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Sentenza

Sentenza n. 56/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, pubblicata in data 14.09.2023.

Giustizia amministrativa202502504

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, pubblicata il 14 settembre 2023, notificata il 20 settembre 2023 e successivamente passata in giudicato, con la quale era stato dichiarato il suo diritto a ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni statali, il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Il ricorrente ha quindi chiesto l'integrale esecuzione del giudicato, con adozione di tutti gli atti necessari, e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta. L'Amministrazione si è costituita, ma non ha contestato il mancato adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e accertando che l'Amministrazione non aveva contestato l'inadempimento all'obbligo derivante dal giudicato. Ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Monza, provvedendo in relazione al contributo per la formazione entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato sin d'ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti. Non è stato previsto alcun compenso per il Commissario. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro per compensi, oltre accessori e spese generali, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha utilizzato per accertare l'inottemperanza al giudicato e ordinare all'Amministrazione l'esecuzione della pronuncia.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti il pagamento di somme.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Richiamati dal giudice per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e per la distrazione a favore del difensore antistatario.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Richiamato in relazione all'eventuale onere del contributo unificato dovuto per il giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente documenta l'esistenza, l'esecutività e il passaggio in giudicato del titolo e allega il mancato adempimento, l'Amministrazione deve contestare specificamente l'inadempimento; in difetto di contestazione, il giudice può accertare l'inottemperanza sulla base della documentazione prodotta.
  • Accertata l'inottemperanza a un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di adottare gli atti necessari all'esecuzione entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 costituisce una condizione temporale per l'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni statali quando il titolo comporta l'obbligo di pagamento di somme; decorso inutilmente tale termine, il giudice può procedere all'accertamento dell'inottemperanza e impartire gli ordini esecutivi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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