Cassazione Civile, Ordinanza n. 35539/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cooperativa)
La controversia
Un socio di cooperativa edilizia aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo con cui la cooperativa gli chiedeva il pagamento pro quota di somme da essa dovute al Comune per l'acquisizione delle aree di un PEEP, poi ripercosse sui soci in base ai millesimi di proprietà. La controversia nasceva da un atto di assegnazione/trasferimento dell'alloggio stipulato nel 1996, nel quale il socio si era obbligato a pagare ogni eventuale ulteriore onere richiesto alla cooperativa assegnante relativamente all'indennità d'esproprio. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione, ritenendo che le somme pretese dal Comune non fossero indennità di esproprio ma risarcimento del danno da occupazione illegittima e quindi non ricomprese nella clausola. La Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione, interpretando la clausola in senso ampio e ritenendo che essa coprisse ogni esborso sostenuto dalla cooperativa per acquisire le aree, anche se dovuto a responsabilità risarcitoria. In cassazione il ricorrente ha denunciato: 1) violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente interpretato l'art. 4 del contratto in modo estensivo, equiparando l'indennità di esproprio alle somme pagate a titolo risarcitorio per occupazione illegittima; 2) violazione dell'art. 35 l. 865/1971, assumendo che tale norma imponesse obblighi solo alla cooperativa e non ai singoli soci, e comunque non consentisse di ricondurre ai soci somme dovute per illeciti della cooperativa o del Comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Ha ritenuto che il primo motivo non evidenziasse un omesso esame o una motivazione apparente, ma si limitasse a censurare l'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito senza specifica deduzione della violazione delle regole ermeneutiche. Ha ritenuto il secondo motivo non pertinente alla ratio decidendi, perché la Corte d'appello aveva deciso sulla base della clausola contrattuale tra cooperativa e socio, non direttamente sull'art. 35 l. 865/1971, norma riferita ai rapporti tra Comune e concessionario/convenzionato e non, di per sé, ai rapporti tra Comune e assegnatari o subacquirenti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Invocato come parametro della motivazione della decisione, ma la Corte ha escluso che vi fosse omissione o apparenza motivazionale nella sentenza impugnata.
art. 132 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione della sentenza d'appello; la Corte ha escluso la violazione, ritenendo la motivazione puntuale e sufficiente.
art. 1362 c.c.
La Corte ribadisce che l'interpretazione del contratto deve ricercare la comune intenzione delle parti e non arrestarsi al solo dato letterale.
art. 1363 c.c.
È richiamato per affermare il criterio sistematico, imponendo la lettura complessiva delle clausole contrattuali.
art. 35 l. n. 865 del 1971
Disciplinerebbe i rapporti tra Comune e concessionario/cooperativa, imponendo la copertura di tutte le spese di acquisizione delle aree; non è la norma decisiva nei rapporti tra Comune e assegnatari quando la decisione dipende dalla clausola contrattuale di assunzione dell'onere.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
È applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura sull'interpretazione del contratto è inammissibile se si risolve nella mera contrapposizione tra una lettura del ricorrente e quella del giudice di merito, senza specifica denuncia della violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. oppure di una motivazione solo apparente.
- Il criterio letterale nell'interpretazione contrattuale non ha valore assoluto: la volontà comune va ricostruita anche alla luce del criterio sistematico, dell'assetto complessivo dell'accordo e del comportamento delle parti.
- Una clausola contrattuale che imponga al socio/assegnatario il pagamento di oneri richiesti alla cooperativa "a qualsiasi titolo" relativamente all'indennità di esproprio può, secondo la sua formulazione e il contesto, essere interpretata come comprensiva anche di somme dovute per l'acquisizione delle aree a titolo risarcitorio, se il giudice di merito motiva in modo coerente tale estensione.
- La doglianza che investe una norma generale del rapporto tra Comune e concessionario è inammissibile se la decisione impugnata si fonda invece sull'autonoma clausola del contratto tra cooperativa e assegnatario, cioè su una ratio decidendi diversa e non attaccata specificamente.
- In materia di edilizia residenziale pubblica, il prezzo/ corrispettivo delle aree deve assicurare la copertura di tutte le spese di acquisizione, ma la legittimazione del Comune ad agire verso gli assegnatari dipende dal contenuto della convenzione o dell'atto di acquisto che preveda il subentro negli obblighi o l'assunzione espressa dell'onere.
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