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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37861/2025 del 20/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di equa riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. per ingiusta detenzione in regime di arresti domiciliari dal 5/2/2015 al 4/5/2015, in relazione a un'ordinanza cautelare del Gip del 2/2/2015 per gravi indizi di corruzione (artt. 110, 319 cod. pen.) e reati connessi (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e turbata libertà degli incanti). L'imputato, responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Gioia del Colle, era stato poi assolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste (Gip rito abbreviato 15/9/2017, conferma in appello 20/10/2021, irrevocabile 5/3/2022). La Corte d'appello di Bari aveva rigettato l'istanza di riparazione ritenendo ostativa la condotta del richiedente per frequentazioni e interlocuzioni, anche criptate, con imprenditori coinvolti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Bari. La Cassazione ha rilevato che il giudice della riparazione ha applicato erroneamente il criterio del giudice cautelare, valutando gli indizi a sostegno della misura anziché valutare la condotta del richiedente alla luce della sentenza di assoluzione. È stato richiamato il principio per cui, nel giudizio ex art. 314, il giudice deve accertare d'ufficio se l'interessato abbia concorso con dolo o colpa grave a dar causa alla misura valutando la sua condotta ex ante e in rapporto alle ragioni dell'intervento, ma non può valorizzare fatti esclusi o non provati dal giudice di merito. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza con rinvio e ha demandato alla Corte d'appello di Bari anche la regolamentazione delle spese di questa fase di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave

    La norma riconosce il diritto all'equa riparazione salvo che l'interessato abbia dato causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave; tale causa impeditiva deve essere accertata d'ufficio dal giudice della riparazione mediante valutazione ex ante della condotta dell'interessato.

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sulla concorso di persone nel reato; citata nel contesto dell'imputazione originaria ma non direttamente rilevante per la valutazione della riparazione se non quale quadro fattuale dell'accusa.

  • art. 319 cod. pen.

    Norma sulla corruzione per l'atto contrario ai doveri d'ufficio; rilevante ai fini della misura cautelare originaria ma l'assoluzione dall'accusa rende necessario che il giudice della riparazione non si basi su elementi fattuali esclusi dal giudice di merito.

  • art. 353 bis cod. pen.

    Norma sulla turbata libertà del procedimento di scelta del contraente; menzionata nella ricostruzione delle ipotesi accusatorie iniziali.

  • art. 353 cod. pen.

    Norma sulla turbata libertà degli incanti; citata tra le imputazioni originarie ma non decisiva ai fini del diritto all'indennizzo dopo l'assoluzione.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Sez. U, n. 43/1995 e n. 34559/2002 richiamate)

    Principi consolidati: la nozione di dolo ai fini dell'art. 314 comprende anche la condotta consapevole i cui esiti, valutati ex ante con il parametro dell'id quod plerumque accidit, abbiano creato una situazione di allarme sociale che giustifichi l'intervento cautelare; il giudice della riparazione deve valutare la condotta del richiedente in modo autonomo rispetto al processo di merito e non può valorizzare fatti esclusi o non provati dal giudice penale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. il giudice deve accertare d'ufficio se l'interessato abbia concorso a dar causa alla misura cautelare per dolo o colpa grave mediante valutazione ex ante della sua condotta, non semplicemente riesaminando gli indizi a sostegno della misura cautelare.
  • Non possono essere ritenute ostative al diritto all'indennizzo condotte o fatti che siano stati esclusi o non sufficientemente provati nella sentenza di assoluzione; il giudice della riparazione non può valorizzare elementi fattuali già scartati dal giudice di merito.
  • La valutazione della colpa grave non richiede necessariamente che la condotta integri reato, ma richiede che, secondo l'esperienza comune, essa sia tale da avere ragionevolmente determinato o favorito l'adozione o il mantenimento della misura cautelare.
  • La motivazione del giudice della riparazione deve essere circostanziata: occorre il confronto specifico tra la condotta del richiedente (anche alla luce della sentenza di assoluzione) e le ragioni che hanno determinato l'intervento cautelare; giudizi generici o basati su riferimenti a provvedimenti concernenti terzi sono insufficienti.
  • In pratiche analoghe, chi richiede la riparazione deve documentare e sollecitare il corretto esame da parte del giudice della riparazione delle eventuali circostanze attenuanti e dell'assenza di dolo o colpa grave; dall'altro lato l'Amministrazione resistente deve indicare con precisione fatti non esclusi dalla sentenza di merito che possano configurare la causa impeditiva.
  • Se il giudice di merito ha ritenuto non provati taluni elementi, il giudice della riparazione non può fondare sul loro presunto rilievo il diniego della riparazione; ciò implica che il rinvio per nuovo giudizio è necessario quando la valutazione della Corte d'appello non abbia considerato la sentenza di assoluzione nella sua portata probatoria.

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