Cassazione Civile, Ordinanza n. 06813/2026 del 21/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta adesione alla definizione agevolata e dell'avvenuto integrale pagamento delle somme dovute secondo il piano di rateazione, rilevando altresì la mancata formulazione di rilievi da parte dell'Agenzia delle entrate. Per tale ragione ha dichiarato estinto il giudizio, ponendo le spese a carico di chi le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava una sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello dell'Ufficio contro l'annullamento, in primo grado, di avvisi di accertamento e di un atto di irrogazione di sanzioni. Gli atti traevano origine da un invito a comparire per acquisire informazioni su rapporti intrattenuti con un avvocato destinatario di sequestri in un procedimento penale, e l'Amministrazione aveva ritenuto che il contribuente fosse coinvolto in operazioni di trasferimento all'estero di capitali per sottrarli a tassazione in Italia, ricostruendo anno per anno il reddito e contestando imposte dirette e violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale. Nel corso del giudizio di cassazione, il difensore del contribuente ha depositato memoria allegando l'adesione, per tutti gli anni d'imposta oggetto di causa, alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'art. 1, commi 1 e ss., del D.L. n. 148/2017, conv. in L. n. 172/2017 (cd. rottamazione-bis), nonché la comunicazione delle somme dovute e la prova del pagamento di tutte le rate previste. L'Agenzia non ha formulato osservazioni.
Norme richiamate
art. 1, commi 1 e ss., D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
richiamato come base normativa della procedura di definizione agevolata alla quale il contribuente ha aderito nelle more del giudizio
legge di conversione del D.L. n. 148/2017 richiamata quale fonte della definizione agevolata
richiamato per affermare che l'adesione alla procedura e il pagamento integrale determinano la definizione dei carichi e, nel caso concreto, l'estinzione del giudizio
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio, la parte contribuente aderisce validamente alla definizione agevolata dei carichi e prova l'integrale pagamento delle somme dovute, la controversia viene meno e il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- In assenza di rilievi della controparte pubblica sulla documentazione prodotta a comprova dell'adesione e dei pagamenti, la Corte può limitarsi a prenderne atto senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.
- La definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione può incidere anche sui giudizi pendenti relativi agli atti presupposti, determinandone la cessazione per sopravvenuta estinzione dell'interesse alla decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06791/2026 del 21/03/2026
- ordinanza_civile · 21 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06792/2026 del 21/03/2026
- ordinanza_civile · 21 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06793/2026 del 21/03/2026
- ordinanza_civile · 21 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06797/2026 del 21/03/2026
- ordinanza_civile · 21 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06798/2026 del 21/03/2026
- ordinanza_civile · 21 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06799/2026 del 21/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →