Direttiva 2003/24
Direttiva 2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2003/24/CE modifica la direttiva 98/18/CE per rafforzare la sicurezza delle navi da passeggeri, in particolare delle navi Ro/Ro, e per migliorare l'accessibilità per le persone a mobilità ridotta. Introduce inoltre un sistema più chiaro per la classificazione e pubblicazione dei tratti di mare, sostituendo la procedura precedente. Gli Stati membri devono recepire le nuove disposizioni entro il 17 novembre 2004.
Modifica la direttiva 98/18/CE sulla sicurezza delle navi da passeggeri, introducendo nuovi requisiti di stabilità per le navi Ro/Ro, misure di accessibilità per le persone a mobilità ridotta e una procedura più trasparente per i tratti di mare.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea e, per effetto del recepimento, alle navi da passeggeri e alle unità veloci da passeggeri impiegate nei servizi nazionali disciplinati dalla direttiva 98/18/CE, con particolare riguardo alle navi delle classi A, B, C e D e alle navi Ro/Ro da passeggeri. Rilevano anche le navi e le unità veloci la cui chiglia sia stata impostata o si trovi a un equivalente stadio di costruzione il 1o ottobre 2004 o in data successiva, nonché talune navi esistenti costruite prima di tale data. Sono previsti obblighi specifici per i tratti di mare sotto giurisdizione degli Stati membri e per l'accesso delle persone a mobilità ridotta; l'allegato III si applica agli orientamenti di progettazione e gestione per queste persone.
Modifica della direttiva 98/18/CE sulla sicurezza delle navi da passeggeri
La direttiva 2003/24/CE interviene sulla disciplina europea della sicurezza delle navi da passeggeri per rafforzare il livello di tutela uniforme previsto dalla direttiva 98/18/CE. Il testo dà attuazione a due obiettivi principali: da un lato, l'innalzamento della sicurezza delle navi Ro/Ro da passeggeri mediante requisiti di stabilità più rigorosi; dall'altro, il miglioramento dell'accessibilità per le persone a mobilità ridotta. La direttiva mira inoltre a rendere più trasparente e controllabile il sistema di classificazione dei tratti di mare e ad adattare la disciplina agli sviluppi internazionali dell'IMO.
Ambito di applicazione
La direttiva modifica la direttiva 98/18/CE e si riflette, tramite recepimento, sulla disciplina applicabile alle navi da passeggeri e alle unità veloci da passeggeri adibite a servizi nazionali. Il perimetro materiale riguarda in particolare:
- le navi da passeggeri di classe A, B, C e D;
- le navi Ro/Ro da passeggeri;
- le unità veloci da passeggeri adibite al trasporto pubblico;
- i tratti di mare soggetti alla giurisdizione degli Stati membri.
Rilevano sia le costruzioni nuove, la cui chiglia sia stata impostata o che si trovino a un equivalente stadio di costruzione il 1o ottobre 2004 o successivamente, sia alcune navi esistenti costruite prima di tale data. Sono introdotte inoltre definizioni rilevanti ai fini applicativi, tra cui quella di "persona a mobilità ridotta".
Nuove definizioni rilevanti
All'articolo 2 della direttiva 98/18/CE vengono inserite tre definizioni chiave:
- "nave Ro/Ro da passeggeri": nave che trasporta più di 12 passeggeri e dispone di locali da carico Ro/Ro o di locali di categoria speciale;
- "età": età della nave espressa in anni dalla data di consegna;
- "persona a mobilità ridotta": soggetti che presentano difficoltà nell'uso dei trasporti pubblici, inclusi anziani, disabili, persone con disturbi sensoriali, utilizzatori di sedie a rotelle, gestanti e persone che accompagnano bambini piccoli.
Tratti di mare e pubblicità delle informazioni
L'articolo 4, paragrafo 2, è sostituito per superare la precedente procedura di pubblicazione ritenuta difficile da attuare. Gli Stati membri devono:
- elaborare e, se necessario, aggiornare l'elenco dei tratti di mare soggetti alla loro giurisdizione;
- delimitare le zone nelle quali le classi di navi possono operare tutto l'anno o per periodi specifici, applicando i criteri della direttiva;
- pubblicare l'elenco in una banca dati pubblica accessibile sul sito Internet dell'autorità marittima competente;
- notificare alla Commissione dove sono reperibili tali informazioni e informarla di ogni modifica.
Questa parte della direttiva attribuisce agli Stati membri un margine organizzativo nella predisposizione dell'elenco, ma impone un risultato preciso in termini di trasparenza, accessibilità e controllo effettivo.
Requisiti di stabilità per le navi Ro/Ro da passeggeri
L'articolo 6 bis introduce un regime di conformità progressiva ai requisiti di stabilità più rigorosi previsti dalla direttiva 2003/25/CE.
Per le navi Ro/Ro da passeggeri di classe A, B e C costruite dal 1o ottobre 2004 in poi, la conformità agli articoli 6, 8 e 9 della direttiva 2003/25/CE è immediata nel senso che tali requisiti si applicano alle nuove costruzioni rientranti nell'ambito indicato.
Per le navi Ro/Ro da passeggeri di classe A e B costruite prima del 1o ottobre 2004, la direttiva prevede una transizione graduale:
- conformità entro il 1o ottobre 2010;
- in alternativa, ritiro dal servizio a tale data o alla data in cui la nave raggiunge 30 anni di età;
- in ogni caso, non oltre il 1o ottobre 2015.
La norma risponde all'esigenza, richiamata nei considerando, di evitare effetti sproporzionati sulle navi esistenti e di consentire all'industria di adeguarsi progressivamente, senza pregiudicare l'applicazione dei requisiti nei tratti di mare disciplinati dagli allegati dell'accordo di Stoccolma del 28 febbraio 1996.
Accessibilità per le persone a mobilità ridotta
L'articolo 6 ter costituisce il nucleo innovativo in materia di accessibilità. Gli Stati membri devono adottare, ove fattibile, misure appropriate basate sugli orientamenti dell'allegato III per garantire un accesso sicuro alle persone a mobilità ridotta su:
- tutte le navi da passeggeri di classe A, B, C e D;
- tutte le unità veloci da passeggeri adibite al trasporto pubblico;
- le costruzioni la cui chiglia sia stata impostata o che si trovino a un equivalente stadio di costruzione il 1o ottobre 2004 o successivamente.
Per le navi e unità esistenti, costruite prima del 1o ottobre 2004, gli orientamenti devono essere applicati per quanto ragionevole e possibile in termini economici. Gli Stati membri devono inoltre elaborare un piano d'azione nazionale per l'applicazione degli orientamenti a tali mezzi e comunicarlo alla Commissione entro il 17 maggio 2005.
Consultazione delle associazioni rappresentative e monitoraggio
Gli Stati membri devono consultarsi e cooperare con le associazioni che rappresentano le persone a mobilità ridotta in merito all'attuazione degli orientamenti dell'allegato III. Inoltre, devono informare la Commissione sull'attuazione dell'articolo 6 ter entro il 17 maggio 2006, con riferimento alle navi e unità indicate dalla direttiva, incluse quelle autorizzate a trasportare più di 400 passeggeri e tutte le unità veloci da passeggeri.
Allegato III: contenuto degli orientamenti tecnici
L'allegato III richiama la circolare MSC/735 dell'IMO del 24 giugno 1996 e contiene orientamenti di progettazione e gestione per rispondere alle esigenze degli anziani e dei disabili. Gli orientamenti riguardano in particolare:
- accesso alla nave, con imbarco e sbarco sicuri e accesso ai ponti anche tramite rampe o ascensori;
- cartelli indicatori visibili e leggibili anche per persone con disabilità sensoriali;
- mezzi di comunicazione per trasmettere messaggi visivamente e oralmente;
- sistemi di allarme e pulsanti di chiamata accessibili;
- requisiti supplementari di mobilità interna, tra cui corrimani, corridoi, porte, ascensori, ponti garage, locali passeggeri, alloggi e servizi igienici progettati in modo ragionevole e proporzionato.
Abrogazione e coordinamento con la normativa vigente
L'articolo 2 della direttiva abroga, con effetto dal 1o gennaio 2005, l'articolo 6, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 98/18/CE. La direttiva si coordina inoltre con la direttiva 2003/25/CE sui requisiti specifici di stabilità delle navi Ro/Ro da passeggeri e con gli strumenti internazionali dell'IMO richiamati nei considerando.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 17 novembre 2004 e informarne immediatamente la Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro.
La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è rivolta a tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Nuove definizioni
All'articolo 2 della direttiva 98/18/CE vengono inserite le definizioni di "nave Ro/Ro da passeggeri", "età" della nave e "persona a mobilità ridotta". La definizione di persona a mobilità ridotta comprende anziani, disabili, persone con disturbi sensoriali, utilizzatori di sedie a rotelle, gestanti e chi accompagna bambini piccoli.
Tratti di mare e pubblicità delle informazioni
L'articolo 4, paragrafo 2, è sostituito imponendo agli Stati membri di elaborare e aggiornare l'elenco dei tratti di mare soggetti alla propria giurisdizione, pubblicarlo in una banca dati pubblica accessibile sul sito Internet dell'autorità marittima competente e notificare alla Commissione dove si trovano tali informazioni, nonché ogni modifica apportata.
Requisiti di stabilità per le navi Ro/Ro da passeggeri
È inserito l'articolo 6 bis: le navi Ro/Ro da passeggeri di classe A, B e C costruite con chiglia impostata o equivalente stadio di costruzione il 1o ottobre 2004 o successivamente devono rispettare gli articoli 6, 8 e 9 della direttiva 2003/25/CE. Le navi Ro/Ro di classe A e B costruite prima del 1o ottobre 2004 devono conformarsi entro il 1o ottobre 2010, salvo che siano ritirate dal servizio a tale data o al raggiungimento dei 30 anni di età, comunque non oltre il 1o ottobre 2015.
Accessibilità per le persone a mobilità ridotta
È inserito l'articolo 6 ter, che impone agli Stati membri di adottare, ove fattibile, misure appropriate basate sugli orientamenti dell'allegato III per garantire un accesso sicuro alle persone a mobilità ridotta sulle navi da passeggeri di classe A, B, C e D e sulle unità veloci da passeggeri adibite al trasporto pubblico costruite dal 1o ottobre 2004 in poi. Per le navi e unità esistenti, gli orientamenti vanno applicati per quanto ragionevole e possibile dal punto di vista economico, con un piano d'azione nazionale da comunicare alla Commissione entro il 17 maggio 2005.
Consultazione e monitoraggio sull'accessibilità
Gli Stati membri devono consultare e cooperare con le associazioni rappresentative delle persone a mobilità ridotta sull'attuazione degli orientamenti. Devono inoltre informare la Commissione sull'attuazione dell'articolo 6 ter entro il 17 maggio 2006 per le navi e unità indicate dalla direttiva.
Abrogazione parziale della direttiva 98/18/CE
L'articolo 2 abroga, con effetto dal 1o gennaio 2005, l'articolo 6, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 98/18/CE.
Termine di recepimento
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 17 novembre 2004 e informare immediatamente la Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate da tale riferimento alla pubblicazione ufficiale.
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