Sentenza del 20/02/2015 n. 3420 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune contestava la sentenza della CTR della Campania che aveva riconosciuto solo parzialmente la detraibilità dell'IVA relativa a spese sostenute nel 1989. Sosteneva che la gestione dei servizi cimiteriali, la costruzione e assegnazione di alloggi di edilizia popolare, i centri polifunzionali e la realizzazione della metropolitana costituissero attività commerciali soggette a IVA, con conseguente diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti. Invocava la normativa nazionale e unionale, sostenendo inoltre che l'esclusione dall'IVA avrebbe potuto determinare distorsioni della concorrenza rispetto agli operatori privati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha stabilito che le attività svolte dal Comune nell'esercizio di poteri pubblici e per finalità istituzionali non costituiscono attività commerciali ai fini IVA e non consentono, quindi, la detrazione dell'imposta sugli acquisti. Sono state ricondotte a tale categoria la gestione generale dei servizi cimiteriali, la costruzione di alloggi di edilizia popolare, i centri polifunzionali per la parte destinata ad attività istituzionali e la costruzione della metropolitana, non essendo stata provata una finalità concorrenziale. Restano invece soggette a IVA le attività svolte secondo modalità privatistiche, come la manutenzione delle tombe, l'illuminazione votiva e, in generale, i servizi cimiteriali non autoritativi. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata, poiché l'Agenzia delle Entrate non si è costituita.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, commi 2 e 4
Sono esenti IVA le attività commerciali effettuate dagli enti pubblici "in conformità" alle finalità istituzionali.
La norma è stata interpretata nel senso che occorre verificare concretamente se l'ente pubblico abbia agito per finalità istituzionali e nell'esercizio di poteri pubblici, oppure secondo modalità privatistiche proprie degli operatori economici.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
Il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti presuppone che i beni e servizi acquistati siano inerenti ad attività soggette a IVA; non spetta per spese riferibili ad attività istituzionali non commerciali.
Art. 13 della direttiva 2006/112/CE
Gli enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, salvo distorsioni della concorrenza di una certa importanza.
L'esclusione dall'IVA richiede che l'ente agisca nel regime giuridico proprio della pubblica autorità, che non si produca una distorsione concorrenziale significativa e che non ricorrano le attività specificamente assoggettate indicate dalla direttiva.
Art. 4, paragrafo 5, della direttiva 77/388/CEE
La nozione di attività svolta in veste di pubblica autorità dipende dal regime giuridico concretamente applicato: sono escluse le attività esercitate con poteri amministrativi, mentre sono imponibili quelle svolte alle stesse condizioni degli operatori privati.
D.L. n. 415 del 1989, art. 26-bis, convertito dalla legge n. 33 del 1990
I servizi cimiteriali sono qualificati come servizi indispensabili, assimilati alle opere di urbanizzazione primaria.
D.L. n. 417 del 1991, art. 1, comma 14, convertito dalla legge n. 66 del 1992
Le concessioni di aree, loculi e altri manufatti cimiteriali da parte dei Comuni non costituiscono attività commerciale ai fini IVA, quando sono effettuate nell'esercizio della funzione pubblica.
Giurisprudenza della Corte di giustizia UE, cause riunite C-231/87 e C-129/88
La Corte ha chiarito che l'esclusione dall'IVA degli enti pubblici opera quando l'attività è svolta nell'ambito del regime pubblicistico proprio dell'ente e non secondo le regole applicabili agli operatori privati.
Massime di principio
- Per stabilire se un Comune o altro ente pubblico sia soggetto a IVA non è sufficiente considerare la finalità pubblica dell'attività: occorre verificare il regime giuridico concretamente utilizzato e l'eventuale esercizio di poteri autoritativi.
- Le attività svolte iure imperii, mediante provvedimenti e poteri amministrativi propri dell'ente, sono normalmente fuori dal campo IVA; quelle svolte iure gestionis, con modalità analoghe a quelle dei privati, sono invece imponibili.
- L'eventuale riscossione di tariffe, canoni o contributi non rende automaticamente commerciale l'attività dell'ente pubblico.
- La detrazione dell'IVA sugli acquisti spetta solo se i costi sono direttamente o proporzionalmente riferibili ad attività soggette a IVA; per le attività istituzionali non commerciali l'imposta resta indetraibile.
- La presenza di operatori privati o la mera possibilità astratta di concorrenza non è sufficiente: deve essere dimostrata una distorsione della concorrenza di una certa importanza.
- Nell'ambito di uno stesso servizio possono coesistere componenti non imponibili, perché istituzionali, e componenti imponibili, perché svolte con modalità privatistiche; è quindi necessario distinguere le singole attività e imputare i costi in modo analitico o proporzionale.
- La costruzione di un'infrastruttura pubblica non implica di per sé un'attività commerciale: rileva lo scopo concreto dell'opera e se il servizio sia prestato in concorrenza con operatori privati.
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