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Sentenza

Sentenza del 07/01/2020 n. 14 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Contenzioso - Impugnazione - Appello - Notifica via pec nel domicilio eletto - Validità - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente impugna la decisione avversa e promuove appello; la questione processuale sollevata riguarda la validità della notifica dell'appello eseguita via PEC presso il domicilio eletto (lo studio del difensore indicato in primo grado). Il resistente contestava la validità della notifica effettuata con questo mezzo/nel luogo eletto, ritenendola inesistente o irregolare e quindi idonea ad inficiare la procedibilità dell'appello.

La decisione

Il giudice ha ritenuto valida la notifica dell'appello eseguita via PEC nel domicilio eletto dallo stesso difensore in primo grado. In base all'interpretazione dell'art. 17 del d.lgs. 546/1992, la notifica effettuata nel luogo di domiciliazione prescelto è efficace anche se effettuata tramite posta elettronica certificata, purché siano rispettate le condizioni di corretta ricezione e di effettiva indicazione del domicilio. Pertanto l'appello è stato considerato valido e tempestivo, e la censura del resistente è stata rigettata.

Norme richiamate

  • D.lgs. 546/1992, art. 17

    L'art. 17 consente l'elezione di domicilio e l'efficacia della notifica presso il domicilio eletto; la sentenza interpreta la norma in senso favorevole alla riconoscibilità della notifica via PEC come mezzo idoneo quando l'indirizzo di domiciliazione (studio del difensore) sia stato validamente eletto e la comunicazione PEC sia risultata ricevuta.

Massime di principio

  • La notifica dell'atto processuale all'indirizzo indicato come domicilio eletto è valida anche se eseguita tramite PEC, a condizione che il domicilio sia stato validamente eletto e la PEC sia effettivamente pervenuta.
  • L'elezione di domicilio in primo grado può essere utilizzata per successive notifiche in grado di appello: chi elegge domicilio assume il rischio processuale relativo alla ricezione degli atti in quel luogo/strumento.
  • Per contestare la validità della notifica via PEC il resistente deve dimostrare l'assenza di un'effettiva elezione di domicilio o la mancata ricezione dell'invio (es. PEC non consegnata); mere immaginazioni o generiche asserzioni non sono sufficienti.
  • La PEC è da considerarsi alla stregua di uno strumento di notifica idoneo nel processo tributario, purché sia rispettata la regola della prova della consegna/avvenuta ricezione e dei termini di legge.
  • In sede pratica è opportuno indicare sempre in modo chiaro e comprovabile il domicilio eletto e conservare le ricevute di invio e consegna della PEC (ricevuta di accettazione e ricevuta di avvenuta consegna) per opporre eventuali eccezioni.
  • Se la notifica via PEC al domicilio eletto viene considerata valida, i termini processuali decorrono dalla data di ricezione risultante dalle ricevute di PEC, secondo le regole di calcolo dei termini processuali.

Testo integrale

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