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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26849/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato inammissibile l'istanza proposta il 10 febbraio 2025 volta alla declaratoria di perdita di efficacia e all'annullamento dell'ordine di esecuzione emesso dal Pubblico Ministero il 17 settembre 2024. Si sosteneva che la nuova istanza non era mera riproposizione di una precedente (decisa il 13 settembre 2024) perché riguardava un titolo diverso (l'ordine di esecuzione del 17/9/2024) e chiedeva anche, subordinatamente, la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza per valutare la misura alternativa dell'affidamento in prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il Tribunale aveva erroneamente qualificato come mera riproposizione un'istanza diretta contro un provvedimento diverso (l'ordine di esecuzione del 17/9/2024). La Corte ha affermato il principio secondo cui la preclusione prevista dall'art. 666, comma 2, c.p.p. non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione e che la novità deve riguardare sostanzialmente la posizione e i temi già decisi. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Milano per nuovo giudizio sul merito dell'istanza.

Norme richiamate

  • art. 666 comma 2 cod. proc. pen.

    Consente al giudice di dichiarare inammissibile una istanza se essa è mera riproposizione di una precedente richiesta già decisa; tuttavia la preclusione non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione. La novità deve essere sostanziale e riferita ai medesimi profili che erano già stati valutati.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Regola l'impugnazione dell'ordine di esecuzione emesso dal Pubblico Ministero; consente al destinatario di chiedere al Giudice dell'esecuzione la declaratoria di perdita di efficacia dell'ordine di esecuzione e l'annullamento del titolo, con conseguente autonoma possibilità di sindacare il provvedimento del PM.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Rilevato nel contesto dell'incidente di esecuzione per questioni di riconoscimento della continuazione e rideterminazione della pena; incisivo nel distinguere le istanze dirette alla determinazione della pena concorrente dal potere esecutivo del PM rispetto all'ordine di esecuzione.

Massime di principio

  • La dichiarazione di inammissibilità per riproposizione ai sensi dell'art. 666 comma 2 c.p.p. non può essere applicata quando la nuova istanza deduce fatti o questioni sostanzialmente diversi da quelli già esaminati: la novità va valutata nella sostanza, non nella forma.
  • Un ordine di esecuzione emesso o confermato dal Pubblico Ministero costituisce un titolo autonomo e può essere impugnato separatamente, anche se riconferma precedenti provvedimenti, quando emergano elementi non già valutati.
  • Chi propone una nuova istanza deve indicare chiaramente quali sono gli elementi nuovi (di fatto o di diritto) che non hanno formato oggetto della precedente decisione per evitare che la domanda venga qualificata come mera riproposizione.
  • Se il giudice dell'esecuzione rigetta per riproposizione senza valutare se sussistono novità sostanziali, è possibile il ricorso in Cassazione con esito favorevole e rinvio per nuovo esame.
  • Nelle ipotesi di incidenti di esecuzione e di richieste di misure alternative (es. affidamento in prova), è importante distinguere il perimetro del petitum originario e il titolo contro cui si agisce: azioni rivolte a titoli diversi possono essere ammissibili anche se attinenti alla stessa esecuzione.

Testo integrale

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