Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33099/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva condannato la ricorrente per furto aggravato (art. 624, 625 n.2 c.p.). Si contestava il calcolo del termine di impugnazione perché la Corte territoriale era partita dalla data di emissione originaria della sentenza (5/3/2019) senza tener conto della correzione di errore materiale apposta dal giudice monocratico (che attestava la data reale di adozione della sentenza il 12/3/2019), con conseguente errato computo del dies a quo e della scadenza dei 30 giorni per proporre appello. Inoltre, la Corte di legittimità ha esaminato la rilevanza della riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022) che ha trasformato la procedibilità del reato di furto in querela di parte salvo aggravanti non presenti nel caso, e ha verificato l'assenza di querela agli atti della Procura.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato accolto. La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo al calcolo del termine in ragione della correzione della data di adozione della sentenza di primo grado. Soprattutto, verificata l'assenza di querela per il reato di furto a seguito della modifica legislativa (d.lgs. 150/2022), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non è procedibile per difetto di querela. La formula liberatoria è stata preferita all'eventuale estinzione per prescrizione, che comunque si sarebbe perfezionata.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    il comma 30 modificato stabilisce che il delitto è punibile a querela della persona offesa

    La Corte ha ravvisato che, dopo la riforma (d.lgs. 150/2022), il delitto di furto è procedibile solo a querela di parte salvo aggravanti non presenti nel caso; pertanto, in assenza di querela l'azione non può essere proseguita

  • art. 625 n.2 cod. pen.

    Riferimento all'aggravante contestata per il reato di furto; la presenza o meno di circostanze aggravanti incide sulla procedibilità dopo la riforma

  • art. 585 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il termine per proporre l'impugnazione dopo il deposito della motivazione; oggetto del vizio di calcolo temporale contestato

  • art. 544 cpv. cod. proc. pen.

    Riferimento alle modalità di impugnazione e termini connessi (citato nel motivo di ricorso come norma correlata al tema dei termini)

  • d.lgs. 150/2022 art. 2 comma 10 lett. i)

    ha modificato il comma 30 dell'art. 624 cod. pen. rendendo il delitto di furto punibile a querela della persona offesa salvo specifiche aggravanti

    La novella normativa ha mutato il regime di procedibilità del furto; la Corte ha applicato tale principio al caso concreto per verificare la procedibilità dell'azione

  • art. 129 comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamata come possibile alternativa alla pronuncia di annullamento con formula liberatoria, ma nel caso non vi erano elementi per un proscioglimento pieno ai sensi di tale norma

  • Giurisprudenza citata (sez. 4, n. 3601 del 01/04/1985, Censi, Rv. 168768)

    Principio secondo cui la formula liberatoria per difetto di procedibilità prevale sulla formula di estinzione per prescrizione qualora coesistano entrambe le circostanze

Massime di principio

  • Il dies a quo per il calcolo dei termini di impugnazione è la data effettiva di adozione della sentenza; una correzione di errore materiale sulla data, annotata sulla pronuncia, incide sul computo dei termini e può rendere tempestiva un'impugnazione altrimenti ritenuta tardiva
  • Dopo la riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022) il reato di furto è, di regola, procedibile a querela di parte; in assenza di querela l'azione penale non può proseguire e la sentenza deve essere annullata senza rinvio se non sussistono elementi per un proscioglimento pieno
  • Quando coesistono difetto di procedibilità per mancanza di querela e possibilità di estinzione per prescrizione, prevale la declaratoria di non procedibilità e la relativa formula liberatoria
  • Gli uffici giudiziari e le difese devono verificare tempestivamente la presenza di eventuali correzioni materiali sulle sentenze e controllare gli atti della Procura per l'effettiva esistenza di querela prima di procedere o rinunciare a impugnazioni
  • In caso di errore nel calcolo dei termini imputabile a un dato documentale rettificato, la parte ha rimedi attraverso il ricorso per cassazione laddove l'errore del giudice di merito abbia inciso sull'ammissione dell'impugnazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.