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Sentenza

Sentenza n. 406/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'ottemperanza: - al giudicato di cui al decreto ingiuntivo n. 151/2023 del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, depositato in data 29/08/2023;

Giustizia amministrativa202500214

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 151/2023 del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, depositato il 29 agosto 2023 e munito di attestazione di esecutorietà del 20 giugno 2024, lamentandone la mancata esecuzione da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria. Il TAR aveva rilevato la necessità di provare la preventiva notificazione all’amministrazione del titolo esecutivo munito dell’attestazione di esecutorietà e il successivo infruttuoso decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Nonostante l’ordinanza istruttoria collegiale che aveva richiesto tale prova, la ricorrente non ha depositato documentazione comprovante la notificazione preventiva.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la preventiva notificazione all’amministrazione inadempiente del titolo esecutivo, munito dell’attestazione di esecutorietà, e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni costituiscano condizioni di ammissibilità dell’azione di ottemperanza. Poiché la ricorrente non ha provato la notificazione del decreto ingiuntivo esecutivo, non risultava integrata la condizione necessaria per proporre l’azione. La sentenza dà atto che le spese restano a carico della ricorrente, ma il dispositivo dispone nulla sulle spese, in ragione della mancata costituzione dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l’azione di ottemperanza proposta dalla ricorrente.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    La preventiva notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice e il successivo infruttuoso decorso del termine di 120 giorni costituiscono condizioni di ammissibilità dell’azione di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nell’azione di ottemperanza diretta all’esecuzione di un titolo giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione, la preventiva notificazione all’amministrazione del titolo esecutivo munito dell’attestazione di esecutorietà e il successivo infruttuoso decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 costituiscono condizioni di ammissibilità della domanda.
  • La mancata prova, anche a seguito di uno specifico incombente istruttorio disposto dal giudice, della preventiva notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice comporta l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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