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direttiva

Direttiva 2003/20

Direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate

Normativa europea32003L0020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2003/20/CE modifica la direttiva 91/671/CEE per rendere più rigoroso l’uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli a motore. Introduce obblighi più stringenti per gli occupanti dei veicoli di categoria M e N, regole specifiche per i bambini e l’impiego dei seggiolini, nonché prescrizioni informative per i passeggeri di autobus e pullman. Prevede inoltre un regime di esenzioni limitato e temporaneo, un meccanismo di adeguamento tecnico e un termine di recepimento fissato al 9 maggio 2006.

Modifica della direttiva 91/671/CEE per rafforzare l’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli a motore

Ambito di applicazione

Si applica ai veicoli a motore delle categorie M1, M2, M3 e N1, N2 e N3 definiti dalla direttiva 70/156/CEE, destinati a circolare su strada, con almeno quattro ruote e velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h. Disciplina l’uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini per occupanti e passeggeri, con regole specifiche per bambini sotto 150 cm, per taxi, per veicoli di categoria M2 e M3 e per alcune esenzioni territoriali o temporanee concesse dagli Stati membri previo accordo della Commissione. Restano rilevanti le esclusioni e deroghe previste dalla direttiva, incluse le ipotesi di trasporto locale, scolastico, di breve distanza e le situazioni particolari di ordine pubblico, sicurezza ed emergenza.

Direttiva 2003/20/CE sull’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini

La direttiva 2003/20/CE interviene sulla direttiva 91/671/CEE con l’obiettivo di rafforzare la protezione degli occupanti dei veicoli a motore, in particolare dei bambini. Il legislatore unionale richiama espressamente l’esigenza di elevare il livello di sicurezza stradale e di tutela dei consumatori, valorizzando anche gli sviluppi tecnici e gli standard internazionali di omologazione.

Obiettivi e ratio dell’intervento

La direttiva si fonda sull’idea che il precedente quadro normativo non fosse sufficientemente rigoroso, soprattutto in materia di trasporto dei minori. In particolare, viene evidenziato che l’uso dei sistemi di ritenuta per bambini riduce in modo sostanziale la gravità delle lesioni in caso di incidente e che occorre dunque rafforzare l’obbligo di utilizzo e le regole di conformità dei dispositivi.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica ai veicoli a motore delle categorie M1, M2, M3 e N1, N2 e N3, come definiti nella direttiva 70/156/CEE, purché destinati alla circolazione stradale, muniti di almeno quattro ruote e con velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h.

Per quanto riguarda i destinatari materiali degli obblighi:

  • tutti gli occupanti dei veicoli indicati devono utilizzare i sistemi di sicurezza di cui il veicolo è provvisto;
  • i bambini di statura inferiore a 150 cm sono soggetti a regole specifiche di assicurazione al sedile mediante sistemi di ritenuta per bambini;
  • i passeggeri dei veicoli M2 e M3 sono assoggettati a un obbligo di informazione circa l’uso delle cinture di sicurezza.

Definizioni e classificazione dei sistemi di ritenuta

L’articolo 1, come sostituito, richiama le definizioni dei sistemi di sicurezza contenute nella direttiva 77/541/CEE. Viene inoltre definito il concetto di sistema o dispositivo "rivolto all’indietro", inteso come orientato in direzione opposta alla normale marcia del veicolo.

La direttiva classifica i sistemi di ritenuta per bambini in cinque gruppi di massa:

  • gruppo 0: bambini di peso inferiore a 10 kg;
  • gruppo 0+: bambini di peso inferiore a 13 kg;
  • gruppo I: bambini tra 9 kg e 18 kg;
  • gruppo II: bambini tra 15 kg e 25 kg;
  • gruppo III: bambini tra 22 kg e 36 kg.

I sistemi di ritenuta si distinguono inoltre in:

  • classe integrale, che può comprendere cinghie o componenti flessibili, fibbia di sicurezza, dispositivi di regolazione, parti di fissaggio e, in alcuni casi, sedile supplementare o schermo di protezione;
  • classe non integrale, che consiste in un sistema parziale da utilizzare insieme a una cintura di sicurezza per adulti.

Obblighi per gli Stati membri e per gli utenti

Gli Stati membri devono prescrivere che tutti gli occupanti dei veicoli di categoria M1, N1, N2 e N3 utilizzino i sistemi di sicurezza presenti sul veicolo.

Per i bambini di statura inferiore a 150 cm che viaggiano su tali veicoli provvisti di sistemi di sicurezza, deve essere imposto l’uso di un sistema di ritenuta per bambini adeguato al peso.

Nei veicoli sprovvisti di sistemi di sicurezza:

  • i bambini di età inferiore a tre anni non possono viaggiare;
  • i bambini di età superiore a tre anni e di statura inferiore a 150 cm non possono occupare un sedile anteriore, salvo la deroga nazionale prevista per i bambini di almeno 135 cm, che possono essere assicurati con cintura di sicurezza per adulti.

La direttiva consente inoltre agli Stati membri di permettere, nel proprio territorio, che i bambini interessati non siano assicurati con sistema di ritenuta durante gli spostamenti in taxi; in tale caso, però, non possono sedere davanti se il taxi è privo di sistemi di ritenuta.

È altresì vietato collocare un bambino su un seggiolino rivolto all’indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, salvo che l’airbag sia disattivato, anche automaticamente.

Omologazione dei sistemi di ritenuta per bambini

I sistemi di ritenuta per bambini utilizzati devono essere omologati conformemente:

  • al regolamento n. 44/03 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite; oppure
  • alla direttiva 77/541/CEE e successive modifiche.

Fino al 9 maggio 2008 gli Stati membri possono, nel proprio territorio, continuare ad ammettere sistemi omologati secondo le norme nazionali vigenti al momento della messa in servizio del sistema o secondo norme nazionali equivalenti ai riferimenti sopra indicati.

Regole per i veicoli di categoria M2 e M3

Per i veicoli di categoria M2 e M3, gli Stati membri devono imporre che tutti gli occupanti, a partire dai tre anni di età, utilizzino i sistemi di sicurezza quando sono seduti.

La direttiva introduce anche un obbligo informativo specifico: i passeggeri devono essere informati dell’obbligo di allacciare le cinture quando il veicolo è in movimento. L’informazione può essere fornita:

  • dal conducente;
  • dal bigliettaio o da una persona designata come capogruppo;
  • mediante sistemi audiovisivi;
  • mediante schede e/o il pittogramma comunitario da apporre in modo ben visibile su ogni sedile munito di cintura.

Esenzioni e margini di discrezionalità degli Stati membri

La direttiva non elimina ogni flessibilità nazionale. L’articolo 6 consente agli Stati membri, previo accordo della Commissione, di concedere esenzioni per:

  • particolari condizioni fisiche o circostanze temporanee;
  • esercizio efficace di attività professionali;
  • servizi di ordine pubblico, sicurezza o emergenza;
  • casi in cui due sistemi di ritenuta per bambini sui sedili posteriori di veicoli M1 e N1 impediscano l’installazione di un terzo sistema;
  • trasporti occasionali di breve distanza, quando non vi siano sistemi di ritenuta sufficienti, purché i bambini a partire da tre anni siano assicurati con cintura per adulti;
  • particolari condizioni di circolazione dei veicoli M2 e M3 adibiti al trasporto locale, in zona urbana o in agglomerato, o nei quali sia autorizzato il trasporto di passeggeri in piedi.

Il nuovo articolo 6 bis consente inoltre esenzioni temporanee per il trasporto locale, in particolare scolastico, nei veicoli M2 e M3, quando il numero di bambini supera quello dei sedili dotati di cinture. Tali esenzioni non possono durare più di cinque anni dal 9 maggio 2003.

Il nuovo articolo 6 ter prevede una diversa esenzione temporanea, sempre previo accordo della Commissione, per consentire nei veicoli M1 e N1, esclusi i sedili anteriori, il trasporto di un numero di persone superiore ai sedili disponibili con cinture o sistemi di ritenuta. La durata massima è di sei anni dal 9 maggio 2003.

Adeguamento tecnico, monitoraggio e comitologia

Gli articoli 2 e 6 possono essere adattati per tenere conto dei progressi tecnici secondo la procedura di comitato prevista dall’articolo 7 ter.

La Commissione deve inoltre proseguire gli studi sui dispositivi di sicurezza più adeguati e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati degli studi e sull’applicazione della direttiva, con particolare riguardo alle esenzioni concesse dagli Stati membri. Sulla base di tale relazione, la Commissione può presentare proposte appropriate per un ulteriore rafforzamento delle misure di sicurezza e per una maggiore armonizzazione.

Recepimento e decorrenza

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 9 maggio 2006 adottando le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie e informandone immediatamente la Commissione.

Le misure di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.

La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica della direttiva 91/671/CEE

L’articolo 1 sostituisce il titolo e riscrive varie disposizioni della direttiva 91/671/CEE, ampliandone la portata e rafforzando gli obblighi relativi all’uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini.

Ambito soggettivo e definizioni

La disciplina si applica ai veicoli a motore delle categorie M1, M2, M3 e N1, N2 e N3, con almeno quattro ruote e velocità massima superiore a 25 km/h. Sono richiamate le definizioni di sistemi di sicurezza e di sistemi di ritenuta per bambini della direttiva 77/541/CEE; è definito anche il concetto di veicolo o dispositivo "rivolto all’indietro". I sistemi di ritenuta per bambini sono suddivisi in cinque gruppi di massa (0, 0+, I, II, III) e in due classi, integrale e non integrale.

Obbligo di utilizzo delle cinture e dei sistemi di ritenuta

Gli Stati membri devono prescrivere che tutti gli occupanti dei veicoli di categoria M1, N1, N2 e N3 utilizzino i sistemi di sicurezza presenti sul veicolo. I bambini di statura inferiore a 150 cm devono essere assicurati con un sistema di ritenuta per bambini adeguato al peso; in mancanza di sistemi di sicurezza sul veicolo, i bambini sotto i tre anni non possono viaggiare e quelli di età superiore ai tre anni ma sotto 150 cm non possono occupare un sedile anteriore, salvo la deroga per i bambini di almeno 135 cm che possono essere assicurati con cintura per adulti secondo la normativa nazionale.

Regole specifiche per taxi e airbag

Gli Stati membri possono consentire che, nei taxi, i bambini interessati dalle regole precedenti non siano assicurati con un sistema di ritenuta per bambini; in tal caso, se il taxi è privo di sistemi di ritenuta, non possono occupare un sedile anteriore. È inoltre vietato trasportare un bambino su un seggiolino rivolto all’indietro su un sedile passeggero protetto da airbag frontale, salvo disattivazione dell’airbag, anche automatica.

Omologazione dei sistemi di ritenuta per bambini

I sistemi di ritenuta per bambini devono essere omologati conformemente al regolamento n. 44/03 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite oppure alla direttiva 77/541/CEE e successive modifiche. Fino al 9 maggio 2008 gli Stati membri possono ammettere, nel proprio territorio, sistemi omologati secondo le norme nazionali vigenti alla data di messa in servizio del sistema o norme nazionali equivalenti ai suddetti standard internazionali/comunitari.

Regole per i veicoli M2 e M3

Nei veicoli di categoria M2 e M3 gli Stati membri devono prescrivere l’uso dei sistemi di sicurezza da parte di tutti gli occupanti a partire dai tre anni di età, quando sono seduti. I passeggeri devono essere informati dell’obbligo di portare le cinture di sicurezza quando il veicolo è in movimento; l’informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio o capogruppo, con sistemi audiovisivi o con schede/pittogramma conforme al modello comunitario allegato.

Esenzioni nazionali con accordo della Commissione

L’articolo 6 consente agli Stati membri, previo accordo della Commissione, di concedere esenzioni per particolari condizioni fisiche o circostanze temporanee, esigenze professionali, servizi di ordine pubblico/sicurezza/emergenza, e in casi di mancanza di spazio o di sistemi di ritenuta in trasporti brevi o occasionali. Sono previste anche deroghe per i veicoli M2 e M3 adibiti a trasporto locale in area urbana o con passeggeri in piedi.

Esenzioni temporanee per trasporto locale e scolastico

Il nuovo articolo 6 bis consente esenzioni temporanee, previo accordo della Commissione, per il trasporto locale, in particolare scolastico, in veicoli M2 e M3, di un numero di bambini superiore ai sedili dotati di cinture. La durata massima è di cinque anni dal 9 maggio 2003.

Esenzioni temporanee per eccedenza di passeggeri

Il nuovo articolo 6 ter consente esenzioni temporanee, previo accordo della Commissione, per il trasporto nei veicoli M1 e N1, esclusi i sedili anteriori, di un numero di persone superiore ai sedili disponibili provvisti di cinture o sistemi di ritenuta. La durata massima è di sei anni dal 9 maggio 2003.

Adeguamento tecnico e controlli

Gli articoli 2 e 6 possono essere adattati secondo la procedura di comitato per tener conto del progresso tecnico. La Commissione deve proseguire gli studi sui dispositivi di sicurezza più adeguati e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione della direttiva e sulle esenzioni concesse, formulando eventualmente proposte di rafforzamento e di maggiore armonizzazione.

Comitologia

La Commissione è assistita da un comitato; si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, con termine di tre mesi per il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione.

Recepimento e decorrenza

Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 9 maggio 2006 e informarne immediatamente la Commissione. Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e gli Stati membri ne sono destinatari.

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