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Sentenza

Sentenza n. 14/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’accertamento: - del diritto alla liquidazione del trattamento di fine servizio tenendo conto della maturazione degli avanzamenti retributivi biennali previsti dall’art. art.6 bis d. l. n. 387/87 (conv. con modificazioni in L. 472/1987), come modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990 e del conseguente obbligo dell’I.N.P.S. di provvedere alla rideterminazione del TFS, mediante l’inclusione dei sei scatti stipendiali di cui alla citata norma nella relativa base di calcolo.

Giustizia amministrativa202100122

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego dell'INPS di rideterminare il trattamento di fine servizio includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare pensionato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già appartenente alla Guardia di finanza e collocato a riposo a domanda il 30 novembre 2017, dopo avere compiuto 58 anni di età e maturato 40 anni di servizio utile, ha chiesto l'accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali biennali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987, nonché la condanna dell'INPS al pagamento delle differenze. L'INPS ha sostenuto che al personale della Guardia di finanza, quale Corpo a ordinamento militare, dovesse applicarsi l'art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, come modificato, e l'art. 4 d.lgs. n. 165/1997, con riconoscimento dei sei aumenti ai fini pensionistici e, in caso di cessazione a domanda, previo versamento dei contributi residui. Il ricorrente ha invece invocato l'applicazione diretta dell'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 al trattamento di fine servizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto non applicabile l'art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, poiché la disposizione che lo aveva sostituito era stata abrogata dall'art. 2268 d.lgs. n. 66/2010 e l'abrogazione non determina la reviviscenza della formulazione originaria della norma modificata. Ha escluso inoltre che l'art. 4 d.lgs. n. 165/1997 possa limitare il beneficio ai soli fini del trattamento pensionistico o subordinare la sua applicazione al versamento dei contributi residui anche ai fini del TFS. Tale disposizione, secondo il Collegio, opera il richiamo all'art. 6-bis per fini pensionistici, mentre la disciplina del TFS resta quella uniforme dell'art. 6-bis d.l. n. 387/1987, applicabile agli appartenenti alle forze di polizia sia a ordinamento civile sia a ordinamento militare, anche in forza del rinvio dinamico contenuto nell'art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010. Poiché il ricorrente possedeva i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma, il TAR ha dichiarato il suo diritto alla riliquidazione del TFS con inclusione dei sei scatti stipendiali e ha condannato l'INPS a rideterminare e corrispondere le somme dovute, oltre agli interessi legali dalla scadenza del termine per il pagamento fino al saldo. Le spese sono state compensate per la pregressa non univocità della giurisprudenza.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito in l. n. 472/1987

    Riconosce i sei scatti stipendiali biennali rilevanti per il trattamento di fine servizio degli appartenenti alle forze di polizia in possesso dei requisiti previsti, compresi coloro che cessano dal servizio a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.

  • art. 21 l. n. 232/1990

    Ha modificato l'art. 6-bis d.l. n. 387/1987, richiamato anche dall'art. 4 d.lgs. n. 165/1997.

  • art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987

    La disposizione non è stata ritenuta applicabile alla fattispecie, anche in ragione dell'abrogazione della disposizione sostitutiva e dell'impossibilità di far rivivere la formulazione originaria.

  • art. 11 l. n. 231/1990

    La sua abrogazione non determina la reviviscenza dell'art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987 nella formulazione originaria.

  • art. 2268 d.lgs. n. 66/2010

    Ha abrogato l'art. 11 l. n. 231/1990; tale abrogazione produce un effetto irreversibile e non fa rivivere la norma precedentemente modificata.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    Disciplina l'attribuzione dei sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile e, secondo il TAR, non limita né condiziona il diritto all'inclusione dei sei scatti nella base di calcolo del TFS.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    Prevede il rinvio dinamico all'art. 6-bis d.l. n. 387/1987, consentendone l'applicazione anche al personale dei Corpi di polizia a ordinamento militare.

  • art. 16 l. n. 121/1981

    Individua la categoria delle forze di polizia, cui appartengono, ai fini considerati, sia la Polizia di Stato e il Corpo degli agenti di custodia sia l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza.

  • art. 13 d.lgs. n. 503/1992

    È richiamato quale disposizione generale per la determinazione della base pensionabile del comparto pubblico non contrattualizzato.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    È stato applicato per riconoscere gli interessi sul credito previdenziale dalla scadenza del termine di corresponsione del TFS fino al saldo.

Massime di principio

  • L'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 si applica ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio agli appartenenti alle forze di polizia, anche a ordinamento militare, che cessino dal servizio a domanda dopo avere compiuto almeno 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile, con inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo.
  • L'art. 4 d.lgs. n. 165/1997, nel disciplinare l'attribuzione dei sei aumenti periodici ai fini del trattamento pensionistico, non può essere interpretato come norma che esclude o condiziona al versamento dei contributi residui l'inclusione dei sei scatti nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, poiché il TFS resta disciplinato dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987.
  • Il rinvio dinamico all'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 contenuto nell'art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 estende la disciplina del beneficio anche al personale dei Corpi di polizia a ordinamento militare.
  • L'abrogazione di una disposizione sostitutiva non determina la reviviscenza della formulazione originaria della norma modificata quando l'effetto abrogativo sia irreversibile e abbia prodotto un effetto novativo; la regola applicabile deve essere ricercata nelle disposizioni vigenti.
  • Il credito derivante dalla riliquidazione del TFS ha natura previdenziale; gli interessi sono dovuti dalla scadenza del termine per il pagamento fino al saldo secondo la disciplina propria dei crediti previdenziali.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiPrincipio di legalità e tipicità

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