Cassazione Civile, Ordinanza n. 21754/2021 del 29/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Corte d'appello di Roma che aveva rigettato l'opposizione avverso il precedente decreto di diniego dell'equa riparazione per la durata irragionevole del processo presupposto. Quel processo era volto a ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati dall'illecito trattenimento in un centro di permanenza temporanea. Con l'unico motivo di ricorso in cassazione, il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 5, commi 2-bis e 4-bis, e 6, comma 4, del d.lgs. 286/1998, nonché del regolamento UE n. 603/2013, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente negato la prova dell'identità tra il soggetto del giudizio presupposto e l'odierno ricorrente, senza attribuire adeguato valore ai rilievi dattiloscopici prodotti, che avrebbero dovuto comprovare tale identità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che nel giudizio presupposto l'attore si era qualificato con un nome, una data di nascita, un luogo di nascita e un codice fiscale diversi da quelli indicati nel presente giudizio; pertanto non si era in presenza di una mera difformità di traslitterazione, ma di elementi identificativi divergenti. Ha inoltre affermato che i rilievi dattiloscopici possono provare l'identità della persona sottoposta a rilievo, ma non consentono, in via diretta o con un adeguato grado di probabilità, di dimostrare l'identità dell'attore del giudizio presupposto che non era stato sottoposto a tali rilievi in quel giudizio. Per tale ragione ha confermato il mancato accoglimento dell'opposizione e ha rigettato il ricorso. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per mancanza di difese del Ministero.
Norme richiamate
art. 5, commi 2-bis e 4-bis, d.lgs. 286/1998
Richiamato dal ricorrente come parametro normativo relativo all'obbligo di assunzione dei rilievi foto-dattiloscopici; la Corte non ne trae un diverso principio decisivo, limitandosi a rilevare che tali rilievi non bastano, nel caso concreto, a provare l'identità della persona nel processo presupposto.
art. 6, comma 4, d.lgs. 286/1998
Richiamato dal ricorrente insieme alle norme sui rilievi foto-dattiloscopici; non viene applicato per affermare un diverso esito della prova identitaria.
regolamento UE n. 603/2013
Invocato dal ricorrente in relazione all'obbligo di acquisizione dei rilievi foto-dattiloscopici; la Corte ne esclude, nel caso concreto, un effetto risolutivo sulla prova dell'identità.
Massime di principio
- Quando la domanda di equa riparazione presuppone l'identità tra la parte del giudizio presupposto e il ricorrente, tale identità deve risultare da elementi seri e convergenti; non è sufficiente un dubbio non superato dalla prova offerta.
- Se nei due procedimenti gli elementi identificativi essenziali divergono in modo significativo, non può parlarsi di mera variazione grafica o traslitterazione del nome, ma di incertezza sull'identità soggettiva rilevante ai fini della legittimazione o del riconoscimento del diritto.
- I rilievi dattiloscopici possono dimostrare l'identità della persona sottoposta al prelievo, ma non provano automaticamente l'identità con una diversa persona indicata in un altro procedimento se quest'ultima non è stata a sua volta sottoposta a rilievi.
- Nel giudizio di equa riparazione, l'onere di provare i presupposti della domanda, inclusa l'identità tra il richiedente e il soggetto del processo presupposto, grava sul richiedente stesso.
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