Sentenza n. 406/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza: - al giudicato di cui al decreto ingiuntivo n. 151/2023 del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, depositato in data 29/08/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 151/2023 del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, depositato il 29 agosto 2023 e munito di attestazione di esecutorietà del 20 giugno 2024, lamentandone la mancata esecuzione da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria. Il TAR aveva rilevato la necessità di provare la preventiva notificazione all’amministrazione del titolo esecutivo munito dell’attestazione di esecutorietà e il successivo infruttuoso decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Nonostante l’ordinanza istruttoria collegiale che aveva richiesto tale prova, la ricorrente non ha depositato documentazione comprovante la notificazione preventiva.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la preventiva notificazione all’amministrazione inadempiente del titolo esecutivo, munito dell’attestazione di esecutorietà, e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni costituiscano condizioni di ammissibilità dell’azione di ottemperanza. Poiché la ricorrente non ha provato la notificazione del decreto ingiuntivo esecutivo, non risultava integrata la condizione necessaria per proporre l’azione. La sentenza dà atto che le spese restano a carico della ricorrente, ma il dispositivo dispone nulla sulle spese, in ragione della mancata costituzione dell’amministrazione.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina l’azione di ottemperanza proposta dalla ricorrente.
art. 14 d.l. n. 669/1996
La preventiva notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice e il successivo infruttuoso decorso del termine di 120 giorni costituiscono condizioni di ammissibilità dell’azione di ottemperanza.
Massime di principio
- Nell’azione di ottemperanza diretta all’esecuzione di un titolo giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione, la preventiva notificazione all’amministrazione del titolo esecutivo munito dell’attestazione di esecutorietà e il successivo infruttuoso decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 costituiscono condizioni di ammissibilità della domanda.
- La mancata prova, anche a seguito di uno specifico incombente istruttorio disposto dal giudice, della preventiva notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice comporta l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1129/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1130/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1141/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1143/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 949/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 950/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →