Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 684/2026 - Catania, Sezione 5

per l’esecuzione del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n. 148/2022 del 13.04.2022 emesso dal Tribunale di Patti, nel procedimento monitorio iscritto al n. 549/2022 R.G., depositato in cancelleria in pari data, non opposto dall’Amministrazione resistente, dichiarato esecutivo in data 02.02.2024 per il tramite del decreto di esecutorietà n. cronol. 1310/2024 e notificato unitamente al predetto decreto di esecutorietà all’Amministrazione comunale il 05.02.2024;

Giustizia amministrativa202502734

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo, relativo al pagamento di forniture di energia elettrica

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Patti, con il quale il Comune era stato condannato al pagamento di Euro 176.650,67, degli interessi contrattuali e delle spese della procedura monitoria. Il decreto, notificato al Comune e non opposto, era stato successivamente dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. Nonostante la notificazione del decreto di esecutorietà e due successivi precetti, il Comune non aveva effettuato alcun pagamento. La ricorrente ha chiesto anche il rimborso delle spese di registrazione del decreto, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora per ogni ritardo nell’esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., poiché il decreto ingiuntivo non opposto era stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. Ha verificato il rispetto del termine decennale per l’azione, del termine processuale per il deposito e dell’obbligo di previa notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Ha quindi ordinato al Comune di pagare, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, la sorte capitale di Euro 176.650,67, gli interessi contrattualmente previsti e le spese della procedura monitoria, pari a Euro 3.521,72 complessivi. Ha riconosciuto anche il rimborso di Euro 400 per le spese di registrazione del decreto, ritenendole spese accessorie funzionali al titolo giudiziale; ha invece escluso le spese di precetto, non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il segretario generale del Comune di Gioiosa Marea, assegnandogli sessanta giorni dalla scadenza del termine attribuito al Comune. Ha respinto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola eccessivamente afflittiva in considerazione delle difficoltà connesse ai vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica. Il Comune è stato condannato al pagamento di Euro 1.500,00 oltre accessori per spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione.

  • art. 647 c.p.c.

    La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto costituisce condizione essenziale per promuoverne l’ottemperanza.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    L’azione di ottemperanza deve essere proposta entro il termine decennale, ritenuto rispettato nel caso esaminato.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    È stato verificato il rispetto del termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali indicati dalla norma.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prima dell’esecuzione nei confronti dell’amministrazione debitrice deve essere documentata la notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto la notificazione del decreto ingiuntivo e del decreto di esecutorietà è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    In caso di persistente inottemperanza il giudice può nominare un commissario ad acta, assegnandogli il compito di provvedere in via sostitutiva.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere negata quando, in relazione alle specifiche difficoltà dell’adempimento e ai vincoli normativi e di bilancio, risulti eccessivamente afflittiva.

  • art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La parcella del commissario ad acta deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto soltanto quando il decreto sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.
  • L’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione debitrice presuppone la documentata notificazione all’amministrazione del titolo esecutivo, secondo quanto previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza possono essere riconosciute le spese accessorie funzionali al titolo giudiziale, comprese le spese di registrazione, mentre non sono dovute le spese di precetto o quelle relative a procedure esecutive diverse dall’ottemperanza, frutto della libera scelta del creditore.
  • In presenza di persistente inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta e assegnargli un termine per l’esecuzione sostitutiva del comando giudiziale.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere fissata quando, considerando le difficoltà specifiche dell’adempimento e i vincoli normativi e di bilancio dell’amministrazione, essa risulti eccessivamente afflittiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.