Sentenza n. 1025/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022, recante “individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla regione emilia-romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125” e dei relativi allegati, nonché delle relative note di comunicazione del 12 dicembre 2022 e pubblicazione e degli atti alle stesse presupposti, tra cui le deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici e dei relativi allegati (284 del 6 settembre 2019 Azienda USL di Piacenza; n. 667 del 5 settembre 2019 Azienda USL di Parma; n. 334 del 20 settembre 2019 Azienda USL di Reggio Emilia, n. 267 del 6 settembre 2019 della Azienda USL di Modena, n. 325 del 4 settembre 2019 della Azienda USL di Bologna; n. 189 del 6 settembre 2019 dell’Azienda USL di Imola; n. 183 del 6 settembre 2019 dell’Azienda USL di Ferrara; n. 295 del 18 settembre 2019 dell’Azienda USL della Romagna; n. 969 del 3 settembre 2019, dell’Azienda Ospedaliera di Parma; n. 333 del 19 settembre 2019 dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia; n. 137 del 5 settembre 2019 dell’Azienda Ospedaliera di Modena; nl 212 del 4 settembre 2019 dell’Azienda Ospedaliera di Bologna; n. 202 del 5 settembre 2019 dell’Azienda Ospedaliera di Ferrara; n. 260 del 6 settembre 2019 dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, della nota prot. 0722665 del 25 settembre 2019 con cui la Regione ha trasmesso il Ministero della Salute e al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’esito della ricognizione, degli atti di certificazione e verificazione ai sensi del DM del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute), nonché di tutti i relativi modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, in quanto occorra, delle delibere di approvazione dei bilanci regionali, e di ogni altro atto procedimentale, anche ignoto, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento e ogni altra corrispondenza inerente; - del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, Serie generale n. 216; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, Serie generale n. 251; - della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute, del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute – DGSIS) recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9 - ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”; - della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute –DGSIS) recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici –Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9 ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – Integrazione della nota del 19 febbraio 2016”; - della circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici ed i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, di contenuto ignoto; - degli accordi sanciti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in data 7 novembre 2019 (rep. atti n. 181/CSR e 182/CSR); - della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute del 17 marzo 2020 recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici - Individuazione delle fatture di interesse per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 557”; - in quanto occorra del Decreto del Ministro della Salute del 15 giugno 2012 recante “Nuovi modelli di rilevazione economica "Conto economico" (CE) e "Stato patrimoniale" (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2012, Serie generale n. 159, Supplemento ordinario n. 144 e del Decreto del Ministro della Salute del 24 maggio 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2019, Supplemento ordinario n. 23 di “Adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica conto economico (CE), stato patrimoniale (SP), dei costi di livelli essenziali di assistenza, (LA) e conto del presidio (CP), degli enti del servizio sanitario nazionale”; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DEALFA S.R.L. il 17 luglio 2023, per l’annullamento: - in quanto occorra, della nota della Regione Emilia Romagna prot. 15/06/2023.0582228.U recante “Pay-back dispositivi medici anni 2015-2018” e della relativa informativa di cui alla pagina web del sito istituzionale regionale con le modalità di pagamento del payback; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati, ivi compresi gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DEALFA S.R.L. il 25 marzo 2025: per l’annullamento, - della nota della Regione Emilia-Romagna trasmessa in data 24 gennaio 2025 con cui veniva intimato il pagamento della quota di ripiano nei successivi 30 giorni, come rideterminata dalla Regione in ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 della Corte Costituzionale (doc. 18); - della Determinazione della Regione Emilia-Romagna del 27 novembre 2024, n. 25860 recante “Ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte Costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impegno relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015- 2018” e del relativo Allegato con cui la Regione ha ridefinito le quote di ripiano a carico delle aziende fornitrici; - della Delibera della Regione Emilia-Romagna del 3 febbraio 2025, n. 160 recante “Differimento dei termini di pagamento intimati delle quote di ripiano dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell’art. 9-ter del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 215”; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati, ivi compresi: - degli atti già impugnati con i motivi aggiunti notificati in data 11 luglio 2023 e cioè: - in quanto occorra, della nota della Regione Emilia-Romagna prot. 15/06/2023.0582228.U recante “Pay-back dispositivi medici anni 2015-2018” e della relativa informativa di cui alla pagina web del sito istituzionale regionale con le modalità di pagamento del payback; - degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati; nonché per la condanna delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti regionali e statali relativi alla determinazione e alla riscossione del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi gli atti di rideterminazione delle quote e l'intimazione di pagamento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli atti applicativi della disciplina sul payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, comprendenti la determinazione della Regione Emilia-Romagna di individuazione delle aziende obbligate e delle quote di ripiano, gli atti presupposti di ricognizione e certificazione del fatturato, i decreti ministeriali, le circolari e gli accordi interistituzionali posti a fondamento del sistema. Con motivi aggiunti sono stati impugnati anche la nota regionale relativa al pagamento del payback e, successivamente, gli atti regionali adottati in asserita ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 della Corte costituzionale, con rideterminazione delle quote e intimazione del pagamento, nonché la deliberazione di differimento dei termini. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria. Il testo della sentenza non esamina nel merito i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché la controversia è stata definita per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. In pendenza del giudizio è intervenuto l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'estinzione degli obblighi delle aziende fornitrici mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali o provinciali. Il difensore della ricorrente ha dichiarato in udienza che la società aveva effettuato il pagamento dell'importo ridotto e che, conseguentemente, non aveva più interesse alla prosecuzione del giudizio. Il Collegio ha quindi ritenuto integrata la sopravvenuta carenza di interesse, senza pronunciarsi sulla legittimità degli atti impugnati né sulla domanda risarcitoria. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
La disposizione costituisce la disciplina di riferimento degli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici nell'ambito del payback per il superamento del tetto di spesa.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
È richiamata quale base normativa dei provvedimenti regionali e provinciali di determinazione delle quote di ripiano oggetto del contenzioso.
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]. L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale [...].
Il versamento della quota ridotta prevista dalla disposizione estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e determina, quando venga meno l'interesse della società alla prosecuzione, l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio amministrativo avente a oggetto obblighi di pagamento derivanti dal payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, una disposizione sopravvenuta consente di estinguere l'obbligazione mediante il versamento di una quota ridotta e il ricorrente dichiara di aver effettuato tale versamento e di non avere più interesse alla prosecuzione, il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione resa in udienza dal difensore della parte ricorrente circa il venir meno dell'interesse alla decisione, quando coerente con il sopravvenuto soddisfacimento dell'obbligazione controversa, è idonea a fondare la declaratoria di improcedibilità senza esame dei motivi di illegittimità dedotti.
- La sopravvenuta carenza di interesse comporta la definizione del giudizio senza una pronuncia sulla legittimità degli atti impugnati e senza decisione nel merito delle eventuali domande risarcitorie non più coltivate.
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