribuente che non esegue in tutto od in parte, alle previste scadenze, il pagamento delle imposte, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
Se il condono non si perfeziona, resta rilevante l'originario omesso versamento e la sanzione può essere calcolata sull'intera imposta originariamente non versata, non soltanto sul residuo dopo i pagamenti parziali effettuati durante la procedura di condono.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha potuto decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Sesta direttiva IVA n. 77/388/CEE, artt. 2 e 22
Il diritto dell'Unione europea impone agli Stati membri di assicurare la corretta riscossione dell'IVA. Una disciplina nazionale che comporti la rinuncia generalizzata alle sanzioni per omessi versamenti IVA può essere disapplicata per incompatibilità con il sistema comune dell'IVA.
Corte di giustizia CE, sentenza 17 luglio 2008, causa C-132/06
La Corte ha dichiarato incompatibili con il diritto comunitario le disposizioni della legge n. 289/2002 che consentivano la condonabilità dell'IVA, nella parte in cui comportavano una rinuncia generalizzata alle pretese fiscali e sanzionatorie.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata prevede espressamente il pagamento rateale, il contribuente deve rispettare tutte le scadenze e completare il pagamento, salvo che la legge disponga chiaramente effetti diversi.
- Non è possibile applicare automaticamente a una misura agevolativa le regole previste per altre forme di condono, soprattutto quando si tratta di norme eccezionali e strutturalmente differenti.
- Nel condono clemenziale, il pagamento parziale normalmente non consolida il beneficio: se il pagamento integrale non viene effettuato nei termini, la posizione torna a essere regolata dall'obbligazione tributaria originaria.
- I versamenti parziali effettuati nell'ambito di un condono non necessariamente riducono la base di calcolo delle sanzioni relative all'originario omesso versamento; occorre verificare la specifica disciplina applicabile.
- Per l'IVA, le agevolazioni che comportano una rinuncia totale o generalizzata alle sanzioni devono essere interpretate alla luce del diritto dell'Unione europea e possono essere disapplicate se compromettono la corretta riscossione del tributo.
- In caso di mancato perfezionamento della sanatoria, l'Amministrazione può recuperare l'imposta originaria, le somme residue e le sanzioni previste per l'inadempimento originario.
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