Sentenza n. 107/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'ottemperanza - alla sentenza n. 363/2024 emessa dal Tribunale ordinario di Potenza, sezione lavoro, pubblicata in data 24 maggio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza n. 363/2024 del Tribunale ordinario di Potenza, sezione lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 363/2024 del Tribunale ordinario di Potenza, sezione lavoro. Nel corso della camera di consiglio ha rappresentato che il Ministero aveva dato esecuzione alla decisione azionata, chiedendo pertanto la cessazione della materia del contendere e, al contempo, la condanna dell'amministrazione alla rifusione delle spese di lite. Dal testo non risultano ulteriori motivi di illegittimità o specifiche contestazioni relative alle modalità dell'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo pienamente soddisfatta la pretesa della ricorrente in quanto il Ministero ha dato esecuzione alla sentenza posta a fondamento del giudizio. Il Collegio ha regolato le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico del Ministero nella misura dell'ottanta per cento, poiché l'amministrazione ha ottemperato soltanto dopo il deposito del ricorso, sebbene prima della decisione. Le spese sono state liquidate in 800 euro, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione esegue integralmente la decisione azionata nelle more del giudizio e la pretesa sostanziale del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta esecuzione della decisione dopo il deposito del ricorso, ma prima della decisione, non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, in ragione del comportamento che ha reso necessario il giudizio.
- Ai fini della regolazione delle spese, l’adempimento tardivo dell’amministrazione può giustificare l’imputazione prevalente delle spese a suo carico anche quando il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
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