Direttiva 2003/29
Direttiva 2003/29/CE della Commissione, del 7 aprile 2003, che adatta per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2003/29/CE della Commissione aggiorna, per la quarta volta, l’allegato della direttiva 96/49/CE relativo al trasporto ferroviario di merci pericolose, sostituendolo con il rinvio al RID in vigore dal 1° gennaio 2003. L’intervento ha natura essenzialmente tecnica e si giustifica con l’aggiornamento biennale del RID, applicabile con periodo transitorio fino al 30 giugno 2003. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 1° luglio 2003 e comunicarne il testo alla Commissione.
Adeguamento tecnico del rinvio al regolamento RID nella direttiva 96/49/CE per il trasporto ferroviario di merci pericolose.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea in relazione al trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia, limitatamente all’adeguamento dell’allegato della direttiva 96/49/CE al testo del RID in vigore dal 1° gennaio 2003. Il testo è rilevante ai fini del SEE. La direttiva riguarda quindi l’aggiornamento del quadro normativo nazionale di recepimento della direttiva 96/49/CE, senza introdurre un regime autonomo sostanzialmente nuovo oltre l’aggiornamento del rinvio tecnico.
Adeguamento tecnico del rinvio al RID per il trasporto ferroviario di merci pericolose
La direttiva 2003/29/CE della Commissione costituisce un aggiornamento tecnico della direttiva 96/49/CE sul trasporto ferroviario di merci pericolose. Essa recepisce il nuovo testo del RID applicabile dal 1° gennaio 2003 e sostituisce l’allegato della direttiva quadro, in un contesto segnato dall’aggiornamento biennale del regolamento internazionale e da un periodo transitorio fino al 30 giugno 2003.
Finalità e contesto normativo
La finalità è assicurare il continuo allineamento del diritto dell’Unione alle modifiche del regolamento internazionale sul trasporto di merci pericolose per ferrovia. I considerando evidenziano che l’allegato della direttiva 96/49/CE rinvia al RID, divenuto applicabile dal 1° luglio 2001 e poi modificato dal 1° gennaio 2003; per tale ragione si è reso necessario aggiornare gli allegati della direttiva 96/49/CE.
Ambito di applicazione
L’atto riguarda gli Stati membri e opera nel settore del trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia. Non introduce una disciplina autonoma di dettaglio sul trasporto, ma adegua il contenuto dell’allegato della direttiva 96/49/CE al testo vigente del RID. Il testo è qualificato come rilevante ai fini del SEE.
Contenuto dell’adeguamento
L’articolo 1 sostituisce l’allegato della direttiva 96/49/CE con un nuovo allegato che rinvia al RID, allegato I dell’appendice B della COTIF, in vigore dal 1° gennaio 2003. Il testo precisa inoltre che, ai fini dell’applicazione nel contesto dell’Unione, le espressioni "parte contraente" e "gli Stati o le ferrovie" devono intendersi sostituite da "Stato membro". È prevista la pubblicazione delle versioni linguistiche ufficiali comunitarie non appena disponibile il testo delle modifiche della versione 2003 del RID.
Obblighi degli Stati membri e recepimento
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 1° luglio 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione dell’avvenuto recepimento. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; la forma del riferimento è lasciata alla discrezionalità nazionale. Inoltre, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato della direttiva 96/49/CE
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato della direttiva 96/49/CE con il testo che rinvia al regolamento concernente il trasporto internazionale di merci per ferrovia (RID), allegato I dell’appendice B della COTIF, in vigore dal 1° gennaio 2003. Nel rinvio si precisa che le espressioni "parte contraente" e "gli Stati o le ferrovie" sono sostituite da "Stato membro". Si prevede inoltre che le versioni nelle lingue ufficiali della Comunità saranno pubblicate non appena disponibile il testo delle modifiche della versione 2003 del RID.
Termine di recepimento e obblighi di notifica
L’articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 1° luglio 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Destinatari
L’articolo 4 indica come destinatari della direttiva gli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
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