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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22124/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza con cui il Tribunale di Cuneo le aveva applicato la pena sospesa per il reato di cui all'art. 590bis c.p. (lesioni personali stradali) e la sospensione della patente per un anno e sei mesi. I motivi del ricorso erano due: (1) violazione/errata applicazione dell'art. 222, comma 2-bis, del codice della strada perché il giudice, nel determinare la durata della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente), non avrebbe tenuto conto della riduzione di un terzo prevista in caso di patteggiamento; (2) illogicità della motivazione in relazione alla durata della misura accessoria, ritenuta superiore alla media e rispetto alla durata della pena principale, con motivazione inadeguata e focalizzata solo su pochi elementi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la riduzione fino a un terzo della sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art. 222 c.2-bis si applichi soltanto al patteggiamento per il reato di omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale e non alle lesioni colpose, per cui il primo motivo è infondato. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ricordato che la determinazione della durata della sospensione della patente è disciplinata dall'art. 218 c.d.s. e non dai criteri di cui all'art. 133 c.p.; pertanto la motivazione del giudice relativamente alla sanzione amministrativa è autonoma rispetto a quella della pena e, nel caso concreto, il giudice del patteggiamento ha adeguatamente motivato la scelta richiamando la gravità delle lesioni e il comportamento processuale dell'imputata. Essendo il ricorso inammissibile, la Corte ha altresì condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 590-bis cod. pen.

    Norma che disciplina le lesioni personali stradali: il reato contestato alla ricorrente rientra in questa fattispecie.

  • art. 222 cod. strada, comma 2-bis

    La diminuzione fino a un terzo della sanzione amministrativa accessoria in caso di patteggiamento va interpretata, secondo la Corte, limitatamente ai casi di patteggiamento per omicidio colposo stradale e non si estende alle lesioni colpose stradali.

  • art. 218 cod. strada

    Stabilisce i criteri per la determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria (sospensione/revoca della patente); tali criteri sono distinti e autonomi rispetto a quelli per la determinazione della pena penale.

  • art. 133 cod. pen.

    Contiene i criteri per la determinazione della pena principale; la Corte ha sottolineato che tali parametri non sono applicabili alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria prevista dal codice della strada.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibile sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile, salvo assenza di colpa; la Corte l'ha applicato per irrogare la somma alla cassa delle ammende.

  • legge 21 febbraio 2006, n. 102

    Richiamata dalla Corte come riferimento alla ratio della riforma che ha aumentato la durata della sanzione accessoria per l'omicidio colposo, giustificando la limitazione della riduzione prevista per il patteggiamento a quella fattispecie.

  • riferimenti giurisprudenziali (Sez. Un., Sez. 4)

    La Corte richiama precedenti decisioni che chiariscono: a) la questione delle condizioni di procedibilità e l'effetto sui giudizi pendenti; b) l'interpretazione restrittiva dell'art. 222 c.2-bis; c) l'autonomia dei criteri motivazionali tra sanzione penale e amministrativa.

Massime di principio

  • La riduzione fino a un terzo della sanzione amministrativa accessoria prevista in caso di patteggiamento (art. 222 c.2-bis c.d.s.) va interpretata restrittivamente e, in linea con la giurisprudenza, si applica specificamente al patteggiamento per omicidio colposo stradale e non automaticamente ai casi di lesioni colpose.
  • La durata della sospensione o revoca della patente è determinata secondo i criteri dell'art. 218 c.d.s.; tali criteri e la relativa motivazione sono autonomi rispetto ai parametri di determinazione della pena previsti dall'art. 133 c.p., quindi non è obbligatorio che la durata della sanzione amministrativa segua proporzionalmente la pena principale.
  • Nel giudizio di patteggiamento il giudice deve motivare la scelta della sanzione amministrativa accessoria, ma la motivazione può essere sintetica: richiamare la gravità del fatto e le circostanze è spesso sufficiente, soprattutto quando si opta per la sospensione anziché la revoca della patente.
  • I ricorsi in Cassazione contro decisioni di patteggiamento sono soggetti a un controllo limitato e, se manifestamente infondati, saranno dichiarati inammissibili; in tali casi possono essere disposte condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Eventuali modifiche legislative relative alla procedibilità (es. trasformazione di un reato in perseguibile a querela) non necessariamente incidono sull'ammissione del ricorso in sede di legittimità; la giurisprudenza di legittimità ha chiarito i limiti dell'applicazione retroattiva o sui procedimenti già pendenti.

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