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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04132/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando l'esito sfavorevole già maturato nei gradi di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata restava quindi ferma quanto all'affermazione di responsabilità per estorsione aggravata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la sua responsabilità per estorsione aggravata. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando l'affermazione di responsabilità e lamentando la mancata riqualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché la decisione di merito era sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente, e aveva correttamente escluso, in base agli elementi di fatto e ai criteri giuridici applicati, la configurabilità dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 393 c.p.

    È stata richiamata come possibile qualificazione alternativa del fatto, ma la Corte ne ha escluso l'applicabilità nel caso concreto, ritenendo che non ricorressero i presupposti dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

  • art. 625 c.p.

    È implicitamente richiamato tramite la contestazione di estorsione aggravata, ma nel testo non vi è una specifica analisi della norma oltre al riferimento all'aggravamento del reato contestato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e immune da vizi logici.
  • La riqualificazione di una condotta da estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni è esclusa quando, sulla base della motivazione di merito, non risultino i presupposti oggettivi e soggettivi della diversa fattispecie.
  • Il vizio di violazione di legge o di motivazione non può essere accolto se il giudice di merito ha spiegato in modo coerente le ragioni per cui il fatto integra il reato contestato e non una diversa ipotesi meno grave.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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