Cassazione Penale, Sentenza n. 3991/2024 del 30/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello che li aveva riconosciuti civilmente responsabili, pur essendo stati assolti in primo grado penalmente, per una presunta truffa commessa in concorso con Argentieri Alberto consistente nella prospettazione di guadagni per l'installazione di un impianto di telecomunicazione Wind, nella sottoscrizione di contratti di locazione falsi, nell'esecuzione di lavori sul terreno commissionati alla ditta Edile Europa di Marinelli e nel pagamento da parte delle parti offese di 75.000 euro. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: (1) violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 603 c.p.p. per aver riformato la sentenza assolutoria senza rinnovare l'istruttoria dibattimentale e senza riascoltare soggetti le cui dichiarazioni sarebbero state decisive; (2) vizio di motivazione per avere il giudice di merito fondato il giudizio di responsabilità su precedenti penali di Argentieri o su riferimenti a fatti analoghi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte di appello non ha operato una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive in primo grado, ma ha fondato il pronunciamento sulla valorizzazione di una diversa prova (conversazioni intercettate/registrate tra Massaro Giandomenico e Massaro Concetta Gabriella) che il primo giudice aveva trascurato. Pertanto non sussisteva l'obbligo di rinnovare l'assunzione della prova dichiarativa ai sensi dell'art. 603 c.p.p. Quanto al secondo motivo, è stato ritenuto inammissibile o privo di rilievo: il richiamo a precedenti penali di Argentieri costituiva elemento accessorio e non decisivo della motivazione della Corte di appello. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in complessivi 4.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen.
art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen.
Secondo la Corte, l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa in caso di riforma di una sentenza assolutoria opera quando la riforma si fonda su una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive in primo grado; non trova applicazione quando la riforma si basa su prove diverse e non dichiarative (es. intercettazioni) che il primo giudice non aveva adeguatamente valutato
art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
art. 6, par. 3, lett. d) CEDU
Garantisce il diritto dell'imputato a esaminare o far esaminare i testimoni a carico; la giurisprudenza europea impone di rinnovare l'assunzione di testimonianze decisive in appello se la riforma dell'assoluzione si fonda sulla diversa valutazione di tali dichiarazioni
Sez. U., n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta
Sez. U., n. 27620 del 28/4/2016
Definisce il concetto di prova decisiva e statuisce l'obbligo del giudice d'appello di procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa quando la condanna derivi da una diversa valutazione di dichiarazioni decisive che avevano determinato l'assoluzione
Sez. U., n. 18620 del 19/1/2017, Patalano
Sez. U., n. 18620 del 19/1/2017
Conferma i principi di Dasgupta circa la portata dell'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa in appello
Giurisprudenza della Corte EDU
sentenze Dan c. Moldavia (05/11/2011); Manolachi c. Romania (05/03/2013); Flueras c. Romania (09/04/2013); Lorefice c. Italia (29/06/2017); Maestri c. Italia (08/07/2021)
La giurisprudenza europea richiede che, ove la riforma dell'assoluzione in appello dipenda da diversa valutazione di dichiarazioni rese in primo grado, il giudice d'appello assicuri la possibilità di esame/controdeduzione dei testi e degli imputati; la sentenza Maestri sottolinea la necessità dell'esame dell'imputato quando la rivalutazione delle sue dichiarazioni risulti decisiva per il ribaltamento
Codice penale - articoli fattispecie richiamate
artt. 346 bis, 482, 494, 640 cod. pen.
Indicano i reati richiamati nella motivazione di merito (false comunicazioni o altri reati attinenti all'iter contrattuale e alla frode) che sono stati considerati nel giudizio civile di responsabilità
Massime di principio
- Se la Corte d'appello riforma un'assoluzione basandosi su una diversa valutazione di dichiarazioni testimoniali che in primo grado erano state decisive per l'assoluzione, sussiste l'obbligo di rinnovare l'istruttoria e riascoltare i testi e, se del caso, gli imputati (art. 603 c.p.p. e giurisprudenza CEDU)
- Se la riforma dell'assoluzione poggia invece su elementi di prova differenti e non dichiarativi (per esempio intercettazioni o registrazioni) che il giudice di primo grado non ha adeguatamente valutato, l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa non opera
- Il concetto di prova decisiva va valutato concretamente: è decisiva la dichiarazione che ha contribuito a determinare l'assoluzione e che, se espunta, potrebbe incidere sull'esito del giudizio
- Il richiamo a precedenti penali di terzi non invalida automaticamente la motivazione del giudice di merito se tali precedenti non risultano decisivi per la decisione; sono censurabili solo se costituiscono il nucleo essenziale e decisivo della condanna
- In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è di regola condannato al pagamento delle spese processuali e, se richiesto, alla rifusione delle spese di rappresentanza delle parti civili
- Le decisioni della Corte EDU e delle Sezioni Unite della Cassazione costituiscono parametri vincolanti per l'interpretazione sindacale della necessità di rinnovazione di prove dichiarative in appello; ogni caso va esaminato in base alla natura dell'elemento probatorio che ha determinato il ribaltamento
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