Sentenza n. 941/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Venezia che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di euro 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Venezia n. 299/2024, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, con la quale il Ministero era stato condannato a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, mediante accredito di euro 2.000,00. Il ricorso è stato proposto perché l’Amministrazione non aveva spontaneamente eseguito la pronuncia. Il Ministero ha chiesto il rigetto sostenendo di avere messo a disposizione, tramite il portale ministeriale, le indicazioni necessarie per l’attivazione del voucher da parte dei beneficiari di sentenze favorevoli, ritenendo così adempiuto l’obbligo e prospettando a carico del ricorrente l’onere di dimostrare l’inutile attivazione della procedura.
La decisione
Il TAR ha ritenuto integrati i presupposti dell’azione di ottemperanza, accertando che la sentenza azionata era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione. Nel merito ha accolto il ricorso, rilevando che l’Amministrazione non aveva contestato di non avere dato concreta esecuzione al titolo giudiziale. La mera predisposizione di una procedura informatica interna, non prevista dalla legge e diretta a semplificare la gestione delle richieste, non costituisce né una condizione di procedibilità del giudizio di ottemperanza né una misura satisfattiva dell’obbligazione riconosciuta dal giudice ordinario. L’adempimento richiede il rilascio effettivo della Carta elettronica e l’accredito dell’importo esatto di euro 2.000,00. Il Ministero è stato condannato a eseguire la sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. In caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di subdelega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. Le spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge, sono state poste a carico dell’Amministrazione e distratte in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione è richiamata quale presupposto dell’azione di ottemperanza relativa all’esecuzione di una sentenza passata in giudicato.
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza; una procedura amministrativa interna non prevista dalla legge non può essere configurata come condizione di procedibilità del giudizio.
art. 114 c.p.a.
È richiamato quale disposizione applicabile al giudizio di ottemperanza e fonda i poteri esecutivi del giudice, inclusa la nomina del commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
È richiamato tra le condizioni preliminari verificate dal giudice per procedere all’ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Individua la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la cui concreta attribuzione costituiva oggetto dell’obbligo esecutivo.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016
Stabiliscono le modalità e le funzionalità per la costituzione e l’utilizzo della Carta elettronica, secondo quanto previsto dal titolo giudiziale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione adempie al titolo giudiziale solo mediante l’esecuzione concreta e integrale della prestazione imposta dalla sentenza; la mera predisposizione di indicazioni, procedure informatiche o attività interne non equivale all’adempimento se non produce il risultato espressamente riconosciuto nel dispositivo.
- Una procedura amministrativa interna, non prevista da una disposizione di legge e diretta a semplificare la gestione delle richieste, non può essere imposta al creditore quale condizione di procedibilità del giudizio di ottemperanza.
- Quando il titolo giudiziale riconosce un beneficio economico attraverso l’attribuzione di uno specifico strumento o servizio, l’obbligo dell’Amministrazione si estingue soltanto con l’effettivo rilascio dello strumento e con l’accredito dell’importo esatto stabilito dal titolo.
- In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione dopo la pronuncia di ottemperanza, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta, fissando un termine per l’adempimento e attribuendogli i poteri necessari, anche con facoltà di subdelega nell’ambito della struttura amministrativa competente.
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