Cassazione Penale, Sentenza n. 42616/2022 del 10/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Pescara che aveva respinto la richiesta di restituzione di somme sequestrate (conto corrente e due carte prepagate intestate alla società). Il sequestro preventivo, disposto con riferimento a reati tributari relativi agli anni 2016-2018, mirava alla confisca diretta di somme (importo complessivo assunto in sede cautelare pari a 930.438,67 euro, con massimale iniziale più elevato). Il ricorso deduceva (i) l'illeicità della confisca diretta delle somme affluite sul conto successivamente alla commissione del reato e alla maturazione del presunto "risparmio di spesa" e (ii) l'irregolarità del perfezionamento del sequestro/pignoramento presso terzi in relazione agli accrediti sopravvenuti dopo la prima notifica alla banca e al blocco dei rapporti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (inammissibilità/infondatezza) confermando l'ordinanza impugnata. La Corte ha ritenuto applicabile il principio delle Sezioni Unite (n. 42415/2021) anche ai reati tributari: il denaro, per la sua natura fungibile, che costituisce il profitto o il prezzo del reato rinvenuto nel patrimonio dell'autore (o dell'ente che ha tratto profitto), è soggetto a confisca diretta senza necessità di provare il nesso di derivazione tra la specifica somma e il reato. Ha inoltre affermato che l'ente che trae profitto dalla condotta illecita non va considerato "terzo" estraneo e che la disciplina del pignoramento presso terzi (richiamata dall'art. 104 disp. att. c.p.p.) non impedisce l'estensione del vincolo alle somme sopravvenute in base a successive dichiarazioni della banca e alle modalità adattate al processo penale. Pertanto è stato confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta sulla somma di 937.198,49 euro (più gli importi sulle carte), nonostante parte degli accrediti siano intervenuti dopo la commissione dei reati.
Norme richiamate
art. 12-bis, d.lgs. n. 74/2000
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prezzo o il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando questa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta.
La Corte legge l'art. 12-bis come indicazione normativa che rende ordinaria la confisca diretta nei reati tributari anche quando il profitto è costituito da un risparmio di spesa; ciò giustifica l'ablazione diretta del denaro rinvenuto nella disponibilità dell'ente che ha tratto vantaggio.
art. 104 disp. att. c.p.p.
Il sequestro sui crediti si esegue secondo le forme prescritte per il pignoramento presso il terzo, ma "in quanto compatibili" con il processo penale: la Corte ritiene compatibile l'estensione del vincolo alle somme sopravvenute in base a nuove dichiarazioni del terzo (banca) e all'adattamento procedurale richiesto dal processo penale.
artt. 543, 546, 547, 553 c.p.c.
Richiamate le regole sul pignoramento presso terzi (notifica, contenuto dell'atto, obblighi del terzo e modalità di dichiarazione). La Corte osserva che nulla esclude che il terzo renda successive dichiarazioni sulle giacenze e che la procedura penale possa adattare le forme; non è quindi formalisticamente impeditivo che somme sopravvenute vengano vincolate.
art. 240 c.p. e art. 322-ter c.p. (riferimenti penali menzionati nel ricorso)
Richiamati nel contesto della doglianza sui limiti della confisca e dei reati tributari, ma la decisione si fonda prevalentemente sull'interpretazione dell'art. 12-bis e della giurisprudenza di legittimità.
Sez. U., sent. n. 42415/2021 (C.)
Principio di diritto statuente che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato deve essere qualificata come confisca diretta per la fungibilità del denaro, senza ostativi qualora la specifica somma sia dimostrata lecita; la Corte di Cassazione applica tale principio anche ai reati tributari e al profitto costituito da risparmio di spesa.
Massime di principio
- La confisca diretta può essere disposta anche sulle somme presenti nei conti di una società che ha tratto profitto da reati tributari, anche se parte degli accrediti sono intervenuti dopo la commissione del reato, in virtù della fungibilità del denaro e dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000.
- L'ente che beneficia della condotta illecita non è considerato terzo estraneo: può essere destinatario di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta.
- La disciplina del pignoramento presso terzi (art. 104 disp. att. c.p.p. e artt. del c.p.c.) si applica in termini adattati al processo penale; le banche possono rendere dichiarazioni successive e tali dichiarazioni possono legittimare il vincolo sulle somme sopravvenute fino al raggiungimento dell'importo indicato nella misura.
- Se si contesta l'origine lecita di specifiche somme sopravvenute, la difesa deve fornire prova e documentazione chiara della provenienza e del momento dell'accredito; l'esistenza di rimesse lecite non esclude automaticamente la confisca diretta quando il profitto è ravvisato nel risparmio di spesa complessivo.
- In situazioni analoghe è strategico chiedere l'accesso agli estratti conto, documentare la tempistica degli accrediti, proporre istanze tempestive di restituzione o di scorporo di somme provate come estranee al profitto e sollevare eventuali questioni di legittimità formale sull'esecuzione del sequestro (notifiche, verbali, dichiarazioni del terzo).
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