Direttiva 2003/31
Direttiva 2003/31/CE della Commissione, dell'11 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive 2,4-DB, beta-ciflutrin, ciflutrin, iprodione, linuron, idrazide maleica e pendimetalin (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 91/414/CEE iscrivendo nell’allegato I sette sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari, dopo la valutazione dei loro effetti sulla salute umana e sull’ambiente. Gli Stati membri devono adeguare la normativa nazionale, riesaminare le autorizzazioni esistenti e, se necessario, modificarle o revocarle entro termini precisi. La direttiva prevede inoltre un più ampio riesame tecnico dei prodotti fitosanitari interessati sulla base dei principi uniformi e di un fascicolo completo. L’obiettivo è consentire l’autorizzazione nell’Unione solo dei prodotti che rispettino le condizioni di sicurezza fissate dalla direttiva 91/414/CEE.
Modifica della direttiva 91/414/CEE per inserire nell’allegato I le sostanze attive 2,4-DB, beta-ciflutrin, ciflutrin, iprodione, linuron, idrazide maleica e pendimetalin ai fini dell’autorizzazione dei prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e riguarda l’autorizzazione, il riesame e l’eventuale modifica o revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive 2,4-DB, beta-ciflutrin, ciflutrin, iprodione, linuron, idrazide maleica e pendimetalin. Incide sul regime di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva 91/414/CEE, con effetto per i prodotti contenenti tali sostanze come unica sostanza attiva o in miscela con altre sostanze già iscritte nell’allegato I. Sono richiamati anche i fascicoli conformi all’allegato III e l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI della direttiva 91/414/CEE. La direttiva è destinata agli Stati membri e non introduce esclusioni espresse oltre ai limiti derivanti dai criteri di sicurezza e dalle condizioni d’iscrizione.
Modifica della direttiva 91/414/CEE con iscrizione di nuove sostanze attive
La direttiva 2003/31/CE della Commissione interviene sul regime europeo dei prodotti fitosanitari modificando la direttiva 91/414/CEE. A seguito delle valutazioni tecniche e dei riesami effettuati sulle sostanze attive indicate, la Commissione ritiene che i prodotti contenenti tali sostanze possano, in linea generale e per gli usi esaminati, soddisfare i requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa unionale.
Contesto e base valutativa
I considerando descrivono il percorso di valutazione svolto nell’ambito del regolamento (CEE) n. 3600/92 e del sistema di Stati membri relatori. Per ciascuna sostanza sono stati elaborati rapporti di valutazione e, per alcune di esse, sono stati acquisiti anche pareri del comitato scientifico per le piante.
- Per 2,4-DB, linuron, idrazide maleica e pendimetalin non emergono questioni in sospeso o motivi di preoccupazione tali da richiedere consultazioni ulteriori.
- Per beta-ciflutrin e ciflutrin il comitato scientifico ha richiesto una valutazione anche del rischio acuto a breve termine connesso con la dieta alimentare, oltre a quella a lungo termine, in ragione delle caratteristiche di potenziale neurotossicità.
- Per iprodione il comitato ha evidenziato la necessità di particolare attenzione alla lisciviazione in terreni con pH inferiore a 6, pur non ravvisando la necessità di un fattore di sicurezza aggiuntivo per gli operatori.
Obiettivo normativo
La finalità della direttiva è inserire nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE le sostanze 2,4-DB, beta-ciflutrin, ciflutrin, iprodione, linuron, idrazide maleica e pendimetalin, così da rendere possibile l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari che le contengono, nei limiti e alle condizioni previste dalla disciplina UE. La Commissione richiama anche l’esigenza di garantire la corretta applicazione dei principi uniformi e di mettere a disposizione degli interessati il rapporto di riesame definitivo, salvo le informazioni riservate.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri per quanto riguarda:
- l’inserimento delle sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE;
- il riesame delle autorizzazioni già rilasciate per prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze;
- l’adeguamento delle norme nazionali di recepimento;
- la valutazione dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze come unica sostanza attiva o in combinazione con altre sostanze già iscritte.
Non sono previste deroghe generali; la legittimità delle autorizzazioni dipende dal rispetto delle condizioni di sicurezza e dei requisiti tecnici della direttiva 91/414/CEE.
Obblighi per gli Stati membri: recepimento e pubblicazione
L’articolo 2 impone un termine di recepimento entro il 30 giugno 2004. Entro tale data gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e informare immediatamente la Commissione. Le disposizioni nazionali si applicano dal 1° luglio 2004. Gli atti di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale.
Riesame delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari
L’articolo 3 introduce un doppio livello di controllo.
In primo luogo, gli Stati membri devono riesaminare ogni autorizzazione relativa a prodotti contenenti le sostanze iscritte per verificare che siano rispettate le condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Se necessario, le autorizzazioni devono essere modificate o revocate entro il 30 giugno 2004.
In secondo luogo, ogni prodotto autorizzato contenente 2,4-DB, beta-ciflutrin, ciflutrin, iprodione, linuron, idrazide maleica o pendimetalin come unica sostanza attiva, oppure in combinazione con altre sostanze già iscritte nell’allegato I entro il 31 dicembre 2003, deve essere riesaminato secondo i principi uniformi dell’allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III.
- Il riesame serve a verificare la conformità ai requisiti dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e).
- Se il prodotto non soddisfa i requisiti, l’autorizzazione deve essere modificata o revocata entro il 31 dicembre 2004.
Effetti pratici per gli operatori
Per i professionisti del settore agrochimico e per i consulenti che assistono imprese titolari di autorizzazioni, la direttiva comporta la necessità di verificare tempestivamente:
- la presenza in etichetta o formulazione delle sostanze attive interessate;
- la coerenza delle autorizzazioni nazionali con le nuove iscrizioni nell’allegato I;
- la disponibilità di un fascicolo tecnico conforme all’allegato III;
- l’adeguamento alle valutazioni secondo i principi uniformi dell’allegato VI.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2004 ed è rivolta agli Stati membri. La sua attuazione richiede quindi interventi nazionali di trasposizione e di riesame amministrativo delle autorizzazioni già in essere.
Disposizioni principali
Iscrizione delle sostanze attive nell’allegato I
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, inserendovi 2,4-DB, beta-ciflutrin, ciflutrin, iprodione, linuron, idrazide maleica e pendimetalin. L’iscrizione consente il successivo rilascio di autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze, purché rispettino le condizioni della direttiva 91/414/CEE e dell’allegato I.
Recepimento e applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, informandone immediatamente la Commissione. Le disposizioni si applicano dal 1° luglio 2004. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
L’articolo 3, paragrafo 1, obbliga gli Stati membri a riesaminare le autorizzazioni di ciascun prodotto fitosanitario contenente le sostanze iscritte, per verificare il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Se necessario, le autorizzazioni devono essere modificate o revocate entro il 30 giugno 2004.
Riesame completo dei prodotti fitosanitari
L’articolo 3, paragrafo 2, prevede che ogni prodotto autorizzato contenente 2,4-DB, beta-ciflutrin, ciflutrin, iprodione, linuron, idrazide maleica o pendimetalin come unica sostanza attiva o insieme ad altre sostanze iscritte nell’allegato I entro il 31 dicembre 2003 sia riesaminato secondo i principi uniformi dell’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III. A esito del riesame, gli Stati membri verificano la conformità ai requisiti dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), e, se necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2004.
Entrata in vigore
L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2004.
Destinatari
L’articolo 5 indica che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.
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