Ordinanza n. 303/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per l'annullamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ostativo all’ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadini stranieri)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento ostativo all’ingresso e al soggiorno, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il giudice rileva che, con riferimento alla condanna considerata ostativa dall’amministrazione, è decorso il termine di cinque anni previsto dall’art. 445, comma 2, c.p.p. senza la commissione di nuovi reati. La giurisprudenza ha equiparato tale situazione alla riabilitazione e ha escluso che una condanna rispetto alla quale sia intervenuta la riabilitazione conservi automaticamente efficacia ostativa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per la tutela cautelare e ha accolto l’istanza incidentale, sospendendo l’esecuzione del provvedimento impugnato. La valutazione è fondata sul fumus derivante dal decorso del termine quinquennale senza nuovi reati, dalla conseguente equiparazione giurisprudenziale di tale situazione alla riabilitazione e dall’esclusione dell’automatica valenza ostativa di una condanna riabilitata. La trattazione del merito è stata fissata all’udienza pubblica del 7 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 445, comma 2, c.p.p.
è decorso il termine di cinque anni senza commissione di nuovi reati
Il decorso di cinque anni dalla condanna senza la commissione di nuovi reati è stato considerato dalla giurisprudenza, nel caso esaminato, equiparabile alla riabilitazione.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Il decorso del termine di cinque anni previsto dall’art. 445, comma 2, c.p.p. senza la commissione di nuovi reati può essere equiparato alla riabilitazione ai fini della valutazione amministrativa dell’efficacia ostativa di una condanna.
- Una condanna rispetto alla quale sia intervenuta la riabilitazione, o una situazione giurisprudenzialmente equiparata alla riabilitazione, non può essere considerata automaticamente ostativa all’ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato.
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere l’esecuzione di un provvedimento ostativo all’ingresso e al soggiorno quando emerga, alla luce della riabilitazione o dell’equiparazione ad essa, un fumus di illegittimità dell’automatica valorizzazione della condanna.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 6 ago 2026Ordinanza n. 4393/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 6 ago 2026Ordinanza n. 4394/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 6 ago 2026Ordinanza n. 4396/2026 - Roma, Sezione 1T
- Ordinanza · 6 ago 2026Ordinanza n. 4399/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 6 ago 2026Ordinanza n. 4400/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 6 ago 2026Ordinanza n. 4401/2026 - Roma, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →