Cassazione Penale, Sentenza n. 23030/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugna la decisione della Corte di appello di Bari che aveva rifiutato la consegna di Lamaj in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalla Germania per partecipazione ad un'associazione a delinquere finalizzata a truffe. La Corte di appello aveva richiesto all'autorità tedesca l'invio del provvedimento di custodia cautelare e, alla mancata trasmissione e alla luce di un'archiviazione nei confronti di Lamaj in Kosovo, aveva rigettato la consegna. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 6 della legge 22 aprile 2005, n. 69 in seguito alle modifiche del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, sostenendo che il giudice nazionale non può valutare la gravità indiziaria e non poteva quindi richiedere integrazioni documentali finalizzate a un controllo del merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale, annullando la sentenza impugnata e rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. La Cassazione ha ritenuto che la Corte di appello abbia illegittimamente effettuato un controllo di merito sulla fondatezza dell'accusa richiedendo il provvedimento cautelare e che la mancata acquisizione di documentazione non più obbligatoria non potesse legittimare il diniego della consegna. Ha inoltre precisato i limiti dell'art. 16 (richieste integrative) e chiarito che, ai fini della completezza del mandato di arresto europeo, è rilevante l'indicazione della pena detentiva edittale massima e non della pena minima.
Norme richiamate
legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 6
Dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il giudice nazionale non è autorizzato a valutare la gravità indiziaria; non sussiste più l'obbligo di allegare copia del provvedimento restrittivo come condizione per la consegna. Rimangono, tuttavia, obbligazioni formali sul contenuto minimo del mandato (es. descrizione sommaria del fatto e pena detentiva edittale massima).
d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10
Ha abrogato i commi che consentivano al giudice nazionale di approfondire la documentazione ai fini della verifica della gravità degli indizi; ha rafforzato il principio del reciproco affidamento tra Stati membri nella procedura del mandato di arresto europeo.
legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 16
Consente al giudice nazionale di chiedere informazioni integrative all'autorità estera, ma solo nei limiti in cui tali richieste siano funzionali ai poteri effettivamente attribuiti al giudice nazionale dalla normativa sul mandato di arresto; non legittima richieste finalizzate a un controllo di merito.
legge 22 aprile 2005, n. 69, artt. 18 e 18-bis
Definiscono i motivi di rifiuto della consegna; dopo le modifiche legislative la mancata indicazione dei gravi indizi non costituisce più motivo di rifiuto.
Decisione quadro 2002/584/GAI
Conferma il principio secondo cui, ai fini della decisione di consegna, è rilevante l'indicazione della pena detentiva edittale massima prevista dallo Stato emittente e non la pena minima.
Massime di principio
- Dopo il d.lgs. n. 10/2021 il giudice nazionale non può rifiutare la consegna per un controllo della gravità indiziaria né può pretendere documentazione volta a valutare il merito dell'accusa.
- La richiesta di documenti integrativi ex art. 16 è legittima solo se le informazioni richieste sono funzionali ai poteri di verifica attribuiti al giudice nazionale (es. verifica formale della regolarità della richiesta), non per acquisire elementi sul merito.
- La sola esistenza di un provvedimento di archiviazione adottato in un altro Stato non legittima, di per sé, il diniego della consegna da parte dell'autorità richiesta.
- Per la validità formale del mandato di arresto europeo è rilevante che consti una descrizione sommaria del fatto e l'indicazione della pena detentiva edittale massima; l'assenza della pena minima non è determinante.
- Se l'autorità richiesta nega la consegna sulla base della mancata acquisizione di documentazione che la normativa non impone più, la decisione è vulnerabile di annullamento in sede di legittimità.
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