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direttiva

Direttiva 2003/28

Direttiva 2003/28/CE della Commissione, del 7 aprile 2003, che adatta per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32003L0028

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2003/28/CE della Commissione effettua il quarto adeguamento al progresso tecnico della direttiva 94/55/CE sul trasporto di merci pericolose su strada. L’intervento aggiorna gli allegati A e B alla versione ADR applicabile dal 1° gennaio 2003 e modifica l’allegato C con alcuni rinvii tecnici. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 1° luglio 2003, informando la Commissione e dando adeguato riferimento alla direttiva negli atti nazionali.

Aggiornamento tecnico degli allegati della direttiva 94/55/CE sul trasporto su strada di merci pericolose, per allinearla alla versione 2003 dell’ADR.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto destinatari della direttiva, e riguarda la disciplina armonizzata del trasporto di merci pericolose su strada nell’ambito della direttiva 94/55/CE. L’intervento incide sugli allegati A, B e C della direttiva madre, aggiornandoli al testo ADR in vigore dal 1° gennaio 2003. È richiamato il periodo transitorio ADR fino al 30 giugno 2003. La direttiva è rilevante ai fini del SEE.

Aggiornamento tecnico della disciplina sul trasporto di merci pericolose su strada

La direttiva 2003/28/CE della Commissione attua un adeguamento tecnico della direttiva 94/55/CE, che armonizza le legislazioni degli Stati membri in materia di trasporto di merci pericolose su strada. L’intervento è motivato dall’aggiornamento biennale dell’ADR e dalla necessità di allineare la disciplina unionale alla versione applicabile dal 1° gennaio 2003, nonché di correggere alcuni rinvii contenuti nell’allegato C.

Obiettivi e finalità

L’obiettivo è garantire che la normativa UE continui a rispecchiare il contenuto aggiornato dell’ADR, evitando disallineamenti tra il diritto dell’Unione e il regime internazionale di riferimento. Il provvedimento ha natura meramente tecnica e non ridefinisce la disciplina sostanziale oltre gli adeguamenti agli allegati.

Ambito di applicazione

La direttiva riguarda gli Stati membri, destinatari dell’atto, e incide sulla disciplina del trasporto su strada di merci pericolose regolata dalla direttiva 94/55/CE. L’aggiornamento riguarda in particolare gli allegati A e B, nonché alcune modifiche puntuali all’allegato C. È richiamato il periodo transitorio dell’ADR fino al 30 giugno 2003.

Adeguamento degli allegati A e B

L’articolo 1 sostituisce gli allegati A e B della direttiva 94/55/CE con il testo degli omologhi allegati dell’ADR in vigore dal 1° gennaio 2003. Nei riferimenti testuali, l’espressione "parte contraente" deve essere letta come "Stato membro". Il testo delle modifiche della versione 2003 dell’ADR sarà pubblicato in tutte le lingue ufficiali della Comunità appena disponibile.

Modifiche all’allegato C

L’allegato C è corretto per aggiornare alcuni rinvii interni:

  • al punto 2 il riferimento al marginale 10599 dell’allegato B è sostituito dal capitolo 1.9 dell’allegato A;
  • al punto 4 il riferimento al marginale 2211 dell’allegato A è sostituito dalle definizioni di "bombola", "tubo", "fusto a pressione", "contenitore criogenico" e "incastellatura di bombole" di cui alla sezione 1.2.1 dell’allegato A;
  • al punto 5 il riferimento ai marginali 2010 e 10602 degli allegati A e B è sostituito dalle disposizioni del capitolo 1.5 dell’allegato A.

Recepimento negli ordinamenti nazionali

Gli Stati membri devono adottare entro il 1° luglio 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. L’obbligo di risultato è chiaro: occorre rendere effettive nel diritto interno le modifiche tecniche agli allegati della direttiva 94/55/CE entro il termine fissato.

Gli atti nazionali di recepimento devono:

  • contenere un riferimento alla direttiva, oppure
  • essere corredati di un siffatto riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.

Le modalità del riferimento sono rimesse alla scelta degli Stati membri.

Comunicazioni alla Commissione

Oltre al recepimento, gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione dell’adozione delle misure nazionali e trasmettere il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è indirizzata agli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati A e B della direttiva 94/55/CE

L’articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati A e B della direttiva 94/55/CE con il testo degli allegati A e B dell’ADR in vigore dal 1° gennaio 2003. È precisato che, nel testo applicabile, l’espressione "parte contraente" va letta come "Stato membro". È inoltre previsto che il testo delle modifiche della versione 2003 dell’ADR sarà pubblicato in tutte le lingue ufficiali della Comunità appena disponibile.

Modifiche tecniche all’allegato C

L’articolo 1, punto 3, dispone la modifica dell’allegato C della direttiva 94/55/CE secondo il testo allegato alla direttiva 2003/28/CE. Le modifiche consistono in tre correzioni di rinvio: al punto 2 il richiamo al marginale 10599 dell’allegato B è sostituito dal capitolo 1.9 dell’allegato A; al punto 4 il richiamo al marginale 2211 dell’allegato A è sostituito dalle definizioni della sezione 1.2.1 dell’allegato A; al punto 5 il richiamo ai marginali 2010 e 10602 degli allegati A e B è sostituito dalle disposizioni del capitolo 1.5 dell’allegato A.

Termine di recepimento

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 1° luglio 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione dell’adozione di tali misure.

Forma del recepimento e obbligo di comunicazione

Sempre l’articolo 2 prevede che gli atti nazionali di recepimento contengano un riferimento alla direttiva oppure siano corredati di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 identifica gli Stati membri come destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

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