Cassazione Penale, Sentenza n. 9220/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Torino che confermava la condanna in primo grado per Marouane (rapina impropria e lesioni aggravate) e mitigava la pena di Mohsin con detenzione domiciliare. I motivi di ricorso contestavano: 1) il diniego di accesso al programma di giustizia riparativa; 2) la revoca dell'ammissione del teste richiesto dalla difesa e il rigetto della rinnovazione istruttoria; 3) la qualificazione del fatto come rapina (anziché esercizio di un diritto/riscuotere un credito), per mancanza dell'elemento psicologico della rapina; 4) la conferma della pena a Marouane nonostante l'esclusione della recidiva qualificata; 5) il rifiuto di concedere una pena sostitutiva a Marouane.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e assoluta genericità estrinseca. Ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano confrontato adeguatamente le proprie doglianze con la motivazione puntuale della Corte territoriale (integrata da quella di primo grado). In particolare: - Il diniego dell'accesso al programma di giustizia riparativa è corretto perché l'art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen. prevede la sospensione del processo solo per reati procedibili a querela soggetta a remissione, ipotesi incompatibile con l'imputazione di rapina. - La revoca del teste e la mancata rinnovazione sono motivate dalla superfluità della prova rispetto al quadro probatorio già acquisito e dal principio della ragionevole durata del processo. - La qualificazione del fatto come rapina è stata logicamente e dettagliatamente argomentata, valorizzando la coerenza della vittima e la prova generica; l'ipotesi difensiva della ragion fattasi è rimasta indimostrata. - La dosimetria della pena è rimasta invariata perché in primo grado le attenuanti generiche avevano già prodotto la massima riduzione possibile della pena base. - Il rifiuto della pena sostitutiva è giustificato dalla precedente condotta delittuosa dell'imputato, incompatibile con una prognosi favorevole. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata in relazione alla forma di deduzione dei motivi di ricorso; la Corte rileva che i ricorrenti hanno osservato formalmente la prescrizione ma non hanno superato il requisito di specificità nel confronto con la motivazione
art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce l'effetto della sospensione del processo per l'espletamento del programma di giustizia riparativa solo per reati procedibili a querela soggetta a remissione; la Corte ne ricava l'esclusione dell'applicabilità alla rapina
art. 495, comma 4, cod. proc. pen.
Il giudice può revocare una prova testimoni ale ammessa quando essa non sia più decisiva o sia incompatibile con la ragionevole durata del processo; la Corte l'ha invocata per giustificare la non rinnovazione
art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.
Norma sulle ragioni di impugnazione in Cassazione; la Corte segnala che i motivi proposti non colgono vizi di diritto specifici richiamati da tale disposizione
art. 606, comma 3; artt. 581, 591, cod. proc. pen.
Base normativa per la declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza e per le conseguenze procedurali (spese e sanzione alla Cassa delle ammende)
Massime di principio
- L'accesso al programma di giustizia riparativa e la sospensione del processo sono ammessi solo nei casi espressamente previsti dall'art. 129-bis (in particolare per reati procedibili a querela soggetta a remissione); per reati perseguibili d'ufficio come la rapina il rimedio non è applicabile
- Per contestare in Cassazione decisioni di merito è necessario un confronto puntuale e specifico con la motivazione della sentenza impugnata; rimangono inammissibili i ricorsi generici che chiedono una diversa valutazione del merito o della prova
- La revoca o la non rinnovazione di prove testimoniali può essere legittima se la prova nuova è superflua rispetto al materiale già acquisito o se la sua assunzione contrasta con il principio di ragionevole durata del processo
- La differenza tra rapina e l'asserito esercizio di un diritto (ragion fattasi) richiede prova della convinzione ragionevole e dell'esistenza di un titolo idoneo: mere affermazioni soggettive e ipotetiche non sono sufficienti
- La misura della pena non può sempre essere ulteriormente mitigata in appello se in primo grado sono già state applicate nella misura massima le attenuanti che riducono la pena ai minimi edittali; la struttura aritmetica della determinazione della pena può impedire ulteriori sconti
- Il diniego di misure sostitutive della detenzione può essere giustificato da precedenti penali e da una prognosi negativa sulla futura osservanza degli obblighi imposti dalla misura
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