Cassazione Civile, Ordinanza n. 42063/2021 del 30/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Nel corso di un’espropriazione presso terzi promossa sulla base di una pluralità di cambiali insolute, il debitore esecutato ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., deducendo che parte dei crediti azionati era prescritta. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione; la Corte d’appello ha riformato parzialmente, dichiarando che la creditrice non poteva procedere esecutivamente in forza di quindici cambiali scadute tra il 20 giugno 2005 e il 20 agosto 2006, perché prescritte. La società creditrice ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, mentre il debitore ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con un motivo. La Corte di cassazione, prima di esaminare i motivi, ha rilevato d’ufficio il difetto di integrità del contraddittorio, poiché nel giudizio di merito non aveva partecipato il terzo pignorato, società datrice di lavoro del debitore, né questi era stato evocato in cassazione. La società terza pignorata, secondo la Corte, era litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione esecutiva relativi a espropriazione presso terzi.
La decisione
La Corte ha dichiarato la nullità del giudizio di merito per mancata partecipazione del terzo pignorato, ritenuto litisconsorte necessario. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, quale giudice di primo grado, anche per le spese del giudizio di legittimità. Non è stato esaminato il merito dei motivi del ricorso principale né di quello incidentale, perché la questione pregiudiziale sul litisconsorzio necessario era assorbente.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
L’opposizione all’esecuzione proposta nel corso dell’espropriazione presso terzi può investire la prescrizione dei crediti azionati in via esecutiva, ma il giudizio deve svolgersi con la partecipazione del terzo pignorato quando la controversia incide anche sulla sua sfera giuridica.
artt. 543 e ss. c.p.c.
Nelle espropriazioni presso terzi il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione esecutiva.
art. 375 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la decisione.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Il procedimento è stato definito in camera di consiglio ai sensi della disciplina camerale accelerata.
art. 354 c.p.c.
La mancata integrazione del contraddittorio in primo grado, non rilevata dal giudice di appello, comporta la nullità dell’intero processo e impone la rimessione al primo giudice.
art. 383 c.p.c.
In sede di cassazione, accertata la violazione del litisconsorzio necessario, la Corte annulla le pronunce e rinvia la causa al giudice di primo grado.
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione esecutiva relativi a un’espropriazione presso terzi, il terzo pignorato deve sempre partecipare al processo come litisconsorte necessario, senza distinguere tra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario determina nullità dell’intero giudizio, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
- Se il vizio di litisconsorzio necessario non viene sanato nei gradi di merito, la Corte di cassazione deve cassare la sentenza impugnata e rimettere la causa al giudice di primo grado.
- Quando la decisione sul processo esecutivo può produrre effetti diretti e immediati nella sfera patrimoniale del terzo pignorato, quest’ultimo ha un interesse diretto e attuale a partecipare al giudizio.
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