Cassazione Penale, Sentenza n. 38612/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello nella parte in cui era stato ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. I motivi di ricorso contestano: 1) travisamento della prova e vizi motivazionali riguardo alla distrazione dell'autovettura Alfa Romeo 147 (sostenendo che era stata permutata il 11/06/2004 e quindi non più nella disponibilità della società al fallimento) e alla valutazione del valore dei beni iscritti nel libro dei beni ammortizzabili; 2) violazione di legge in ordine all'elemento oggettivo e soggettivo del reato (sostenendo che i beni erano stati usati per finalità aziendali e che mancava la prova del dolo rispetto al pregiudizio per i creditori); 3) violazione di legge e vizio motivazionale sul reato di bancarotta documentale (contestando che mancasse la prova della volontà delittuosa e non solo della semplice trascuratezza nella tenuta delle scritture); 4) censura della valutazione probatoria relativa alla tenuta delle scritture contabili (tra l'altro per l'impossibilità di operare dopo il sequestro delle scritture dalla Guardia di Finanza); 5) mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fallimentare (motivo ritenuto nuovo e pertanto precluso).
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto parzialmente il ricorso: ha annullato senza rinvio la pronuncia limitatamente alla condotta di distrazione dell'autovettura Alfa Romeo 147, ritenendo provata la permuta del mezzo in data 11/06/2004 e quindi l'assenza del bene nel patrimonio della società al momento del fallimento. Per il resto il ricorso è stato dichiarato infondato: sono state confermate le statuizioni relative agli altri beni e alla bancarotta documentale, in quanto i giudici di merito hanno motivatamente rilevato indici di fraudolenza e l'inattendibilità della documentazione contabile. L'elemento soggettivo del reato (dolo generico) è ritenuto sufficiente e correttamente valutato dalla Corte territoriale. Il motivo relativo all'attenuante ex art. 219, comma 3 è stato dichiarato nuovo e quindi inammissibile. L'annullamento parziale non ha comportato una rideterminazione della pena, perché le attenuanti generiche erano già state riconosciute prevalenti sull'aggravante.
Norme richiamate
art. 219, comma 2; art. 219, ultimo comma; art. 219, comma 3
L'art. 219 concerne le aggravanti/attenuanti e le conseguenze sanzionatorie nella bancarotta; la Corte ha ritenuto che le attenuanti generiche già concesse prevalessero sull'aggravante prevista dal comma 2, motivo per cui la pena non è stata aumentata, mentre la richiesta di applicazione del comma 3 è stata giudicata nuova e quindi preclusa.
principio giurisprudenziale su dolo nella bancarotta fraudolenta
Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266804
La Corte ha richiamato il principio secondo cui per la bancarotta fraudolenta per distrazione è sufficiente il dolo generico: non è richiesta la consapevolezza dello stato di insolvenza né lo scopo di recare un danno ai creditori; basta la volontà consapevole di destinare il patrimonio sociale a fini diversi dalla garanzia delle obbligazioni.
Massime di principio
- La produzione documentale probatoria (es. atto di permuta/datato) può escludere una contestazione per distrazione se dimostra che il bene non era più nella disponibilità della società al momento del fallimento.
- Le questioni di valutazione economica del valore dei beni e le 'svalutazioni' sono, di norma, sindacabili nel merito dai giudici di merito; la Corte di legittimità interviene solo in caso di travisamento specifico della prova.
- Per la bancarotta fraudolenta per distrazione il requisito soggettivo è il dolo generico: non è necessario provare la consapevolezza dell'insolvenza o l'intento di danneggiare i creditori, bensì la volontà di destinare il patrimonio sociale a fini diversi da quelli di garanzia.
- La sussistenza di indici di fraudolenza nella tenuta delle scritture contabili e l'inattendibilità della documentazione possono legittimare la condanna per bancarotta documentale, nonostante la difesa invichi la mera trascuratezza.
- Motivi introdotti per la prima volta in cassazione (nuove questioni non sollevate in appello) sono preclusi e non possono essere esaminati dalla Corte di legittimità.
- Un annullamento parziale (es. relativo a un singolo bene) può essere disposto senza rinvio quando la decisione su quel profilo non richiede ulteriore istruttoria; ciò non comporta necessariamente la riduzione della pena se altre circostanze attenuanti sono già state valutate dai giudici.
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